Gli ultimi bilanci consuntivi hanno dimostrato che una buona fetta di avvocati versano in difficoltà nel versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria a Cassa Forense con conseguente aumento dei crediti in sofferenza di Cassa Forense verso i propri iscritti.
Le strade per uscire da questa situazione sono molteplici ma alcune impraticabili come sarebbe un eventuale condono, totale o parziale, delle omissioni contributive. Se non si vuole usare la leva contributiva per sfoltire il numero, debordante, dell’Avvocatura italiana, la soluzione a me pare piuttosto semplice e consiste nell’applicare, dopo averla fatta propria, la normativa INPS in materia di contributi figurativi. In alcuni periodi in cui l’avvocato non può svolgere la normale attività lavorativa per malattia, maternità o per i periodi nei quali, pur svolgendola non riesce a ritrarre un reddito sufficiente, viene meno per il datore di lavoro, e l’avvocato è datore di lavoro di se stesso, l’obbligo di versare i relativi contributi previdenziali. Per garantire comunque ai lavoratori la copertura assicurativa e il diritto alla pensione, la legge prevede che l’INPS, nel nostro dovrebbe essere Cassa Forense, accrediti sul conto assicurativo dei lavoratori – avvocati tali contributi. Le risorse economiche potrebbero essere in parte tratte dal Fondo assistenziale e in parte con uno stanziamento ad hoc limitando il beneficio al massimo di 5 anni durante tutta l’attività lavorativa. Si tratta di fare due conti dei relativi costi adeguando la normativa alla specificità della nostra professione. I contributi figurativi sono contributi “fittizi” cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore che vengono accreditati dall’INPS sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro. Nella legge di stabilità appena approvata ve ne è un esempio laddove si è prevista la possibilità del part time agevolato per favorire il ricambio in azienda. La misura riguarda i lavoratori del settore privato a cui mancano tre anni alla pensione di vecchiaia la legge di stabilità prevede orario dimezzato, 65% del salario e 100% della pensione al raggiungimento dell’età, con contributi figurativi garantiti dallo Stato.