Il Comune legittimamente fa decorrere dalla data della prima comunicazione della chiusura dell’esercizio il termine annuale di inattività, costituente il presupposto per l’emanazione del provvedimento di decadenza ex articolo 4, l. numero 287/1991.
E' quanto ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 5868 depositata il 30 dicembre 2015. Decadenza ex lege della licenza di commercio. Nel respingere l'appello degli eredi del proprietario di un bar che nel frattempo avevano, tra l'altro, ceduto a terzi l'azienda e che riguarda il provvedimento disposto da un comune nel 2005, il Consiglio di Stato ricorda come l’articolo 4, l. 25 agosto 1991, numero 287, - che impone al titolare della licenza di avviare in concreto l’attività commerciale entro centottanta giorni dalla data del rilascio del titolo ovvero di non sospendere l’attività per oltre un anno - configura un’ipotesi di decadenza ex lege della licenza di commercio, benché definita impropriamente come ‘revoca’, trattandosi di un effetto giuridico che si determina al verificarsi delle condizioni di non esercizio indicate dalla medesima norma e che comporta, da parte dell’autorità competente, l’adozione del provvedimento che si pone alla stregua di un atto dovuto di natura dichiarativa, salvo che non sia disposta una proroga a seguito di apposita motivata richiesta, prima del decorso del termine assegnato dalla legge la prova rigorosa della presenza di cause di forza maggiore, che impedirebbero di iniziare o riavviare l’attività commerciale, incombe sul titolare della licenza. Casi in cui decadono autorizzazione e titolo abilitativo. Diversa, oggi, la disciplina presa in riferimento dalla V sezione. Ciò in quanto con il decreto legislativo 59/2010 con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria servizi 2006/123/CE cosiddetta Bolkestein ha abrogato alcune delle disposizioni contenute nella disciplina relativa all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero la legge 287/1991. Il Comma 8 dell'articolo 64 del decreto legislativo 59/2010 prevede oggi, che «L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi a qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 b qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi c qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. Ed, infine, nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni». In sostanza, l'eventuale proroga può essere concessa soltanto per le ipotesi relative alle nuove aperture e, tra queste, soltanto per le zone che il Comune competente ha ritenute meritevoli di tutela assoggettando di conseguenza l'apertura di bar e ristorante ad apposita autorizzazione. Nessuna proroga, in sostanza, può essere concessa per prolungare l'eventuale sospensione dell'attività oltre un anno. Del resto, con la liberalizzazione introdotta proprio dall'articolo 64 del sopraindicato d.lgs numero 59/2010, l'apertura degli esercizi pubblici di somministrazione è soggetta oggi a segnalazione certificata di inizio attività, ex articolo 19 della l. numero 241/1990, con ciò superando la previgente prassi dei trasferimenti e cessioni di licenza, necessaria per superare il contingentamento paralizzante del comparto.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10 – 30 dicembre 2015, numero 5868 Presidente Maruotti – Estensore Poli Fatto e diritto 1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione comunale – prot. numero 5930 del 26 ottobre 2005 – recante la decadenza dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico numero 144 del 2 gennaio 1980 , rilasciata a suo tempo al signor Giovanni Crovella. 1.1. In fatto, risulta dalla documentazione versata nel fascicolo d’ufficio in primo grado a all’indomani del decesso in data 22 marzo 2003 del signor Giovanni Crovella – titolare dell’esercizio commerciale denominato “Bar dello Sport” ubicato in via Chivasso numero 71 nel Comune di San Sebastiano Po – l’amministrazione ha richiesto agli eredi del defunto i germani Giuseppe e Arturo Crovella la restituzione delle licenze di pubblico esercizio e commerciali ovvero l’indicazione dei nuovi intestatari cfr. nota in data 8 aprile 2003, prot. numero 2084 b con nota dell’11 aprile 2004 gli eredi si sono riservati di comunicare i nominativi dei nuovi intestatari nei termini di legge c in data 27 febbraio 2004 è stata costituita la s.numero c. Crovella Giuseppe & amp C., alla quale sono state conferite l’azienda e le licenze commerciali è stato quindi nominato un preposto all’azienda, poiché nessuno degli eredi era iscritto al REC d in data 19 marzo 2004 è stata chiesta la voltura delle licenze in capo alla società così costituita e in data 20 marzo 2004 il locale è stato riaperto ed è stato gestito per quattro settimane quindi è stato chiuso per ferie e, infine, è stata sospesa l’attività commerciale con decorrenza 25 maggio 2004 al fine di rinnovare l’azienda, trasferendola nei locali ubicati in via Torino numero 26 cfr. nota acquisita al protocollo dell’ente numero 2814 del 25 maggio 2004 f con nota prot. numero 3974 del 21 luglio 2004, il comune I ha comunicato che la pratica commerciale sarebbe stata definita al termine del periodo di sospensione dell’attività II ha richiesto l’inoltro, in tempo utile, della documentazione attestante l’idoneità dei nuovi locali ad ospitare un’attività di pubblico esercizio, ivi inclusa l’indispensabile autorizzazione sanitaria g con nota inviata in data 13 dicembre 2004, il Comune ha respinto la richiesta di proroga di sei mesi della chiusura dell’attività, non essendo state documentate le effettive ragioni giustificative e, in particolare, gli adempimenti di legge che rendevano allo stato impossibile la riapertura del locale h gli eredi Crovella hanno replicato con lettera datata 5 gennaio 2005 acquisita al protocollo del comune numero 131 dell’11 gennaio 2005 , recante l’illustrazione degli interventi necessari per mettere a norma i locali con la nuova disciplina legale in materia di fumo i con nota prot. numero 3857 dell’8 luglio 2005, il Comune I ha preso atto del carteggio che vi è stato dal luglio del 2004 con gli eredi Crovella II ha chiesto il deposito, entro dieci giorni, della documentazione attestante la disponibilità dei locali, la destinazione d’uso, l’attività edilizia in corso ed ogni altro documento utile ai fini della concessione della proroga III ha preannunciato che, scaduto il termine, l’autorizzazione sarebbe stata revocata l il 23 luglio 2005 i germani Crovella hanno fatto pervenire al Comune una lettera di controdeduzioni in ordine alla titolarità di un contratto di comodato dei nuovi locali nonché allo svolgimento dell’attività di progettazione e di esecuzione dei lavori m il 29 luglio 2005 la società Crovella ha ceduto alla società «C’era una volta s.a.s. di Ravizzoli Giuseppina & amp C.» l’azienda e le licenze tale cessione è stata comunicata all’amministrazione con nota del 2 agosto 2005 n il Comune - preso atto che non erano state fornite puntuali giustificazioni e documentazione utile per dimostrare il possesso dei requisiti e che l’attività commerciale non era stata ripresa nei tempi previsti dalla legge - ha dichiarato ai sensi dell’articolo 4, l. numero 287 del 1991 la decadenza della licenza numero 14 del 2 gennaio 1980 intestata al signor Giovanni Crovella cfr. determinazione prot. numero 5930 del 2005 . 2. Con ricorso allibrato al nrg. 62 del 2006, la società Crovella e i germani Crovella in proprio hanno impugnato il provvedimento di decadenza ed hanno proposto domanda di risarcimento del danno, sviluppando, in un unico complesso motivo, le seguenti cinque autonome doglianze a con il primo mezzo pagine 10 – 11 del ricorso di primo grado , si lamenta che i germani Crovella non potrebbero essere destinatari del provvedimento di decadenza, da un lato, perché non sono mai stati titolari della licenza, dall’altro, perché la licenza era stata ceduta, unitamente all’azienda, dalla ditta Crovella alla ditta Ravizzoli b con il secondo mezzo pagine 11 - 14 del ricorso di primo grado ,si deduce che la domanda di voltura della licenza e la cessione dell’azienda avrebbero impedito al Comune di emanare il provvedimento di decadenza e che la voltura sarebbe un atto dovuto c con il terzo mezzo pagine 14 - 17 del ricorso di primo grado , si contesta che sia configurabile il presupposto della decadenza – ovvero l’inerzia colpevole nella gestione dell’esercizio commerciale – non essendosi il Comune pronunciato tempestivamente sulla richiesta di proroga della durata della sospensione dell’attività commerciale d con il quarto mezzo pagine 17 – 19 del ricorso di primo grado , si censura il difetto di motivazione, sia del diniego di proroga che del provvedimento di decadenza, avuto riguardo alla disposta cessione dell’azienda ed allo svolgimento di attività di progettazione e rinnovazione completa del locale e con il quinto mezzo pagine 19 - 21 del ricorso di primo grado , infine, è stata dedotta la violazione dell’articolo 10 bis, l. numero 241 del 1990 e la mancata valutazione, da parte del Comune, della nota istruttoria presentata in data 23 luglio 2005 dai ricorrenti. 3. L’impugnata sentenza - T.a.r. per il Piemonte - Sezione I - numero 2009 del 10 maggio 2006 – resa in forma semplificata in sede di definizione della domanda cautelare, ha respinto tutte le censure, compensando fra le parti le spese di lite. 4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 16 febbraio e 8 marzo 2007 – la ditta Crovella ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, reiterando criticamente le censure di primo grado e formulando articolate doglianze. 5. Non si è costituita in sede di appello l’intimata Amministrazione. 6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 dicembre 2015. 7. L’appello è sia inammissibile che infondato e deve essere respinto nella sua globalità. 7.1. Preliminarmente il Collegio rileva che a il ricorso è inammissibile nella parte in cui amplia il thema decidendum del giudizio che, anche in appello, è circoscritto necessariamente ex articolo 345 c.p.c. ratione temporis applicabile, oggi ex articolo 104 c.p.a. dalle censure articolate in primo grado che, per ragioni di comodità espositiva, si prendono in esame direttamente in questa sede cfr. da ultimo Cons. St., Sez. V, numero 673 del 2015 Sez. V, numero 5253 del 2014 b è tardivo, per violazione del termine perentorio di 30 giorni sancito dall’articolo 73, co. 1, il deposito della memoria difensiva degli appellanti avvenuto in data 19 novembre 2015, dal che discende la sua inutilizzabilità cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, numero 5757 del2014 sono in ogni caso inammissibili le nuove doglianze introdotte nella memoria conclusionale in violazione della natura meramente illustrativa della medesima. 7.2. Scendendo all’esame del ricorso di primo grado, il Collegio osserva che lo stesso esame risulta infondato, sia in fatto che in diritto, atteso che a l’articolo 4, l. 25 agosto 1991, numero 287, - che impone al titolare della licenza di avviare in concreto l’attività commerciale entro centottanta giorni dalla data del rilascio del titolo ovvero di non sospendere l’attività per oltre un anno - configura un’ipotesi di decadenza ex lege della licenza di commercio, benché definita impropriamente come ‘revoca’, trattandosi di un effetto giuridico che si determina al verificarsi delle condizioni di non esercizio indicate dalla medesima norma e che comporta, da parte dell’autorità competente, l’adozione del provvedimento che si pone alla stregua di un atto dovuto di natura dichiarativa, salvo che non sia disposta una proroga a seguito di apposita motivata richiesta, prima del decorso del termine assegnato dalla legge la prova rigorosa della presenza di cause di forza maggiore, che impedirebbero di iniziare o riavviare l’attività commerciale, incombe sul titolare della licenza, sicché il Comune legittimamente fa decorrere dalla data della prima comunicazione della chiusura dell’esercizio il termine annuale di inattività, costituente il presupposto per l’emanazione del provvedimento di decadenza ex articolo 4 cit. cfr. fra le tante Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, numero 852 Sez. V, 25 maggio 2009, numero 3232 Sez. V, 27 settembre 2004, numero 6321, cui si rinvia ai sensi degli articolo 74 e 88, co. 2, lett. d , c.p.a. b come risulta dalla precedente ricostruzione in fatto I i germani Crovella erano gli unici destinatari del provvedimento di decadenza in quanto titolari della licenza commerciale iure successionis, non essendo mai stata autorizzata dal Comune la cessione del titolo ad altri soggetti società Crovella, società Ravizzoli II gli eredi Crovella non hanno evitato la pronuncia di decadenza dimostrando la forza maggiore che avrebbe impedito loro di riaprire il locale, né hanno mai dimostrato il possesso di locali idonei dove trasferire l’attività commerciale sotto tale angolazione deve escludersi che il Comune avesse l’obbligo di riscontrare la richiesta di voltura prima dell’emanazione del provvedimento di decadenza III in ogni caso il Comune ha negato la proroga dell’attività di sospensione e tale atto non è stato tempestivamente impugnato IV sia il diniego di proroga che il provvedimento di decadenza sono corredati da adeguata motivazione per altro non necessaria relativamente agli atti vincolati , avuto riguardo alla mancata prova della forza maggiore c il trasferimento di un’azienda commerciale di somministrazione di alcolici, alimentari e bevande, inter vivos o mortis causa, è condizionato al positivo riscontro, da parte dell’autorità comunale, di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall’ordinamento di settore d per quanto concerne, infine, la violazione delle garanzie procedimentali partecipative e dell’obbligo di preavviso di rigetto sancito dall’articolo 10 bis, l. numero 241 del 1990, va richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, numero 2548 del 2012 Cons. giust. amm., 4 luglio 2011, numero 472, cui si rinvia ai sensi dell’articolo 88, co. 2, lett. d , c.p.a. , per la quale I non vi è l’obbligo di preavviso in relazione ai procedimenti attivati d’ufficio come nel caso di specie II non ha carattere tassativo l’elenco delle ipotesi, di cui all’ultimo periodo dell’articolo 10 bis, l. numero 241 del 1990, per le quali non è necessaria la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda sotto tale angolazione, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l’illegittimità del provvedimento finale, in quanto la norma sancita dall’articolo 10 bis cit., va interpretata alla luce del successivo articolo 21 octies, co. 2, l. numero 241 del 1990, il quale, nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto allorché il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato come verificatosi nel caso di specie, in cui viene in rilievo un atto dovuto III la nota dei privati pervenuta al Comune il 23 luglio 2005 era del tutto irrilevante ai fini della pronuncia di decadenza, non prospettando alcuna causa di forza maggiore correttamene il Comune non l’ha tenuta in considerazione. 8. In conclusione l’appello deve essere respinto. 9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituita l’intimata Amministrazione. 10. La presente decisione rileva, infine, anche agli effetti di cui all’articolo 2, co. 2-quinquies, lett. f , l. numero 89 del 2001, in quanto il gravame si rileva manifestamente inammissibile e infondato. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello numero 2001 del 2007, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.