Se il Ministro della Giustizia sospende l’esecuzione a “soddisfatta giustizia italiana”, non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all’atto della sospensione i termini di durata massima delle misure cautelari articolo 303, comma 4, c.p.p. .
La fattispecie. Furto, tentato furto, danneggiamento e ricettazione, questi i reati contestati ad un cittadino croato a cui la Corte d’appello di Trieste ha applicato la misura cautelare in carcere, dopo che era stato emesso un mandato di arresto a fini estradizionali da parte della Procura del Cantone di Berna. Nella stessa ordinanza, la Corte di merito esponeva che con sentenza irrevocabile era stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione. Il difensore dell’imputato, però, si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando il mancato avviso nei suoi confronti dell’avvenuta notifica del provvedimento, nonché della mancata traduzione dell’ordinanza cautelare nella lingua madre dell’interessato. Misura cautelare sospesa? Ma a ritenersi fondato è il motivo riguardo alla disposta sospensione dell’efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente, «avendo la Corte di merito fatto applicazione di una regula iuris valevole nella diversa procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo», secondo cui spetta ai giudici di appello verificare la sorte della cautela o della detenzione derivanti da provvedimenti nazionali, «per garantire l’efficacia successiva della consegna allo Stato di emissione» articolo 24 l. numero 69/2005 . È il Ministro della Giustizia che decide se sospendere o meno l’esecuzione dell’estradizione. Lo stesso Ministro, «sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l’esecuzione della pena», può eventualmente «procedere alla consegna temporanea dell’estradando allo Stato richiedente – concordandone termini e modalità – ovvero convenire ex articolo 709, comma 2, c.p.p. che la pena da scontare abbia ivi esecuzione». In conclusione, la Cassazione annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione dell’efficacia della misura cautelare applicata all’imputato dalla medesima ordinanza.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 gennaio – 4 febbraio 2013, numero 5647 Presidente Agrò – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2012 la Corte d'appello di Trieste ha disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino croato G.D. , nei cui confronti era stato emesso in data 24 aprile 2012 un mandato d'arresto a fini estradizionali da parte della Procura del Cantone di Berna, in relazione ad un procedimento penale pendente a suo carico per i reati di furto, tentato furto, danneggiamento e ricettazione, commessi tra il 7 aprile 2004 ed il 15 marzo 2006 articolo 22, 139/1 e II, 144/1 e III del codice penale svizzero . 2. Con il medesimo provvedimento, inoltre, la Corte d'appello di Trieste ha disposto la sospensione dell'efficacia della predetta misura cautelare sino al momento dell'avvenuta espiazione, da parte del G. , della pena in corso di esecuzione in forza di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 29 maggio 2012 dalla Procura della Repubblica di Trieste, stabilendo altresì che l'ordinanza applicativa della misura custodiale riprenda vigore una volta esaurito il procedimento nazionale e cessata la misura esecutiva nei suoi confronti, in modo da provvedere alla materiale consegna dell'estradando all'autorità giudiziaria svizzera. 3. Esponeva la Corte d'appello nella su menzionata ordinanza a che con sentenza del 19 luglio 2012, irrevocabile il 19 ottobre 2012, era stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione b che l'estradando risultava già detenuto in forza del predetto titolo esecutivo interno, che comportava un termine di scadenza della pena previsto per il 27 luglio 2014 c che il Ministro della Giustizia, nell'attivare la procedura estradizionale, aveva richiesto in data 8 giugno 2012, in caso di sentenza favorevole alla domanda di estradizione, l'applicazione della misura custodiale nei confronti del G. . 4. Avverso la predetta ordinanza della Corte d'appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del G.D. , deducendo i seguenti motivi di doglianza a violazione della legge penale e inosservanza di norme previste a pena di nullità ex articolo 606, lett. c , c.p.p., in relazione agli articolo 177 ss., 281 ss., 143 e 292 c.p.p., in quanto la Corte d'appello non avrebbe avvisato il difensore di fiducia, già nominato per il procedimento estradizionale, dell'avvenuta notifica del provvedimento, né avrebbe provveduto a tradurre nella lingua madre l'ordinanza cautelare, assumendo in ogni caso un provvedimento abnorme, in quanto ad esecuzione differita , non contemplato nel titolo I del libro IV - pur richiamato dall'articolo 714 c.p.p. - cosi individuando una sorta di pericolo di fuga presunto alla data del 2014 il provvedimento, peraltro, avrebbe omesso di indicare tutti gli elementi stabiliti dall'articolo 292 c.p.p. e sarebbe carente di motivazione circa la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, che la Corte avrebbe ravvisato solo in re ipsa, perché l'estradando è un cittadino straniero e non elvetico b manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all'articolo 125, comma 3, c.p.p., non essendo l'impugnato provvedimento sorretto da una motivazione corretta ed adeguata, stante il generico richiamo ad un probabile pericolo di fuga, senza fornire, peraltro, alcun dato concreto da cui desumerne l'asserita esistenza. Considerato in diritto 5. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati. 6. Infondata deve ritenersi la prima eccezione di nullità dal ricorrente dedotta, ove si consideri che la mancata notifica al difensore dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare nell'ambito del procedimento estradizionale - peraltro comunicata al ricorrente, già assistito dal medesimo difensore - configura una nullità di ordine generale a regime intermedio e non assoluta, che resta sanata, per il raggiungimento dello scopo a norma dell'articolo 183 cod. proc. penumero , quando i motivi di impugnazione, come nel caso di specie, siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale arg. ex Sez. 1, numero 10410 del 24/02/2010, dep. 16/03/2010, Rv. 2465049 . Né, del resto, è stata dal ricorrente rappresentata, al riguardo, alcuna situazione idonea ad arrecare un vulnus concreto al diritto di difesa, si da condizionarne o pregiudicarne irreparabilmente le modalità e i tempi di esercizio. Parimenti infondata, inoltre, deve ritenersi la seconda eccezione di nullità nel ricorso prospettata, ove si considerino le logiche implicazioni del pacifico insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato in merito alla traduzione della sentenza favorevole all'estradizione - ma, a fortiori ratione, applicabile anche in relazione all'adozione dei connessi provvedimenti de libertate - secondo cui, in tema di estradizione per l'estero, costituisce onere dell'estradando, che abbia interesse alla traduzione dell'atto in lingua madre, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento ordinanza o sentenza di cui non è stata richiesta la traduzione consuma la relativa facoltà, presupponendone la carenza d'interesse arg. ex Sez. 6, numero 4954 del 18/12/2008, dep. 04/02/2009, Rv. 242692 v., inoltre, Sez. 6, numero 1767 del 30/09/2002, dep. 16/01/2003, Rv. 223221 . 7. Congruamente motivato deve ritenersi, poi, l'apprezzamento dalla Corte distrettuale espresso circa la sussistenza del pericolo di fuga dell'estradando, i cui presupposti sono stati individuati non solo nella circostanza del suo pregresso allontanamento dal territorio elvetico in seguito alla commissione dei reati oggetto della domanda estradizionale, ma anche nell'assenza, in Italia, di qualsiasi radicamento territoriale di natura lavorativa, familiare, sociale od affettiva. Anche sotto tale profilo, dunque, l'impugnato provvedimento si è uniformato ai principii di diritto in questa Sede da tempo elaborati, risultando la sussistenza del pericolo di fuga motivatamente fondata su elementi concreti, connotati da uno stretto legame con la realtà di fatto e non basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale, ma su dati oggettivi e specifici, ritenuti sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando Sez. 6, numero 28758 del 09/04/2008, dep. 10/07/2008, Rv. 240322 . Al riguardo, è opportuno peraltro soggiungere che, ai fini della valutazione del pericolo di fuga, è del tutto irrilevante il fatto che l'estradando si trovi in stato di carcerazione nel territorio nazionale per espiazione di pena con riferimento ad altro reato, poiché in tale ambito vale non solo il criterio generale secondo cui lo stato di carcerazione non è ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare che si fondi su una qualsiasi delle esigenze previste dall'articolo 274 cod. proc. penumero , ma anche la considerazione del rilievo per cui non è nella facoltà del giudice che emette la misura di influenzare in alcun modo la cessazione della detenzione ad altro titolo Sez. 6, numero 1697 del 19/04/1996, dep. 11/06/1996, Rv. 205665 Sez. 6, numero 1 del 20/11/2006, dep. 02/01/2007, Rv. 235319 . 8. Fondato, di contro, deve ritenersi l'ulteriore motivo di doglianza formulato riguardo alla disposta sospensione dell'efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente, avendo la Corte di merito fatto applicazione di una regula iuris valevole nella diversa procedura di consegna basata sul mandato di arresto Europeo, secondo cui spetta alla Corte di appello la verifica della sorte della cautela o della detenzione derivanti dal provvedimento nazionale, per garantire l'efficacia successiva della consegna allo Stato di emissione, nelle ipotesi in cui questa sia rinviata a norma dell'articolo 24 della L. 22 aprile 2005 numero 69 Sez. 6, n, 14177 del 07/04/2010, dep. 13/04/2010, Rv. 247031 Sez. 6, n, 13483 del 07/04/2010, dep. 09/04/2010, Rv. 246856, secondo cui l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiate o esecutiva di tipo detentivo per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa, con la conseguenza che, da tale cessazione, la misura cautelare riacquista automatica efficacia per i successivi dieci giorni previsti dall'articolo 23 della L. numero 69/2005 . Si tratta di una regola giustificata dalla piena giurisdizionalizzazione del relativo procedimento di consegna, peraltro connotato dall'instaurazione di relazioni dirette tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri e da un sensibile ridimensionamento del ruolo governativo, oltre che dalla soppressione della fase di controllo propria delle competenze ministeriali ex articolo 708-709 c.p.p., ma di per sé non trasponile nell'ambito della diversa procedura estradizionale, ove l'espressa previsione del su menzionato articolo 709 c.p.p. rimette proprio alla insindacabile scelta politica di competenza del Ministro della Giustizia la decisione di sospendere o meno l'esecuzione dell'estradizione nell'evenienza su considerata, stabilendo altresì che egli, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, possa eventualmente procedere alla consegna temporanea dell'estradando allo Stato richiedente - concordandone termini e modalità - ovvero convenire ex articolo 709, comma 2, c.p.p. che la pena da scontare abbia ivi esecuzione, osservate le disposizioni dettate nel capo II del titolo IV. Discende, peraltro, da tale diversa conformazione dei presupposti e dei meccanismi propri della fase ministeriale della procedura di consegna estradizionale, che allorquando il Ministro della Giustizia sospenda, a norma dell'articolo 709 cod. proc. penumero , l'esecuzione a soddisfatta giustizia italiana , non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione i termini di durata massima previsti dagli articolo 303, comma quarto, e 308 cod. proc. penumero Sez. Unumero , numero 41540 del 28/11/2006, dep. 18/12/2006, Rv. 234917 , con l'ulteriore conseguenza che la misura coercitiva cui l'estradando è eventualmente sottoposto deve essere revocata Sez. 6, numero 44441 del 13/11/2008, dep. 28/11/2008, Rv. 241665 Sez. 6, numero 17624 del 12/04/2007, dep. 08/05/2007, Rv. 236488 . 9. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, in relazione allo specifico profilo di doglianza or ora illustrato, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata pronuncia. La Cancelleria provvederà all'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'articolo 203, disp. att. cod. proc. penumero . P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione dell'efficacia della misura cautelare applicata al G. dalla medesima ordinanza. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 203 disp. att. c.p.p