La proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma è requisito soggettivo per l'erogazione dei contributi pubblici.
L'erogazione di contributi pubblici per la ricostruzione di immobili danneggiati da terremoti è prevista in favore di chi era proprietario al momento del sisma la vendita del bene prima del completamento dei lavori di ristrutturazione comporta la perdita del beneficio, essendo la titolarità dell'immobile requisito soggettivo per l'erogazione stessa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 18454 dell'8 settembre.Il caso. Il Comune di Salerno chiedeva la restituzione del contributo per la ricostruzione, erogato a favore dei proprietari di un immobile danneggiato dal terremoto, i quali ne avevano alienato la proprietà a terzi prima che i lavori fossero ultimati. Nell'accogliere la domanda, i giudici dichiaravano la decadenza del beneficio erogato, a causa della vendita anzi-tempo della casa. I coniugi, ex proprietari, proponevano ricorso per cassazione.Il contributo per la ricostruzione di immobili danneggiati da eventi sismici il requisito della titolarità del bene. La fonte normativa del beneficio di cui si discute è la legge numero 219/1990, e successive modifiche, la quale prevede l'erogazione di contributi pubblici per la riparazione delle unità immobiliari, destinate ad uso abitativo, danneggiate da eventi sismici. Tale contributo è assegnato ai soggetti che risultavano proprietari alla data del sisma la proprietà dell'immobile da riparare è, quindi, il titolo per l'attribuzione del contributo, e l'erogazione avviene a favore del predetto proprietario sulla base degli stati di avanzamento, entro termini stabiliti dalla legge .La ratio della norma garantire la destinazione del contributo ed evitare speculazioni. La disciplina in esame ha come scopo quello di prevenire la possibilità che i contributi pubblici, erogati a fini assistenziali, divengano oggetto di speculazione privata da parte di privati. La decadenza del beneficio deriva direttamente dalla perdita del titolo. I ricorrenti lamentano che la decadenza in caso di vendita del bene prima della fine dei lavori, originariamente prevista dall'articolo 13, legge cit., sarebbe venuta meno a seguito di sopravvenuti interventi legislativi. La S.C. ritiene di confutare tale assunto, sulla base di un'attenta lettura della normativa in esame. La decadenza de quo, infatti, deriva direttamente dal venir meno del titolo dell'attribuzione del beneficio, cioè dalla perdita della proprietà del bene, e sopravvive alle modifiche introdotte. L'intervento del legislatore ha voluto limitare la decadenza, che originariamente era prevista anche nell'ipotesi di alienazione dell'immobile nei cinque anni posteriori al completamento dei lavori oggi, invece, il bene può essere venduto anche prima dello scadere del termine quinquennale, ma il tessuto normativo circa il titolo di attribuzione del contributo e le modalità della sua erogazione non sono stati modificati .Solo i proprietari hanno diritto al contributo. La proprietà del bene, in conclusione, è il requisito soggettivo richiesto dalla legge per l'erogazione del contributo, con la conseguenza che la perdita della titolarità dell'immobile prima della conclusione dei lavori continua a produrre la decadenza dal beneficio.Niente da fare, quindi, per i ricorrenti. Una volta venduta la casa, devono restituire il contributo pubblico ricevuto per la ricostruzione.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 giugno - 8 settembre 2011, numero 18454Presidente Vitrone - Relatore CeccheriniRagioni di fatto e di diritto della decisione1. La controversia verte sulla pretesa del Comune di Salerno, di ottenere la restituzione del contributo erogato, ai sensi della legge numero 219 del 1981, per la riparazione di un appartamento in Salerno, dal beneficiario poi alienato a terzi.2. L'appartamento in questione era della signora , che lo aveva trasferito al nipote, ma la domanda del contributo era stata presentata dal marito, , che si era dichiarato proprietario sia di un appartamento, in effetti cointestato a lui e alla moglie, e sia dell'appartamento in questione, intestato alla moglie. Per questa ragione il Tribunale di Salerno aveva condannato in solido i coniugi al pagamento della somma dovuta a titolo di restituzione del contributo erogato per l'appartamento, venduto dalla proprietaria al nipote con atto pubblico 22 dicembre 1990, prima dell'ultimazione dei lavori, avvenuta il 22 maggio 1991.3. Con sentenza in data 27 aprile 2004, la corte d'appello di Salerno ha respinto il gravame dei coniugi contro la sentenza di primo grado. La corte ha ritenuto che la decadenza dal beneficio erogato per la riparazione dell'immobile si verifichi - a norma dell'articolo 13 della legge numero 219 del 1990, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 20 della legge numero 12 del 1988, di conversione in legge, con modifiche, del d.l. numero 474 del 1987 - per la vendita dell'immobile prima dell'ultimazione dei lavori di riparazione.4. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorrono i coniugi S. con atto notificato il 3 maggio 2005, per un unico motivo.Resiste il Comune di Salerno con controricorso.6. Il ricorso verte sull'esatta interpretazione dell'articolo 13 della legge 1990 numero 219, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 20 della legge 1988 numero 12 conversione con modifiche del d.l. 1987 numero 474 . Si sostiene che, stante la mancata riproduzione nel nuovo testo della sanzione di decadenza per la vendita dell'immobile, per il quale il contributo di riparazione sia stato erogato, la decadenza stessa non trova più applicazione. Si trova argomento a favore della tesi nella nuova disciplina, che consente il trasferimento del contributo nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici, site nei comuni disastrati.7. Per l'esatta comprensione del quadro normativo occorre premettere che, a norma dell'articolo 11 del testo unico 30 marzo 1990 numero 76 già articolo 10 della legge 14 maggio 1981 numero 219 , per il contributo alla riparazione delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici indicati nell'articolo 1 si applicano - con le limitazioni previste nei successivi commi - le disposizioni contenute nell'articolo 10 già articolo 9 della legge 14 maggio 1981 numero 219 . In forza della disposizione richiamata, il contributo per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte dal terremoto destinate ad uso di abitazione è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma. La proprietà dell'immobile da riparare - peraltro da valutare insieme alle altre condizioni stabilite dai successivi commi dell'articolo 11 cit. - è dunque il titolo per l'attribuzione dei contributo, che non potrebbe essere erogato, né in tutto né in parte in assenza di esso, e l'erogazione avviene a favore del predetto proprietario sulla base degli stati di avanzamento, entro termini stabiliti dalla legge, secondo quanto disposto dall'articolo 21 del t.u. numero 76 del 1990. Tale disciplina è ispirata all'esigenza di prevenire la possibilità che i contributi pubblici erogati a fini assistenziali divengano oggetto di speculazione privata da parte dei proprietari, non interessati ad utilizzare per sé gli immobili danneggiati.In questo quadro, l'originaria disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 13 L. 219 del 1981 non aveva la funzione di sancire la decadenza del beneficiario che vendesse prima del completamento dei lavori, giacché questa decadenza derivava direttamente dal venir meno del titolo dell'attribuzione del beneficio. Essa aveva, invece, la funzione di estendere la decadenza dal beneficio all'ipotesi di alienazione dell'immobile nei cinque anni posteriori al completamento dei lavori di riparazione. La legge 21 gennaio 1988 numero 12 ha soppresso la decadenza prevista dall'articolo 13 comma primo della legge numero 219 del 1981, con la conseguenza che, dopo il completamento dei lavori, l'immobile può essere venduto senza aspettare il compimento del termine quinquennale originariamente previsto, ma il tessuto normativo circa il titolo di attribuzione del contributo e le modalità della sua erogazione non sono stati modificati, sicché la perdita della proprietà dell'immobile prima del completamento dei lavori continua a comportare la decadenza dal beneficio, unitariamente considerato.La novella del 1988 consente inoltre il trasferimento del contributo, non ancora erogato in tutto o in parte, all'acquirente dell'immobile nei soli comuni disastrati. Sì tratta evidentemente di una deroga alla regola generale di cui s'è detto, ispirata ad uno speciale favore per le popolazioni dei comuni più duramente colpiti dal sisma, tra i quali non era compreso il Comune di Salerno, in cui è sito l'immobile per cui è causa. Da quella disposizione, pertanto, nulla può argomentarsi a favore della tesi sostenuta dai ricorrenti.8. In conclusione deve ritenersi che la legge numero 219 del 1981, prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma, e disciplinando la sua erogazione a favore dei medesimi proprietari in relazione all'effettiva esecuzione dei lavori da parte del beneficiario, assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo per l'erogazione del contributo, e non consente che di esso beneficino coloro i quali, alienando l'immobile, abbiano perduto la qualità di proprietario, salvo quanto previsto espressamente con esclusivo riguardo ai comuni dichiarati disastrati.Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.P.Q.M.Rigetta il ricorso, e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi €. 2.700,00, di cui €. 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.