Senza strumenti omologati, al bando le multe seriali per revisione e rc auto

Non sono ancora legittimi i controlli automatici della mancata revisione periodica del veicolo e della copertura assicurativa. Mancano infatti dispositivi specificamente omologati per questo impiego che in ogni caso poi dovranno essere resi noti agli utenti ai sensi del codice privacy.

Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti con il parere numero 3311 del 3 giugno 2016. Servono strumenti omologati. Il controllo automatico della mancata revisione periodica e della carenza di copertura assicurativa è stato sdoganato dalle recenti ripetute modifiche del codice stradale ma servono strumenti omologati per attivare questo tipo di controlli senza pattuglia. L'articolo 201 del codice stradale specifica infatti «che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata e il successivo comma 1-bis recita – fermo restando quanto indicato nel comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 –. Nel medesimo comma, in particolare la lettera g-bis riporta – accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchi di rilevamento». In questa circostanza non è necessaria la presenza degli agenti di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati per il funzionamento in modo completamente automatico. Dalla lettura del combinato disposto, prosegue il parere centrale, «appare evidente che l'eventuale infrazione di cui all'articolo 80, comma 14, del codice della strada possa essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente previo utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato da questo Ministero. Allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione del veicolo circolante». E neppure della mancata copertura assicurativa. Contestazione differita? In realtà però la possibilità di contestazione differita risulta ammessa dal codice per esempio con il veicolo in sosta, senza la presenza del conducente a bordo. Oppure se l'infrazione risulta accertata dai vigili contestualmente al passaggio del mezzo davanti alla pattuglia dotata di strumento elettronico di analisi, anche se non omologato. In buona sostanza tutti i moderni strumenti di controllo del traffico hanno la possibilità di comunicare in tempo reale alla pattuglia la regolarità della revisione e della copertura assicurativa del veicolo in transito, anche se non approvati dal ministero. Dunque nessun problema per i controlli seriali semi automatici con la presenza dell'agente. Non essendo ancora possibile attivare alcun controllo dell'art 80 cds in modalità completamente automatica, per mancata approvazione dei dispositivi, non è neppure possibile invitare il conducente ad esibire documenti e fornire informazioni in un ufficio di polizia, conclude la nota. Attenzione infine al codice privacy. Quando saranno finalmente attivati questi nuovi vigili elettronici andrà anche fornita una adeguata informazione agli utenti sul trattamento dei dati personali.

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