Associazione finalizzata al traffico di droga e pericolo attuale: i chiarimenti della Cassazione

In virtù delle modifiche apportate, in materia di misure cautelari, dalla l. numero 47/2015, nell’ipotesi di misure coercitive disposte con riferimento al reato di cui all’articolo 74 del d.P.R. numero 309/1990, in relazione a comportamenti criminosi di natura non recente, le esigenze cautelari devono essere ravvisate sulla base di specifici elementi di fatto che ne attestino l’attualità.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 1405/16, depositata il 15 gennaio. Il caso. Il Tribunale del riesame di Lecce annullava l’ordinanza con cui il gip competente aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari ad un’indagata per gli illeciti di cui agli articolo 110 c.p. e 73, 74, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. numero 309/1990 produzione e traffico di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti . Il Tribunale della libertà, infatti, pur ritenendo ravvisabili gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagata, escludeva la sussistenza di esigenze cautelari. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ricorreva per cassazione, lamentando la nullità dell’ordinanza impugnata, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 275 c.p.p. criteri di scelta delle misure cautelari . E’ necessaria la formulazione di una prognosi sulla reiterazione delle condotte criminose. La Suprema Corte ha precisato che l’articolo 274, lett. c , c.p.p. prevede che il pericolo di reiterazione delle condotte criminose da parte dell’indagato, o imputato, sia concreto ed attuale. Ciò significa che devono sussistere elementi concreti che portino ad ipotizzare una reiterazione delle condotte criminose da parte del soggetto, ma anche che devono essere ravvisabili, in un lasso di tempo relativamente vicino, delle occasioni propizie, per l’imputato, alla commissione di illeciti di medesima natura di quelli per cui si procede. Gli Ermellini hanno chiarito pertanto la necessità della formulazione di una fondata prognosi relativa al fatto che al soggetto si possano presentare occasioni favorevoli alla reiterazione delle condotte criminose. Il Collegio ha, inoltre, ribadito che, secondo le modifiche apportate in materia di misure cautelari dalla l. numero 47/2015, nell’ipotesi di misure coercitive disposte con riferimento all’illecito di cui all’articolo 74 del d.P.R. numero 309/1990, per comportamenti criminosi di natura non recente, le esigenze cautelari devono essere ravvisate sulla base di specifici elementi di fatto che ne attestino l’attualità. Ciò trova ragione nel fatto che la fattispecie associativa esaminata «è qualificata unicamente dai reati – fine e non presuppone necessariamente l’esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato ex articolo 416 – bis c.p., sicché non risulta inapplicabile la massima di esperienza, elaborata per quest’ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo». Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 2 dicembre 2015 – 15 gennaio 2016, numero 1405 Presidente Conti – Relatore Costanzo In fatto e in diritto 1. II Tribunale per il Riesame di Lecce, con ordinanza numero 466/15 R.G.M.C.P., del 3/06/2015, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della misura cautelare ma ha escluso la sussistenza di esigenze cautelari e, accogliendo il ricorso di F.P., ha annullato l'ordinanza con la quale il G.i.p. le aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari avendone ravvisato i presupposti in relazione ai reati ex art.110 cod.penumero e 73 d.P.R. numero 309/1990 capo 7 delle imputazioni provvisorie e 74, commi 1-2-3, d.P.R. numero 309/1990 capo 13 delle imputazioni provvisorie nel procedimento numero 3962/11 R.G.N.R 2. La Procura della Repubblica di Lecce chiede l'annullamento del provvedimento suindicato lamentando che sarebbe affetto da nullità ex art.606, lett.c e lett.e in relazione all'art.275 cod.proc.penumero . 3. II ricorso è infondato. 3.1. L'art.274, lett c , cod.proc.penumero , nel testo introdotto dalla legge 16/042015, numero 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale. Il primo requisito deriva dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Invece, la attualità del pericolo si fonda sulla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati come quello per il quale si procede. In base alla riformulazione dell'art.274, lett c , cod.proc.penumero , non è più sufficiente formulare fondata prognosi che l'imputato - presentandosene l'occasione - commetterà reati dello stesso genere di quelli per i quali procede, ma è anche necessario, formulare fondata prognosi che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti dello stesso genere di quelli per i quali si procede Cass.penumero , Sez.3, numero 37087 del 19/05/2015, Rv.264688 . Nel caso in esame, il Tribunale del Riesame ha specificamente evidenziato le ragioni per le quali non ha ravvisato la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari. Ha rilevato che tra i fatti contestati e l'applicazione della misura intercorre un arco temporale di oltre tre anni, e ha espressamente tenuto conto della estensione del requisito della attualità sia al c.d. `inquinamento probatorio' sia al rischio di reiterazione di condotte criminose della stessa specie effettuata dalla L.numero 16/04/2915 numero 47. In particolare, ha valutato il cristallizzarsi dei dati probatori che riguardano F.P. e il ruolo ancillare dalla stessa incensurata svolto nell'associazione in quanto compagna di Renna Raffaele dirigente della associazione e ha considerato che, in altro procedimento, è stata annullata, per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, un provvedimento restrittivo adottato nei confronti della F. per reati ex art.416-bis cod.penumero e 73 e 74 d.P.R. numero 309/1990. 3.2. Vale, inoltre, osservare che - considerate anche le modifiche apportate dalla L.16/04/2015, numero 47, che ha attribuito veste normativa al principio già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 231 dei 2011 - nel caso di misure coercitive disposte per il reato associativo ex art.74 d.P.R. numero 309/1990, per condotte non recenti, la sussistenza delle esigenze cautelare deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non presuppone necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche dei reato ex art.416-bis cod.penumero , sicché non risulta inapplicabile la massima di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità dei sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo Cass.penumero , Sez.4, numero 26570 delll'11/06/2015, Rv.263871 . P.Q.M. rigetta il ricorso