La violazione delle distanze legalmente predeterminate comporta l’applicazione di una sanziona amministrativa e la disposizione, nei casi di accertata sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, della demolizione del manufatto. Tale materia è ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario.
A deciderlo sono state le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 7936/13, depositata il 29 marzo. Il caso. Un uomo proponeva ricorso alla CTP contro l’ordinanza-ingiunzione di oltre 6.700 euro per aver violato l’articolo 19 d.lgs. numero 374/1990 costruzioni e manufatti a distanza inferiore a quella legale dagli edifici doganali , emessa dall’Agenzia delle Dogane. Quest’ultima, dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP e l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, proponeva appello. La CTR adita, però, dichiarava d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario ma, vista l’incertezza della giurisprudenza di merito, la questione viene rimessa da quest’ultimo alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione ordinanza numero 7936/2013 depositata il 29 marzo . Sanzione amministrativa, ma anche possibilità di disporre la demolizione del manufatto. Nel caso esaminato dalla Corte di legittimità si verte in tema di rispetto di distanze legalmente predeterminate che la relativa violazione comporta non soltanto l’applicazione di una sanziona amministrativa, ma consente altresì di disporre, nei casi di accertata sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, la demolizione del manufatto. «Una siffatta situazione» – afferma la S.C. – «esula certamente dalla materia tributaria e, invece, è ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario». Giurisdizione tributaria per le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari? È incostituzionale. Inoltre, con la sentenza in commento, la Cassazione ha ricordato che la Corte Costituzionale sentenza numero 130/2008 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 d.lgs. numero 546/1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale. La questione, quindi, vista la dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario, viene rimessa avanti al Giudice di Pace.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 12 – 29 marzo 2013, numero 7936 Presidente Preden – Relatore Massera Svolgimento del processo 1 - A.S M. propose ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria di Foggia avverso l'ordinanza-ingiunzione di Euro 6.711,20 per violazione dell'articolo 19 D.Lvo numero 374/90 costruzioni e manufatti a distanza inferiore a quella legale dagli edifici doganali emessa dall'Agenzia delle Dogane di Foggia. La Commissione accolse il ricorso e annullò l'ordinanza-ingiunzione. 2 - Pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane, la Commissione Tributaria Regionale di Bari - Sezione distaccata di Foggia - dichiarò d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. 3 - Riassunto il giudizio avanti al Giudice di Pace di Rodi Garganico, questi, premesso che la giurisprudenza di merito risultava incerta e che la dottrina propendeva per la giurisdizione tributaria sulle sanzioni irrogate dagli uffici finanziari, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di giurisdizione proposta dal M. e ha sollevato conflitto di giurisdizione avanti a queste Sezioni Unite. Il Pubblico ministero ha concluso per la giurisdizione del giudice tributario. Motivi della decisione 1.1 - La violazione all'origine della controversia riguarda l'articolo 19 del D. L.vo 8 novembre 1990, numero 291. Questa norma disciplina gli edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale. Esso stabilisce 1. É vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione. 2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto. 3. Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. 1.2 - Il D. Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, Processo tributario, stabilisce all'articolo 2 oggetto della giustizia tributaria 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. 3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio. 1.3 - La sentenza numero 130 del 2008 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del d.lgs. numero 546 del 1992 come sostituito dall'articolo 12, comma secondo, della legge numero 448 del 2001 , nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale. 1.4 - L'articolo 22 Legge 24 novembre 1981 numero 689, Modifiche al sistema penale, recita Opposizione all'ordinanza-ingiunzione . Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, numero 104 materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo , e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, numero 150. 1.5 - La giurisprudenza di legittimità ha già stabilito Cass. Sez. Unumero 10 febbraio 2006, numero 288 che la mera attribuzione ad un ufficio finanziario del potere di rilevare e irrogare una sanzione amministrativa principale od accessoria non costituisce elemento sufficiente per affermare la giurisdizione del giudice tributario a decidere la controversia avente ad oggetto la contestazione dell'esercizio di quel potere punitivo, essendo, invece, necessario che la sanzione amministrativa consegua alla violazione di disposizioni attinenti tributi e che Cass. Sez. Tributaria 11 giugno 2010, numero 14104 e che ipotesi come quella di specie ricadono nella previsione del sopra menzionato articolo 22 della legge numero 689 del 1981. 2 - Dall'excursus che precede di evince che si verte in tema di rispetto di distanze legalmente predeterminate e che la relativa violazione non comporta soltanto l'applicazione di una sanzione amministrativa, ma consente anche, nell'ipotesi di accertata sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, di disporre la demolizione del manufatto. 3 - Una situazione siffatta esula certamente dalla materia tributaria e, invece, è ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario. 4 - Pertanto il ricorso è rigettato con affermazione della giurisdizione del Giudice di pace adito. 5 - Al giudice designato viene rimessa anche la liquidazione delle spese del regolamento. P.Q.M. Pronunciando sul regolamento preventivo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario rimette le parti avanti al Giudice di Pace di Rodi Garganico spese del regolamento rimesse.