Nessuna differenza tra somministrazione e vendita: ai minori non può essere fornito alcol

Con la risoluzione numero 18512 del 4 febbraio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto che non ci possano essere interpretazioni differenti delle varie norme per differenze terminologiche. Negozi e bar non possono, in generale, «fornire» bevande alcoliche ad un soggetto minorenne.

La risoluzione numero 18512 del 4 febbraio 2013 diffonde la nota del Ministero dell’Interno con la quale la medesima Amministrazione ha confermato e ulteriormente chiarito quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota numero 4563 dell’11 gennaio 2013, in materia di divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori d.l. numero 158/2012, convertito con legge numero 189/2012, numero 189 – articolo 7, comma 3-bis . Le norme divieto di vendita. Tale norma ha introdotto, a integrazione della legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati, legge numero 125/2001, l’obbligo di informarsi sulla maggiore età dell’acquirente per chi vende bevande alcoliche. E’ prevista inoltre una sanzione amministrativa per chi vende tali bevande a soggetti minorenni. Divieto di somministrazione. L’articolo 689 c.p. punisce gli esercenti di bar e ristoranti che somministrano bevande alcoliche alle persone con meno di 16 anni. Si possono somministrare bevande ai 16enni? Le due norme, usando termini diversi – vendita e somministrazione - , hanno «indotto a pensare che il nuovo divieto riguardasse esclusivamente la vendita per asporto e non la somministrazione, che non essendo prevista» dal recente decreto legge, «rimane pertanto sempre possibile compiuti i sedici anni di età». Vendere e somministrare due parole per dire “fornire”. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione numero 18512/2013, diffonde una nota del Ministero dell’Interno che aveva risposto a questo dubbio interpretativo sollevato dal Comune di Pavia. Viene chiarito, dunque, che «il legislatore con il termine “vende” non possa che avere voluto intendere “fornire” tali bevande ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione, ovvero che non può esserci alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita». Altrimenti ci sarebbe un paradosso. Il Ministero sottolinea inoltre la paradossale conclusione cui si giungerebbe «ove il termine vendita venisse inteso in senso restrittivo, ovvero con l’esclusione dal campo di operatività del nuovo divieto di somministrazione» sarebbe vietato vendere bevande alcoliche per asporto ai minori di 18 anni, ma sarebbe lecito venderle per il consumo sul posto se compiuti i 16 anni. Concludendo. Ricapitolando il Ministero specifica che la somministrazione, cioè la vendita per il consumo sul posto, è reato se eseguita nei confronti dei minori di 16 anni, è illecito amministrativo se eseguita nei confronti di soggetti di età compresa tra i 16 ed i 18 anni. La sanzione amministrativa deve essere sempre applicata nel caso di vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.

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