Ecco il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica

Con la pubblicazione del 17 novembre 2014 in G.U. numero 267/2014 , sono disponibili il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica - nelle sue versioni mini o a moduli - e le relative istruzioni per la compilazione. Di seguito alcuni aspetti importanti per la corretta presentazione e per il rilascio dell'attestazione.

Come preannunciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei giorni passati, è approdato nella Gazzetta Ufficiale di ieri numero 267 del 17 novembre 2014 il decreto del 7 novembre 2014, con il quale è stato approvato - ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. numero 159/2013 - il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU ai fini ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente . Forma light o estensione a moduli. La principale novità del nuovo modello consiste nella possibilità di presentare una dichiarazione semplificata «DSU MINI» oppure una DSU in versione estesa «a moduli», ciascuno dei quali riferito a una particolare prestazione o condizione del beneficiario. In particolare, nel frontespizio del modello si spiega che nella maggior parte delle situazioni è sufficiente compilare il modello MINI, costituito dalla prima parte del Modello Base MB.1 e dalla prima parte del Foglio componente FC.1 . Tale modello non è sufficiente quando, in base al tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive, nel qual caso andrà compilata la DSU nella versione estesa «a moduli» . Un dato di rilievo è che il modello MINI non può essere presentato nelle seguenti casistiche • richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario • presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti • presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi •esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari. Il rilascio dell'attestazione. L'articolo 2 del decreto prevede che l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU e le informazioni per il calcolo ottenute dagli archivi amministrativi siano resi disponibili dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, oppure tramite le sedi territoriali, oppure ancora mediante PEC il cui indirizzo è indicato dal dichiarante nella sezione «Modalità ritiro attestazione ISEE» all'atto della sottoscrizione della DSU . Autocertificazione dei dati con il modulo FC.3. L'articolo 3 del decreto 7 novembre 2014 prevede inoltre che il dichiarante, laddove rilevi inesattezze nelle informazioni acquisite dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, può autocertificare i dati rispetto ai quali abbia rilevato inesattezze attraverso la compilazione del modulo integrativo «Modulo FC.3» contenuto nella DSU, da presentare entro 10 giorni dal ricevimento dell'attestazione INPS, ai Comuni o ai CAF, oppure all'ente erogatore cui è stata richiesta la prestazione che trasmette il modulo al sistema informativo dell'ISEE oppure ancora all'Istituto previdenziale sede competente o in via telematica . L'INPS e l'Agenzia delle Entrate verificano i dati contenuti nel modulo integrativo e rendono quindi disponibile l'attestazione definitiva che, in caso di discordanza rispetto a quanto dichiarato dal cittadino, dovrà riportare i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS . fonte www.lavoropiu.info

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