Il soggetto sottoposto a detenzione domiciliare, impossibilitato ad espiare la sua pena presso l'abitazione originariamente indicata, può fare richiesta di modifica del luogo di esecuzione della misura cautelare.
La Terza sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza numero 13119/11, depositata il 30 marzo, ha stabilito che il soggetto sottoposto a detenzione domiciliare può fare richiesta di modifica del luogo di esecuzione della misura cautelare se ha ricevuto disdetta del contratto di locazione dell'abitazione presso cui stava scontando la pena.Il caso. La Corte d'appello di Ancona aveva rigettato la richiesta di modifica del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari e il Tribunale del Riesame, successivamente, aveva dichiarato inammissibile l'appello. Per questo il condannato presentava ricorso per cassazione.Il locatore aveva intenzione di procedere per vie legali al fine di liberare l'appartamento. La richiesta di modifica aveva carattere di urgenza, infatti l'interessato aveva ricevuto disdetta del contratto di locazione dell'abitazione in cui stava scontando la misura cautelare.I motivi. Il ricorrente sosteneva ci fosse stata una inosservanza dell'articolo 310 c.p.p. in relazione alle disposizioni poste a salvaguardia dei diritti della persona assoggettata a misure cautelari articolo 277 c.p.p. e delle disposizioni in materia di arresti domiciliari articolo 284 c.p.p. . Veniva altresì, lamentata la carenza di motivazione visto che il Tribunale non aveva considerato le ragioni per le quali era stata richiesta la modifica del luogo di detenzione domiciliare.È importante rinvenire un altro luogo utile per proseguire la misura detentiva. La richiesta di variazione del luogo di esecuzione della misura cautelare è motivata dall'impossibilità di proseguire la detenzione nell'abitazione originariamente indicata.L'impossibilità di reperire nello stesso comune altra abitazione presso la quale proseguire la misura coercitiva determina inevitabilmente la necessità di ripristinare il regime detentivo in carcere. È pur vero però, che chi ha mostrato interesse ad impugnare il provvedimento è la persona sottoposta alla misura, per cui non può trovare applicazione il precedente orientamento della Corte di Cassazione Cass. sez. V numero 10638/09, 10 marzo , citato dal Tribunale, che escludeva l'interesse del p.m. ad impugnare il provvedimento con cui si effettua tale modifica.Per tali motivi, la S.C. ritiene fondato il ricorso visto che, nel caso di specie, trova applicazione il disposto che prevede la possibilità di appellare, da parte del diretto interessato, le ordinanze in materia di misure cautelari personali articolo 310 c.p.p. . Di conseguenza la S.C. annulla l'ordinanza impugnata rinviando al tribunale di Ancona.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 febbraio - 30 marzo 2011, numero 13119Presidente Gentile - Relatore SarnoSvolgimento del processoB.R. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Ancona, sezione del riesame, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dai suoi difensori in relazione al provvedimento della corte di appello di Ancona con il quale in data 11 giugno 2010 era stata rigettata la richiesta di modifica del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari. Al riguardo il ricorrente evidenzia in premessa di avere rappresentato dalla corte di appello l'assoluta urgenza della modifica del luogo di residenza in quanto aveva ricevuto disdetta del contratto di locazione dell'abitazione di in cui scontava la misura cautelare e, dopo una serie di proroghe, la locatrice dell'appartamento gli aveva comunicato l'intenzione di voler procedere per vie legali laddove esso B. non avesse liberato l'appartamento entro il omissis . Deduce in questa sede il ricorrente 1 l'inosservanza dell'articolo 310, in relazione agli articoli 284 e 277 del codice di rito nonché la mancanza manifesta contraddittorietà con gli elementi dedotti negli atti processuali.A riguardo ritiene inconferente il richiamo operato nella decisione impugnata ad un precedente della Corte Sez. 5, numero 10638 del 17/02/2009 Rv. 244634 che ha escluso l'interesse ad impugnare il provvedimento con cui si modifica il luogo di detenzione domiciliare, rilevando che lo stesso si riferisce all'impugnazione del pubblico ministero e che le argomentazioni della corte di legittimità non possono trovare applicazione nel caso in cui, invece, ad impugnare sia la persona sottoposta agli arresti domiciliari.2 Carenza di motivazione non avendo il tribunale considerato le ragioni per le quali era stata richiesta la modifica del luogo di detenzione domiciliare, connesse alla circostanza che l'imputato non poteva godere del supporto economico della famiglia, e che il luogo di residenza indicato era certamente idoneo alla prosecuzione della misura consentendo i controlli necessari al fine di sicurezza.Motivi della decisioneIl ricorso è fondato.Il richiamo del tribunale al precedente pronunciamento di questa Corte non si appalesa a parere del Collegio di per sé decisivo.Nel caso di specie la richiesta di variazione del luogo di detenzione è motivata dalla impossibilità per il ricorrente di proseguire oltre nell'abitazione originariamente indicata la detenzione e contestualmente di rinvenire altro luogo utile in per proseguire la misura detentiva.Ciò premesso non si può non valutare che la dedotta impossibilità di reperire nello stesso comune altra abitazione presso la quale proseguire la misura coercitiva determina inevitabilmente la necessità di ripristinare il regime detentivo in carcere.Per i riflessi che ne conseguono non si può sostenere dunque la mancanza di interesse della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari ad impugnare il provvedimento con cui si nega la possibilità di modificare il luogo di detenzione sostituendolo ad altro indicato.Non vale, dunque, richiamare - come fa il tribunale - il precedente di questa Corte citato dal tribunale in quanto nell'occasione le valutazioni circa l'interesse ad impugnare la variazione del luogo di detenzione riguardavano la diversa posizione del pubblico ministero.Trova applicazione pertanto il disposto dell'articolo 310 c.p.p. che prevede la possibilità di appellare le ordinanze in materia di misure cautelari personali.Di conseguenza l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al tribunale di Ancona.P.Q.M.La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Ancona.