di Alessandro Gallucci
di Alessandro Gallucci *La sentenza numero 4012 della Corte di Cassazione, pubblicata il 18 febbraio 2011, desta particolare interesse in quanto con essa i Supremi giudici tornano ad occuparsi del tema del danno cagionato da cose in custodia e più specificamente in relazione ad un argomento sempre più attuale il riferimento è al cattivo isolamento termico dell'edificio. A dire degli ermellini, se la cattiva coibentazione delle parti comuni si riverbera sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il condominio non è responsabile allorquando tale difetto non sia dovuto alle caratteristiche intrinseche dell'edificio ma ad altri fattori che causano effettivamente il danno. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia. Viene quindi sostanzialmente ribadito il principio a mente del quale qualora le cose abbiano avuto un ruolo meramente passivo nella causazione del danno tanto da essere occasioni e non cause dello stesso, non può trovare applicazione la responsabilità ex articolo 2051 c.c Prima di entrare nell'analisi del caso alla sentenza numero 4012, in breve ai sensi della testé citata norma ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito . Sebbene per lungo tempo la giurisprudenza abbia tentennato nel qualificare il tipo di responsabilità sotteso alla norma, ad oggi è dominante, sia in sede di merito che di legittimità, quell'orientamento secondo cui essa ha natura oggettiva e postula solo la prova, incombente sul danneggiato, del nesso causale tra la res ed il danno da essa arrecato . La res quale causa del danno. La cosa, come si diceva in principio deve avere una parte determinante nella causazione del danno non potendo ridursi e mero elemento accidentale nel processo causale dello stesso. In tal senso, come si è letto in alcune sentenze, non è responsabile del danno subito da un soggetto, il proprietario della cosa contro cui questo accidentalmente va ad urtare poiché tale semplice circostanza non ha rilevanza causale ai fini della configurabilità dell'evento dannoso ma rappresenta una mera occasione e non la ragione dello stesso. La fattispecie. Nel caso in esame, due condomini convenivano in giudizio la compagine alla quale partecipavano per sentirla condannare all'esecuzione dei lavori necessari a isolare termicamente il solaio divisorio tra il loro appartamento ed il portico. A dire degli attori la cattiva coibentazione dello stesso provocava una forte differenza di temperatura nella loro unità immobiliare. In primo grado il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea condannando il condominio alla esecuzione di alcune opere individuate dal CTU come risolutive del problema. Al termine del procedimento di secondo grado, azionato dal condominio soccombente, la decisione di prime cure veniva ribaltata per due ordini di motivi a impraticabilità delle soluzioni indicate dal CTU per questioni afferenti problemi urbanistici e di decoro dell'edificio b inapplicabilità dell'articolo 2051 c.c. e quindi mancanza degli elementi utili ad affermare la responsabilità del custode. Contro pronuncia della Corte d'appello i condomini proponevano ricorso per Cassazione che gli stessi giudici di legittimità affermavano essere infondato. Esclusa la responsabilità del condominio per la cattiva coibentazione del solaio. In particolare, si legge in sentenza che ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c. è necessaria una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e che nella specie il danno lamentato non è una conseguenza diretta delle modalità costruttive del predetto solaio, ma dal fatto che le stesse, in determinate condizioni climatiche ed ove il riscaldamento condominiale venga effettuato rispettando la normativa in tema di risparmio energetico, secondo quando dedotto dagli stessi originari attori, non garantisce una comoda vivibilità del loro l'appartamento degli attuali ricorrenti . In casi del genere, quindi, ai condomini non resta che coibentare di propria iniziativa la loro unità immobiliare con interventi sulle parti di proprietà comune e/o esclusiva. Il tutto, è bene ricordarlo, sempre nel rispetto degli articolo 1102 e 1122 c.c * Avvocato
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 gennaio - 18 febbraio 2011 numero 4012Presidente/Relatore TriolaSvolgimento del processoCon atto di citazione notificato il 19 giugno 1997 e convenivano davanti al Tribunale di Modena il condominio e premesso di essere proprietari di un appartamento al primo piano soprastante il portico comune, chiedevano la condanna del condominio alla esecuzione dei lavori necessari ad eliminare l'inconveniente costituito dal fatto che a causa della insufficiente coibentazione del solaio divisorio tra il loro appartamento ed il sottostante portico, nel periodo invernale si verificava una dispersione di calore di tale entità da provare una differenza di temperatura di oltre 8/9 gradi fra quella rilevabile ad altezza di pavimento e quella ad altezza d'uomo ed ancor più a soffitto.Il condominio , costituitosi, contestava il fondamento della domanda.Con sentenza in data 8 agosto 2001 il Tribunale di Modena condannava il condominio ad eseguire una chiusura mediante vetrata avente determinate caratteristiche dalla porzione di portico scoperto sottostante all'appartamento degli attori, secondo quanto consigliato dal C.T.U. Il condominio proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 maggio 2004, la quale riteneva impraticabile la soluzione adottata dai giudici di primo grado, in considerazione della alterazione che la stessa comportava per il decoro architettonico dell'edifico condominale inconveniente minimizzato dal C.T.U. e della sua innegabile rilevanza urbanistica inconveniente non preso in esame dal C.T.U. .L'unica soluzione praticabile era quella costituita dalla apposizione di uno strato isolante sulla volta del soffitto del portico, in corrispondenza dell'appartamento degli attori.La relativa spesa, però, non poteva essere posta a carico del condominio , in applicazione dell'articolo 2051 cod. civ., non trattandosi di un difetto costruttivo. L'edifico condominiale non aveva difetti costruttivi, ma era un edificio costruito in epoca nel quale inconvenienti come quello per cui era causa non si avvertivano semplicemente perché erano tollerate temperature di riscaldamento maggiori e gli impianti funzionavano in modo continuativo, per cui l'asserito danno, che la cosa comune in custodia al condominio nella specie il solaio del portico condominiale, ponte termico sull'ambiente esterno cagionava alla proprietà individuale non aveva il requisito dell'ingiustizia che ee nel prototipo dell'illecito civile ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, e .Resiste con controricorso il condominio, che ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo, con il quale si duole della compensazione parziale delle spese.Motivi della decisioneVa preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.Con il primo motivo del ricorso principale e insistono nel sostenere che l'inconveniente per cui ee causa comportava una responsabilità del condominio ex articolo 2051 cod. civ. Il motivo è infondato.A prescindere da alcune affermazioni criticabili contenute nella sentenza impugnata, la soluzione alla quale la stessa è pervenuta va condivisa.A prescindere dalla considerazione che nella specie gli inconvenienti denunciati dagli attuali ricorrenti derivano dalla insufficiente coibentazione di un solaio intermedio di cui gli stessi ai sensi dell'articolo 1125 cod. civ., sono comproprietari, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa S.C. ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'articolo 2051 cod. civ. è necessaria una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso sent. 10 marzo 2009 numero 5741 e che nella specie il danno lamentato non è una conseguenza diretta delle modalità costruttive del predetto solaio, ma dal fatto che le stesse, in determinate condizioni climatiche ed ove il riscaldamento condominiale venga effettuato rispettando la normativa in tema di risparmio energetico, secondo quando dedotto dagli stessi originari attori, non garantisce una comoda vivibilità del loro l'appartamento degli attuali ricorrenti.Con l'unico motivo del ricorso incidentale il condominio si lamenta del fatto che, senza alcuna motivazione, pur essendo esse risultato totalmente vincitore, sia stato condannato a rimborsare per metà le spese di giudizio agli attori soccombenti.Il motivo è fondato, in quanto, essendo pacifico che l'esito della lite è stato in toto favorevole al condominio , la condanna parziale delle spese a carico dello stesso deve ritenersi illegittima.In definitiva, va rigettato il ricorso principale mentre va accolto il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio, per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.P.Q.M.La Corte riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale accoglie il ricorso incidentale e per l'effetto cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna anche per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione.