Respinta la richiesta dell’uomo, finalizzata ad ottenere la possibilità di allontanarsi dall’abitazione per poter portare la figlia a scuola e poi andare a riprenderla e riportarla a casa. Irrilevante il fatto che la moglie sia bloccata dagli impegni lavorativi ella può riorganizzare i propri orari. E, comunque, è possibile per la coppia chiedere aiuto a parenti e amici, oppure ricorrere ad una baby-sitter.
Lui costretto ai ‘domiciliari’. La moglie impegnata al lavoro. E la figlia minore necessita di essere accompagnata a scuola e riportata a casa. Situazione familiare precaria, certo, ma non così difficile da consentire all’uomo di ottenere un permesso ad hoc per allontanarsi dall’abitazione, seppur per pochi minuti, per provvedere alla bambina. Esistono, secondo i magistrati, altre soluzioni. Ad esempio, la donna può riorganizzare i propri orari lavorativi, oppure la coppia può scegliere di chiedere aiuto a parenti e amici. Cassazione, sentenza numero 553/2016, sezione sesta penale, depositata oggi . Arresti. Accuse gravi nei confronti di un uomo, sposato e padre di una bambina. Di conseguenza, egli viene «sottoposto a misura cautelare» per alcune «violazioni della legge sugli stupefacenti». A fronte dell’obbligo dei ‘domiciliari’, però, l’uomo chiede una «autorizzazione» per «allontanarsi» dall’abitazione «dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 8.50 e dalle ore 16 alle ore 16.30, per accompagnare la figlia minore negli spostamenti» lungo il tragitto «casa-scuola». Richiesta respinta dai giudici di merito. Non vi è, in sostanza, una situazione di emergenza. Su questo fronte, in particolare, pur risultando acclarato che la moglie dell’uomo «svolge un’attività lavorativa negli orari in cui la figlia inizia la scuola», non è dimostrato che «la minore non possa entrare prima nell’istituto e permanervi oltre l’orario delle lezioni» né che «la famiglia non possa avvalersi dell’aiuto di altri congiunti, di amici o degli assistenti sociali». Allontanamento. Battaglia giudiziaria che approda ora in Cassazione. Il difensore dell’uomo contesta «il diniego dell’autorizzazione ad allontanarsi dai ‘domiciliari’», e pone in evidenza, dinanzi ai giudici di terzo grado, il fatto che l’impegno di «accompagnare la figlia minore a scuola» non possa essere «delegato a chiunque, comportando una seria assunzione di responsabilità». Considerazione, quella proposta dal legale, pienamente legittima, almeno in teoria, ma inutile in pratica. Anche per i magistrati del ‘Palazzaccio’, difatti, è improponibile la richiesta avanzata dall’uomo. Tale valutazione è legata soprattutto alla constatazione che, normativa alla mano, l’«autorizzazione» ipotizzata «ha natura eccezionale» e può essere poggiata solo su «indispensabili esigenze di vita» e su situazioni che fanno emergere la necessità dell’«allontanamento» per il «soggetto ristretto agli arresti domiciliari». E in questa vicenda non si riscontrano invece, secondo i magistrati, condizioni familiari tali da «giustificare l’allontanamento» dall’abitazione. Soprattutto perché, viene aggiunto, non è stata documentata «una impossibilità assoluta dell’altro genitore di riorganizzare gli orari di lavoro, in entrata ed in uscita» così da accompagnare a scuola la figlia, né è emersa «una impossibilità assoluta di avvalersi di parenti o conoscenti o, eventualmente, di addetti ai ‘Servizi sociali’». E comunque, sottolineano i giudici, «l’incarico di accompagnare un minore a scuola non è così delicato da non poter essere delegato a terzi estranei al nucleo familiare», come dimostrato anche dalle scelte obbligate di «un numero assai rilevante di famiglie italiane» che possono fare ricorso, ad esempio, ad una baby-sitter .
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 ottobre 2015 – 8 gennaio 2016, numero 553 Presidente Ippolito – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 maggio 2015, il Tribunale di Bologna, investito dei ricorso ai sensi dell'articolo 310 cod. proc. penumero , ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello del capoluogo emiliano del 14 aprile 2015, con la quale veniva respinta l'istanza, avanzata da O.O.C. - sottoposto a misura cautelare in relazione a diverse violazioni della legge sugli stupefacenti -, di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 30 alle ore 8 50 e dalle 16 00 alle ore 16 30, per accompagnare la figlia minore negli spostamenti da casa a scuola, e viceversa. A sostegno della decisione, il Tribunale ha evidenziato come, a norma del comma 3 dell'articolo 284 del codice di rito, il giudice possa autorizzare l'imputato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero per esercitare un'attività lavorativa quando versi in una situazione di assoluta indigenza, situazioni che non ricorrono nella specie atteso che, sebbene risulti provato che la madre svolge un'attività lavorativa negli orari in cui la figlia inizia la scuola, non risulta provato che la minore non possa entrare prima nell'istituto e permanervi oltre l'orario delle lezioni, né è stato dimostrato che la famiglia non possa avvalersi dell'aiuto di altri congiunti, di amici o degli assistenti sociali. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'Avv. L.B., difensore di fiducia di O.O.C., e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto legittimo il diniego dell'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresti domiciliari, sebbene a l'incombente di accompagnare la figlia minore a scuola non possa essere delegato a chiunque, comportando una seria assunzione di responsabilità b non sia pacifica la possibilità di far entrare prima e di far uscire dopo l'alunna da scuola c non sia dato di comprendere quali siano i servizi pubblici in grado di provvedere alle esigenze di trasporto della minore verso e di ritorno da scuola. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 2. Giova premettere che, a norma dell'articolo 284, comma 3, cod. proc. penumero , Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa . 3. Dal chiaro disposto normativo si evince che l'autorizzazione ex articolo 284, comma 3, ha natura eccezionale, in quanto introduce una deroga alla prescrizione principale e che appunto connota la misura in oggetto - id est il divieto di allontanarsi dal luogo di restrizione domestica -, in presenza di un soggetto rispetto al quale, giusta valutazione ai sensi dei combinato disposto degli articolo 274 e 275 cod. proc. penumero , il giudice della cautela ha ritenuto adeguata e, dunque, necessaria a fronteggiare i pericula libertatis soltanto una misura custodiale, seppure temperata rispetto a quella carceraria. Ne discende che la sussistenza delle indispensabili esigenze di vita deve essere ancorata dal decidente a situazioni obbiettivamente riscontrabili, nelle quali si renda necessario, dunque non solo opportuno, per la vita del soggetto ristretto agli arresti domiciliari consentire l'allontanamento, non potendo questi fare aliunde fronte all'esigenza di vita rappresentata. 4. In questo senso è il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo il quale, dal testo normativo, dai lavori preparatori e dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di indispensabilità e di assolutezza , emerge che la valutazione del giudice da compiere ai fini della concessione dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione ex articolo 284, comma terzo, cod. proc. penumero , deve essere improntata a criteri di particolare rigore, di cui il giudice deve dare conto nella motivazione dei relativo provvedimento Sez. 3, numero 3649 del 17/11/1999 - dep. 23/02/2000, Verde F, Rv. 215522 Sez. 2, numero 9004 del 17/02/2015 - dep. 02/03/2015, Prago, Rv. 263237 5. Di tali coordinate ermeneutiche ha fatto buon governo il giudice della impugnazione cautelare, nella parte in cui - con considerazioni adeguate, in quanto aderenti alle risultanze processuali ed conformi a logica - ha rilevato che, nella specie, non risultano comprovate indispensabili esigenze di vita , suscettibili di giustificare, in termini di necessità assoluta, l'allontanamento dell'indagato dal domicilio. Come correttamente rilevato da giudice a quo, l'istante non ha invero documentato un'impossibilità assoluta dell'altro genitore di riorganizzare gli orari di lavoro - in entrata ed in uscita - in modo tale da poter far fronte a tale incombente, né un'impossibilità assoluta di avvalersi all'uopo di parenti o conoscenti o, eventualmente, di addetti ai servizi sociali, là dove - contrariamente a quanto dedotto nel ricorso - l'incarico di accompagnare un minore a scuola non si connota in termini di così tale delicatezza da non poter essere delegato a terzi estranei al nucleo familiare, in tale senso contenendosi - secondo un dato di comune esperienza - un numero assai rilevante di famiglie italiane. 6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.