Le somme sono tassabili al momento dell’erogazione

I compensi pagati al liquidatore-socio da una S.r.l. sono deducibili da quest’ultima al momento della corresponsione e concorrono al reddito imponibile di chi li riceve. Il trattamento fiscale è quindi equiparabile a quello disciplinato dal TUIR articolo 95 relativamente ai compensi degli amministratori.Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione numero 113/E del 31 dicembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso. Una società in liquidazione volontaria, intende, previa delibera assembleare, corrispondere al proprio liquidatore un compenso per l'attività svolta. Il liquidatore riveste anche la qualifica di socio, detenendo una quota di partecipazione pari al 99 $%. «Il compenso – chiede la società - rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 60 D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, risultando cioè indeducibile dal reddito di periodo?». Secondo alcuni precedenti giurisprudenziali l’opera prestata non è deducibile. L'Istante rappresenta che la fattispecie oggetto dell'istanza presenta le medesime caratteristiche del caso esaminato dalla Ctr di Torino con la sentenza numero 8/34/12, depositata in data 6 febbraio 2012 stesso principio ricavabile da Cass. Civ. numero 24188/2006 . Nella pronuncia richiamata, il compenso per l'opera prestata dal socio, imprenditore - amministratore, viene giudicato non ammissibile in deduzione dal reddito imponibile, ai sensi di quanto disposto all'articolo 60 TUIR. Ma l’Agenzia delle Entrate è di diverso parere. Ripercorrendo la successione delle disposizioni normative in materia, la risoluzione numero 113/E spiega che le modifiche apportate hanno separato in maniera netta il trattamento fiscale da riservare ai compensi erogati all’imprenditore individuale e quello da applicare ai compensi degli amministratori di Snc, Sas e società di capitali. Solo per i primi, infatti, bisogna far riferimento agli articolo 60 e 8, comma 1, ultimo periodo, TUIR. Ne conseguono da un lato l’indeducibilità dei compensi corrisposti all’imprenditore e ai suoi familiari, dall’altro l’esclusione di tali somme dalla determinazione del reddito imponibile dei soggetti che le ricevono. Somme tassabili contestualmente all’erogazione. Nei confronti di essi opera l’articolo 95, comma 5, TUIR le spese per prestazioni di lavoro costituite dai compensi erogati agli amministratori sono componenti negativi di reddito, deducibili al momento della corresponsione. Per questo motivo non può applicarsi l’articolo 8 TUIR non concorrenza al reddito complessivo , riferibile – come visto – agli imprenditori individuali le somme, dunque, dovranno essere assoggettate a tassazione, in capo al precettore, contestualmente all’erogazione.

TP_FISCO_12ris113E