Registro, opzione per il regime del prezzo valore anche dopo l’atto di acquisto

Nella risoluzione numero 95/E del 3 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione per il regime del prezzo valore ai fini della determinazione della base imponibile per l’imposta di registro, ipotecaria o catastale, di cui all’articolo 1, comma 497, l. numero 266/2005, può essere effettuata anche successivamente all’atto di acquisto, laddove la mancata richiesta all'atto del trasferimento dell'immobile non sia dipesa da volontà del contribuente.

Dopo l’atto di acquisto. Nel confermare che il regime opzionale del prezzo valore per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, ipotecario e catastale, di cui all’articolo 1, comma 497, l. numero 266/2005, si applica anche ai trasferimenti di immobili ad uso abitativo derivanti da espropriazione forzata e da pubblico incanto, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione numero 95/E del 3 novembre 2014, ha chiarito, in risposta a un interpello, che l’opzione per detto regime può essere effettuata anche successivamente all’atto di acquisto - ad esempio nell’istanza di rimborso della maggiore imposta versata - laddove la mancata richiesta all’atto del trasferimento dell'immobile non sia dipesa da volontà del contribuente. L’istante, che si era aggiudicato un immobile a uso abitativo a seguito della partecipazione a un bando d’asta pubblica, non aveva richiesto in sede di acquisto, avvenuto con rogito del 21 novembre 2011, l’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile del prezzo valore, di cui all’articolo 1, comma 497, l. numero 266/2005, in quanto, ai sensi della normativa allora vigente, nonché sulla base dei chiarimenti forniti dalle Entrate con la risoluzione numero 102/E/2007, tale disposizione, essendo derogatoria rispetto al criterio generale previsto dall’articolo 43 T.U.R. valore del bene , non poteva applicarsi ai trasferimenti degli immobili ad uso abitativo avvenuti a seguito di espropriazione forzata e, in generale, per i trasferimenti coattivi per tali trasferimenti la base imponibile andava determinata con riferimento al prezzo di aggiudicazione o all’indennizzo riconosciuto, ai sensi dell’articolo 44 T.U.R. d.P.R. numero 131/1986 . L’intervento della Consulta. Con la sentenza numero 6/2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 1, comma 497, l. numero 266/2005, nella parte in cui non prevede che il diritto potestativo in esame – che consente di far riferimento al «valore tabellare dell’immobile» per la determinazione dell’imponibile dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per i fabbricati ad uso abitativo – sia esercitabile, oltre che dall’acquirente in libero mercato, anche dalle persone fisiche che acquistano a seguito di procedura espropriativa o di pubblico incanto. Secondo la Consulta, la differenziazione del contesto acquisitivo del bene non è «sufficiente a giustificare la discriminazione di due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità », e dunque l’applicazione del regime opzionale del prezzo valore va estesa anche ai trasferimenti derivanti da espropriazione forzata e da pubblico incanto. Alla luce del principio espresso dalla Consulta, recepito dalle Entrate con la circolare numero 2/E/2014, l’istante, che nel 2011 aveva determinato la base imponibile dell’imposta di registro facendo riferimento al prezzo di aggiudicazione, ha chiesto chiarimenti circa la possibilità di ottenere il rimborso della maggiore imposta di registro versata in conseguenza della mancata applicazione del criterio di determinazione della base imponibile del prezzo valore. Inoltre, l’istante ha chiesto se, in caso affermativo, sia necessaria la previa integrazione dell’atto di compravendita con la richiesta di applicazione del prezzo valore. Effetto retroattivo. L’Agenzia, nel ricordare che con la risoluzione numero 2/E/2005 è stato chiarito che gli effetti di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara illegittima una norma si producono anche con riferimento ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, purché non ancora “esauriti” al momento della pronuncia, ha spiegato che, nel caso di specie, essendo ancora pendente il termine – di cui all’articolo 77 T.U.R. – per la richiesta di rimborso della maggiore imposta di registro versata, la pronuncia della Consulta produce i suoi effetti in via retroattiva, per cui la richiesta di rimborso è ammissibile e, in deroga alla regola generale secondo cui la richiesta per l’applicazione del criterio del prezzo valore va formulata all’atto dell'acquisto deroga giustificata dal fatto che la mancata opzione all’atto dell’acquisto non è dipesa da volontà del contribuente , l’istante può esercitare l’opzione con apposita dichiarazione da rendere nell’istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata nei termini previsti dall’articolo 77 del T.U.R. fonte www.fiscopiu.it

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