No al pignoramento della quota di conto corrente in comunione ereditaria se la massa comprende anche altri beni

Non è ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comunione comprende più beni della stessa specie, perché ben potrebbe, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione.

L’espropriazione del bene ereditario indiviso. Il concessionario della riscossione pignorava la quota del saldo attivo di un conto corrente bancario intestato ad un soggetto deceduto prima dell’inizio della procedura esecutiva ed ora nella titolarità dei tre eredi, nel caso di specie i figli, di cui uno era il debitore esecutato. Il debitore, soccombente nella fase di merito, interponeva ricorso per Cassazione ritenendo l’illegittimità della procedura esecutiva in oggetto in quanto formulata sulla quota di un bene oggetto di comunione ereditaria non ancora diviso tra i comproprietari. Espropriazione di beni indivisi e composizione della massa in comunione. La Corte risolve la questione posta alla sua attenzione facendo applicazione dei principi costantemente affermati nella stessa giurisprudenza di legittimità e ribadendo a che l’espropriazione forzata dell’intera quota, spettante a un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, è certamente possibile, ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie immobili, mobili o crediti b che, iniziata l’espropriazione della stessa, il giudice dell’esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante all’esecutato debitore , se questa è possibile o, in caso contrario, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa c che non è invece ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comunione comprenda più beni della stessa specie, perché potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione. Il pignoramento della quota del c/c in comunione ereditaria. Dai menzionati principi deriva che la procedura esecutiva propria di ogni tipo di comunione, vale a dire l’espropriazione di beni indivisi di cui agli articolo 599 ss. c.p.c., trova senz’altro applicazione anche con riguardo alla comunione ereditaria, in relazione alla quale è necessario considerare che oggetto di contitolarità sono generalmente una pluralità di rapporti giuridici e che quindi in sede di scioglimento della comunione i beni che fanno parte della comunione stessa posso essere variamente ripartiti tra i comproprietari. Proprio su tale profilo la pronuncia in rassegna arriva a negare la pignorabilità della quota di un conto corrente ricevuto in eredità e non ancora diviso tra gli eredi e di cui il debitore esecutato sia titolare, sulla base del rilievo che in tal caso oggetto di pignoramento potrebbe essere una quota che può poi essere assegnata, in sede di scioglimento della comunione, ad un altro erede e non al debitore. In altri termini, nel caso di bene oggetto di comunione non si può pignorare – secondo la Corte – la singola quota del bene, in quanto il diritto a tale quota non è certo sino allo scioglimento della comunione. La Corte giunge quindi ad affermare il principio di diritto dinnanzi menzionato sul rilievo che diversamente teorizzando, ossia ritenendo possibile la pignorabilità della quota di un singolo bene facente parte di una massa comune che comprende più beni della stessa specie, ci sarebbe la possibilità, tutt’altro che remota, che la procedura esecutiva si rilevi inutile in quanto il bene assoggettato al pignoramento potrebbe poi risultare, anche in seguito a divisione negoziale, di proprietà di un soggetto diverso dal debitore.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 6 febbraio - 19 marzo 2013, numero 6809 Presidente Finocchiaro – Relatore Amendola Svolgimento del processo e motivi della decisione E stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva 1. Con atto notificato il 6 maggio 2008, Equitalia Friuli Venezia Giulia s.p.a. pignorò, ex articolo 543 e segg. cod. proc. civ., i saldi attivi esistenti presso la Banca di Credito Cooperativo di Manzano, intestati al signor S G. , deceduto ab intestato il 9 marzo 2007. I predetti beni appartenevano in comunione a G.I. , debitore esecutato, nonché ad G.A. e a R. . Resa la dichiarazione di quantità, all'udienza del 16 luglio 2009 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Udine dispose l'assegnazione al creditore procedente di un terzo del compendio pignorato. Con ricorso in data 4 agosto 2009 I G. propose opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, eccependo l'inespropriabilità di un singolo bene indiviso facente parte di una comunione ereditaria. Disposta la sospensione dell'esecuzione, con contestuale assegnazione di un doppio termine per l'introduzione sia di un giudizio di divisione, sia del giudizio di merito successivo alla fase interinale dell'opposizione, Equitalia Fiuli Venezia Giulia diede corso ad entrambi, segnatamente deducendo, relativamente al giudizio che qui interessa, l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 599 e segg. cod. proc. civ. anche nel caso di comunione ereditaria e, in particolare, di cointestazione ereditaria di un conto corrente. I G. contestò le avverse deduzioni, insistendo per la caducazione del provvedimento di assegnazione. Nel processo si costituirono anche G.A. e R. , chiedendo di esserne estromessi per carenza di legittimazione passiva. 2. Con sentenza depositata il 7 dicembre 2010 il Tribunale ha rigettato l'opposizione, affermando l'applicabilità della procedura prevista dagli articolo 599 e segg. cod. proc. civ. anche nel caso di divisione di comunione ereditaria. 3. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione G.I. formulando tre motivi. I Resiste con controricorso Equitalia Friuli Venezia Giulia s.p.a 4. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'articolo 360 bis, inserito dall'articolo 47, comma 1, lett. a della legge 18 giugno 2009, numero 69. Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi accolto. Queste le ragioni. 5. Con il primo motivo l'impugnante lamenta nullità della sentenza o del procedimento, ex articolo 360, numero 4, cod. proc. civ., per mancata concessione dei termini di cui all'articolo 183, comma 6, cod. proc. civ. Assume che la facoltà attribuita dalla predetta norma era stata dall'opponente esercitata proprio al fine di dimostrare l'esistenza di beni ereditati ulteriori, rispetto a quelli oggetto di pignoramento da parte di Equitalia, di talché il Tribunale aveva illegittimamente precluso il pieno esercizio del suo diritto di difesa. Con il secondo mezzo, denunciando violazione degli articolo 183, comma 6, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., nonché vizi motivazionali, il ricorrente torna a censurare il diniego dei termini per la compiuta articolazione del thema decidendum e del thema probandum. Sostiene che l'affermazione del giudice di merito secondo cui neppure era stata allegata la presenza, nella massa ereditaria, di altri beni di diversa natura, sarebbe in contrasto con le deduzioni svolte dall'opponente nella comparsa di risposta. Con il terzo motivo l'impugnante deduce violazione degli articolo 599 e segg. cod. proc. civ., 713 cod. civ., nonché vizi motivazionali, criticando, in particolare, la ritenuta applicabilità della procedura di cui agli articolo 599 e segg. cod. civ. anche nel caso di pignoramento di beni ricadenti in comunione ereditaria. 6. La resistente Equitalia Friuli Venenzia Giulia s.p.a., dal canto suo, ha evidenziato che l'esistenza di beni ereditari ulteriori e diversi da quelli pignorati costituiva e costituisce, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, fatto pacifico in causa confr. pag. 3, 4, 5 e 6 del controricorso . 7. Tanto premesso e precisato in ordine alle deduzioni bine et inde formulate, non è inutile ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare a che l'espropriazione forzata dell'intera quota, spettante ad un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, è certamente possibile, ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie immobili, mobili o crediti b che, iniziata l'espropriazione della stessa, il giudice dell'esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante al debitore esecutato, se questa è possibile, o, in caso contrario, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa c che non è invece ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie, perché, potendo, in sede di divisione,venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione confr. Cass. civ. 17 maggio 2005, numero 10334 Cass. civ. 20 dicembre 1985, numero 6549 Cass. civ. 23 ottobre 1967, numero 2615 Cass. civ. 13 agosto 1964, numero 2308 . 8. Deriva da quanto sin qui detto che l'evoluzione del dialogo processuale non ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente all'accoglimento delle censure svolte nei primi due motivi di ricorso. Se è vero infatti che l'impugnante, nell'osservanza del principio per cui la denuncia di vizi di attività del giudice comportanti la nullità della sentenza o del procedimento deve essere accompagnata dalla indicazione della specifica lesione che in concreto ne sia derivata - non tutelando l'articolo 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ. l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma soltanto l'eliminazione del pregiudizio effettivamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato errar in procedendo confr. Cass. civ. 21 marzo 2011, numero 6343 Cass. civ. 12 settembre 2009, numero 18635 — ha individuato nella mancata allegazione e prova dell'esistenza di altri beni, oltre quelli pignorati, facenti parte del compendio ereditario, l'attività difensiva che gli era stata preclusa, le ammissioni fatte da Equitalia in ordine alla rispondenza al vero di tale deduzione non tolgono ogni decisività al lamentato vulnus, considerato che è rimasta del tutto ignota la natura e la specie dei beni costituenti la complessiva massa. Ma tale accertamento, per quanto innanzi detto, non è affatto privo di rilievo ai fini del giudizio sulla pignorabilità del bene staggito, giudizio che andrà riformulato all'esito del compiuto espletamento di tutte le attività deduttive e probatorie riconosciute all'opponente. Ne deriva che la sentenza impugnata, in accoglimento dei primi due motivi di rio nei quali resta assorbito il terzo, appare destinata a essere cassata . Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di Equitalia Friuli Venezia Giulia s.p.a La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Udine in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Udine in diversa composizione.