Fermo dell’auto per guida senza assicurazione: a quale giudice rivolgersi

Si sono espresse sul punto le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, a partire dal ricorso avverso un verbale con cui si contestava la guida dell’automobile in assenza di copertura assicurativa.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 2221/17 depositata il 30 gennaio. Il caso. Un ricorso avverso il verbale che attestava un’infrazione del cds guida del veicolo senza la necessaria copertura assicurativa portava il GdP di Trani a dichiarare la propria incompetenza funzionale. Oltre alla sanzione pecuniaria, era stata comminata anche la sanzione accessoria del sequestro del veicolo, la quale, trattandosi di fermo amministrativo, era stata ritenuta dal GdP “di competenza” della Commissione Tributaria. Quest’ultima, poiché il fermo non era stato disposto per debiti di natura tributaria, riteneva di dover sollevare conflitto negativo di giurisdizione. La giurisdizione non è del giudice tributario. La Corte di Cassazione, riprendendo una precedente pronuncia la sentenza numero 15425/14 , sempre delle SS.UU., precisa che la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati appartiene al giudice tributario «solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi». Appartiene invece al giudice ordinario quando concerne delle violazioni del cds. Per questo motivo va cassata la sentenza del GdP di Trani davanti al quale la Corte rimette le parti.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 10 – 30 gennaio 2017, numero 2221 Presidente Di Palma – Relatore Chindemi Fatto Il Giudice di Pace di Trani, con sentenza numero 186 del 2/4/2015, dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere il ricorso presentato da R. L. avverso il verbale, redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Molfetta, numero OMISSIS del 18/1/2015, con cui veniva contestata una violazione del codice della strada e comminata la sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo, ritenendo competente la Commissione Tributaria in quanto trattavasi di fermo amministrativo . La Commissione tributaria provinciale di Bari, ritenendo che la questione sottoposta al suo esame rientrasse invece nella giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che il fermo amministrativo non fosse stato disposto per debiti di natura tributaria, al fine di evitare un potenziale conflitto negativo, ha implicitamente ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge numero 69/2009, sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Motivi della decisione La questione controversa concerne l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a decidere avverso il provvedimento con cui viene comminata una sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo erroneamente qualificato come fermo amministrativo disposte a seguito di violazioni del codice della strada. Nel caso di specie risulta impugnato il verbale con cui veniva accertata la violazione dell'articolo 193 del Codice della strada - come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge numero 151/2003, convertito in legge numero 214/2003 - il quale prevede che, in caso di guida di veicoli in assenza di copertura assicurativa, alla contestazione dell'infrazione consegua la sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria del sequestro del veicolo. La giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 86 appartiene al giudice ordinario quando il provvedimento impugnato concerne violazioni al codice della strada e al giudice tributario, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, articolo 2, comma 1, e articolo 19, comma 1, lett. e-ter, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi. cfr Cass. Sez. U, Sentenza numero 15425 del 07/07/2014 . Nel caso di specie trattasi di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada di cui all'articolo 204-bis del D.Lgs. numero 285/1992 e va, conseguentemente, affermata la giurisdizione del giudice ordinario dovendo l'opposizione essere proposta davanti al Giudice di Pace, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. numero 150/2011, che, al comma 4, stabilisce che tale opposizione si estenda anche alle sanzioni accessorie . Va, conseguentemente, cassata la sentenza del Giudice di Pace di Trani numero 165/2015, emessa all'udienza di trattazione del 2.4.2015, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario cassa la sentenza del Giudice di Pace di Trani numero 165/2015 davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.