Nei provvedimenti dell’autorità giudiziaria in procedure di vendita forzata non è necessario allegare l’attestato di prestazione energetica. La disciplina della certificazione energetica, contenuta nel d.lgs. numero 192/2005, risponde all’esigenza di dare attuazione alla normativa europea che, nel perseguimento di una maggiore efficienza energetica degli edifici sul territorio degli Stati membri, è rivolta a disciplinare la sola attività negoziale/contrattuale di circolazione di beni immobili, lasciando al diritto interno dei singoli Stati membri la regolamentazione della materia in termini di procedimenti giudiziari.
Questo è quanto sostenuto, nello studio numero 263-2014/c, dal Consiglio nazionale del notariato. Statuto speciale per la vendita forzata. È stato ricordato che, la vendita attuata a mezzo di provvedimento giudiziale nell’ambito dell’esecuzione forzata, come disciplinata dal legislatore italiano, gode di uno statuto del tutto speciale sottratto a quello della vendita contrattuale che è, appunto, oggetto del d.lgs. numero 192/2005. Pertanto, la disciplina che obbliga l’allegazione dell’Ape agli atti di trasferimento a titolo oneroso, diretta a regolare una vendita negoziale e a sanzionare le parti di una compravendita consensuale, non può, in assenza di espressi e inequivocabili indici normativi, considerarsi automaticamente applicabile alla vendita forzata, dovendosi necessariamente tenere conto della delicata e particolare materia processuale/giudiziale che coinvolge interessi pubblici, il cui bilanciamento è riservato in esclusiva al legislatore nazionale. Aggiunge il notariato che, allo stato attuale dell’evoluzione normativa interna ed europea, non sembrano esserci quegli indici che esprimano la volontà del legislatore nazionale di attrarre e includere nella disciplina prevista anche le vendite forzate attuate a mezzo di decreto di trasferimento in ambito giudiziale. Indizi di non estensione. Lo studio precisa che, la espressa estensione dell’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica agli “atti di trasferimento a titolo oneroso” deve essere interpretata semplicemente come intesa a ricomprendere tutti gli atti di natura contrattuale. Piuttosto, sul piano letterale e sistematico, sono rinvenibili diversi indizi nel senso della non estensione alle vendite forzate giudiziali degli obblighi e delle sanzioni previsti dal d.lgs. numero 192/2005, quali a il riferimento espresso ad una “clausola” contenente una certa dichiarazione dell’acquirente b il riferimento espresso al “contratto” a proposito dell’obbligo di allegazione c il principio di legalità e tipicità delle sanzioni amministrative in generale e, quindi, la loro non estensibilità a soggetti diversi da quelli indicati nella norma di legge le parti della vendita che, però, nel caso di vendita forzata, non possono ritenersi in alcun modo responsabili del contenuto del provvedimento del giudice con cui viene effettuato il trasferimento in forma di decreto .
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