Debiti erariali, come avviene il sequestro conservativo degli immobili?

di Antonio Terlizzi

di Antonio Terlizzi *La sentenza numero 2 dell'11 febbraio 2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma sez. 58 merita di essere segnalata all'attenzione dell'operatore tributario, poiché ha autorizzato a procedere a mezzo ufficiale giudiziario al sequestro conservativo di beni immobili e al fermo degli automezzi di un contribuente soggetto interponente di una frode intracomunitaria nel commercio di vetture in accoglimento dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 22 del DLgs 472/1997. In base all'articolo 22 del DLgs 18 dicembre 1997, numero 472 in presenza di violazioni tributarie formalmente contestate e di fondato timore di perdere la garanzia del credito erariale, gli uffici possono chiedere al presidente della Commissione tributaria provinciale l'adozione di misure cautelari iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo . La disciplina dettata dall'articolo 22, DLgs numero 472/1997 deve interpretarsi nel senso che le misure cautelari ivi richiamate devono ritenersi applicabili agli importi dovuti a titolo di imposte che di sanzioni. L'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo prescinde dalla previsione di un atto irrogativo di sanzioni, essendo richiesta soltanto l'esistenza del periculum in mora e del fumus di un credito fondato sulla normativa tributaria, sia a titolo di tributo 1 che di sanzione Cass., sez. V, 28 gennaio 2010 numero 1838 . L'applicabilità di tali istituti è subordinata all'esistenza dei seguenti presupposti - il fumus boni iuris, ovvero l'esistenza di un atto o documento dal quale risultino ragionevolmente constatate violazioni alle norme tributarie - il periculum in mora, ossia il fondato pericolo di perdere la garanzia del credito, poiché il contribuente non offre garanzie idonee per il soddisfacimento della pretesa tributaria. Ai fini della concessione del sequestro conservativo e della sua convalida, il requisito del periculum in mora può desumersi sia da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza patrimoniale del debitore, sia da elementi soggettivi, inerenti al comportamento del medesimo e tali da rendere verosimile l'eventuale depauperamento del suo patrimonio Cassazione, sentenze numero 643/1980, numero 2672/1983, numero 902/1990, numero 6460/1996, numero 2139/1998, numero 6042/1998 . Sempre necessari fumus boni iuris e periculum in mora. Occorre far riferimento ai classici requisiti di ogni misura cautelare rappresentati dal fumus boni iuris e dal periculum in mora. Il primo va inteso come la probabile e verosimile esistenza di un credito, la cui la prova è a carico dell'Ufficio che non può servirsi di mere ipotesi e congetture di evasione. Il secondo, cioè il fatto che la situazione economico-finanziaria del contribuente non offre garanzie idonee e sufficienti per il soddisfacimento della pretesa erariale, va inteso sia in relazione al comportamento del presunto debitore si pensi alla fatturazione per operazione oggettivamente inesistente che alla consistenza patrimoniale dello stesso in rapporto all'entità del credito erariale. Va sottolineato che il requisito del periculum in mora secondo la giurisprudenza prevalenti comm. trib. prov. Di Pesaro, sez. I, numero 51 del 28 gennaio-8 febbraio 2005, comm. trib. Prov. Di Cagliari, sez. I, numero 248 del 12 giugno 2001, comm. trib. Prov. di Salerno, sez. XIX, numero 31 del 19 giugno 1999 , si rinviene nelle ipotesi di sproporzione fra l'esiguità del patrimonio del contribuente e l'entità del credito dell'Amministrazione finanziaria. La giurisprudenza comm. trib. Prov. di Roma, sez. II, numero 349/2006 e comm. trib. prov. di Roma, sez. VI, numero 470/2006 , ritiene che, oltre all'elemento statico della sproporzione tra la pretesa fiscale ed il patrimonio del contribuente, per la sussistenza del periculum occorra anche l'ulteriore elemento, dinamico, del comportamento dello stesso contribuente, sia anteriore che successivo alla pretesa fiscale in particolare è stato ritenuto sussistente il periculum a fronte di atti dispositivi e di insolvibilità di precedenti cartelle da parte del contribuente . E' possibile sottoporre a sequestro conservativo anche l'azienda? Come previsto dal primo comma dell'articolo 22, D.lg. numero 472/1997 si possono sottoporre a sequestro conservativo, ai sensi dell'articolo 671 c.p.c. i beni mobili o immobili del debitore, le somme o le cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne ammette il pignoramento , con espressa previsione dell'azienda C.M. numero 180/E del 10 luglio 1998 . L'azienda è da intendere nella nozione indicata dall'articolo 2555 c.c., cioè sul complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Orbene, una volta autorizzato dal giudice tributario, ex articolo 22 del DLgs 472/97, il sequestro conservativo deve essere eseguito secondo la disciplina fissata dall'ordinamento. Ottenuto il titolo per la tutela privilegiata del credito erariale è onere dell'Amministrazione dare attuazione a tale titolo nei limiti fissati dall'ordinamento Una volta ottenuta la sentenza da parte della Commissione, si pone il problema della efficacia temporale della sentenza che concede l'adozione della misura cautelare del sequestro conservativo. Quanti giorni per l'esecuzione del sequestro? In questa ottica il provvedimento di autorizzazione al sequestro conservativo non ha una efficacia illimitata nel tempo deve essere eseguito nei termini e nei modi previsti pena l'inefficacia. Così l'articolo 675 c.p.c. stabilisce che il provvedimento di autorizzazione del sequestro deve essere eseguito a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. Anche nel processo tributario è applicabile in tema di sequestro, l'articolo 675 c.p.c. che prevede un termine d'efficacia del provvedimento del giudice stabilito in trenta giorni dalla pronuncia. Tale articolo si ritiene applicabile in virtù del richiamo fatto dall'articolo 1, comma 2, D.lgs. numero 546/1992, nell'assenza di una norma ad hoc che disciplini la problematica in questione. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, Il termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 675 c.p.c. per l'esecuzione del sequestro decorre dall'emissione del provvedimento con il quale il sequestro medesimo è stato autorizzato e non già dalla sua comunicazione alla parte interessata Cass. numero 710 del 12.03.1971 , per cui occorre verificare caso per caso l'eventuale l'inefficacia del provvedimento per decorrenza del termine. Il dies a quo per l'esecuzione del sequestro non coincide con la data in cui la sentenza entra nella sfera di conoscibilità delle parti, da qui la necessità che sia l'ufficio ad attivarsi per conoscere il giorno dell'emissione della pronuncia senza attendere successive comunicazioni della Commissione tributaria provinciale. Parimenti, va segnalata altra giurisprudenza del Giudice di legittimità Cass. nnumero 2672 del 19.04.1989 e 3679 del 14.04.1999 , che prevede l'inizio del sequestro nel termine previsto dall'articolo 675 c.p.c. e non la sua conclusione entro i trenta giorni. In sostanza è sufficiente, ad. es. nel sequestro dei beni mobili, che sia stato richiesto l'intervento dell'ufficiale giudiziario nei trenta giorni dal deposito della sentenza della CT, anche se, materialmente, l'accesso o gli ulteriori accessi avvengano in un periodo seguente a quello perentorio previsto dalla norma. Quali le modalità per attuare il sequestro conservativo? Il sequestro va operato per il tramite dell'ufficiale giudiziario, al quale è necessario rivolgersi entro il termine individuato dall'articolo 675 c.p.c. producendo la copia autentica della sentenza della Commissione Tributaria numero b. le spese vive di procedura sono a carico dell'ufficio istante . L'ufficiale giudiziario notifica il provvedimento all'interessato, procedendo ai sensi degli articolo 678 e 679 c.p.c., mediante la redazione di un apposito verbale. Tali beni, posti sotto sequestro, sono affidati ad un custode, generalmente individuato con il debitore medesimo. Nel caso di sequestro dell'azienda, il custode potrà essere autorizzato dal giudice alla gestione provvisoria ex articolo 670 numero 1 e 676 c.p.c. un esempio è rinvenibile in C.T.P. Ancona, sez. III, sent. numero 476 del 28 settembre 2000 . Il sequestro può anche riguardare depositi bancari e postali, nonché quote di partecipazione ed in tal caso sarà necessario procedere alla notifica del provvedimento anche ai soggetti interessati cfr. C.T.P. Salerno, sez. XV, sent. numero 34 del 23 giugno 1999 . Per i beni mobili registrati il provvedimento di sequestro è trascritto presso l'ufficio di iscrizione ad es. il PRA per gli autoveicoli . Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue mediante trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati articolo 679 c.p.c. . Pertanto, non solo sussiste alcun obbligo di far procedere la trascrizione dalla preventiva notifica del provvedimento di sequestro ma a detto adempimento può provvedere direttamente l' ente impositore trattandosi di attività che non necessita di patrocinio legale dell'avvocatura. Con specifico riguardo a beni mobili la necessità di ricorrere al patrocinio dell'avvocatura sussiste esclusivamente con riguardo al sequestro conservativo presso terzi. Infatti, l'articolo 678 c.p.c. stabilisce che il sequestro conservativo sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi es. sequestro delle somme detenute da Siae a favore di un artista dello spettacolo . In quest'ultimo caso il sequestrante deve con l'atto di sequestro invitare il terzo es. SIAE a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c Pertanto, in relazione al sequestro conservativo da eseguirsi presso il debitore è necessario e sufficiente consegnare all'ufficiale giudiziario la sentenza di cui sopra munita di formula esecutiva affinché proceda alla ricerca dei beni ai sensi degli articoli 513 e seguenti c.p.c. detta attività al pari di quella relativa ai beni immobili non necessita del patrocinio legale mentre quello da eseguirsi presso terzi, dovendosi procedere alla redazione di un atto giudiziale, è necessaria l'assistenza dell'avvocatura. * Esperto tributarioNote 1 Secondo un preciso orientamento giurisprudenziale Commissione trib. prov. di Genova, sez. I, Set. 26 novembre 1998, numero 249 Commissione trib. prov.le di Bologna, sez. XV, 10 ottobre 1998, numero 1238 occorre avallare l' estensione delle misure cautelari in questione anche al credito tributario. Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale Commissione trib. prov. di Genova, sez. I sent. numero 369 del 15 novembre 2006 Commissione trib. prov. di Matera, sez. I, 17 settembre 2002, numero 141 Commissione trib. prov. di Milano, sez. I, 23 aprile 2004, numero 41 Commissione trib. prov. di Pesaro, sez. I, 8 febbraio 2005, numero 51 Commissione trib. prov. di Cosenza sent. numero 431 del 5 novembre 2007 la misura cautelare del sequestro conservativo ex articolo 22 del D.lg. numero 472 del 1997 è istituto volto ad assicurare all'ente impositore il soddisfacimento del credito costituito dalle sanzioni amministrative pecuniarie.

Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. LVIII, sentenza 22 novembre 2010 - 11 febbraio 2011, numero 2Svolgimento del processoCon ricorso depositato in data 23/09/2010 l'ufficio indicato in epigrafe rappresentava di aver notificato a F. W. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, processo verbale di contestazione in data 19 ottobre 2009 per violazioni alla normativa tributaria ai fini Ires, Irap ed Iva anno 2006 per una somma totale richiesta pari ad Euro 12.798.955,00 aggiungeva che trattandosi di contestazioni di entità rilevante, la cui fondatezza era riscontrabile dal processo verbale di constatazione allegato, inerenti frode Iva intracomunitaria nell'attività di commercio di vetture in cui la società verificata assumeva la qualifica di soggetto interponente incorrente nel reato ex articolo 20 D.Lgs. 74/00, per essersi avvalsa in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Iva di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti per un importo pari ad Euro 10.462.253,35 oltre ad Iva al 20% pari ad Euro 2.092.450,67.Riferiva, infine, che sussisteva il pericolo fondato che la pretesa erariale non potesse trovare soddisfacimento nel patrimonio del debitore, con conseguente pregiudizio degli interessi erariali, considerato che la società debitrice poteva dissolvere i propri beni, peraltro già ritenuti insufficienti al momento a soddisfare la pretesa dell'Erario. Concludeva, pertanto, chiedendo ex articolo 22, D.Lgs. 472/97 l'adozione di misure cautelari, in particolare l'autorizzazione all'ipoteca giudiziale o il sequestro conservativo ex articolo 671 c.p.c. dei beni immobili ed il fermo amministrativo delle vetture così come individuate in corso fino a concorrenza della somma totale da F. W. s.r.l. pari ad Euro 12.798.955,00 oltre interessi legali.La società sopra indicata provvedeva a costituirsi, eccependo l'illegittimità dell'istanza da parte dell'ufficio in quanto basta su un processo verbale non definitivo, peraltro di tipo induttivo, senza prova della consapevolezza della società delle irregolarità contestate, avendo pagato sia l'importo delle vetture che l'Iva richiesta.Alla udienza del 22/11/2010, presenti i rappresentanti delle parti, esposti fatti e questioni oggetto della controversia, il collegio si ritirava in camera di consiglio ed emanava la seguente decisione.Motivi della decisioneOsserva la Commissione che le ragioni dell'ufficio sono fondate.Va osservato che l'istanza è ampiamente corredata da un processo verbale di constatazione notificato alla società in data 19 ottobre 2009 nel quale sono puntualmente descritte le violazioni riscontrate a carico della stessa, avendo l'ufficio indicato ogni elemento utile a supporto dell'iter logico giuridico alla base della pretesa erariale, consentendo alla F. W. srl di comprendere in misura più che idonea ogni passaggio della ricostruzione di parte avversaria. In particolare nell'atto difensivo sono contenuti i controlli formali e sostanziali svolti nei confronti della società, a seguito dei quali sono state riscontrate le gravi irregolarità alla stessa contestate, i rapporti intrattenuti con i cd. soggetti interposti allo scopo di realizzare una frode intracomunitaria nel commercio di vetture, con la società che assume il ruolo di soggetto interponente.Di contro le argomentazioni della società F. W. s.r.l. risultano alquanto generiche e comunque inidonee a confutare la ricostruzione dell'ufficio, fermo restando che trattasi di contestazioni di rilevanti entità così come ampiamente descritto nell'istanza cautelare.Alla luce di quanto esposto, non essendo rilevabile alcuna censura a carico dell'ufficio che ha motivato in fatto e diritto in maniera ritenuta dal collegio convincente ed esaustiva, appaiono sussistere i requisiti per accogliere la richiesta dell'ufficio di adottare le misure cautelari come previste dall'articolo 22, D.Lgs. 472/97, tenendo conto anche del fatto che alcune vetture risultano state già vendute e che l'ufficio ha ridotto il fermo di esse a numero 12 veicoli.P.Q.M.La Commissione autorizza a procedere a mezzo ufficiale giudiziario al sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà della F. W. s.r.l. e di cui al foglio numero 3 dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 2.