Il papà paga solo se i figli maggiorenni sono economicamente non autonomi e inabili al lavoro

E’ punito il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli, senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi. In tal caso, l’inabilità al lavoro che, ai sensi dell’articolo 570, comma 2, c.p., impone al genitore l’obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne, deve essere intesa, in base alla definizione contenuta negli articolo 2 e 12 della l. numero 118/1971, come totale e permanente inabilità lavorativa.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 41832, depositata il 7 ottobre 2014. Il caso. Con sentenza, la Corte d’Appello, confermava la decisione emessa dal Tribunale che dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’articolo 570 c.p. violazione degli obblighi di assistenza familiare , per non avere corrisposto alla moglie separata la somma stabilita dal Tribunale a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, così sottraendosi agli obblighi inerenti alla potestà genitoriale. Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo vizio di mancanza di motivazione per avere la Corte di merito condiviso la decisione di primo grado senza addurre alcuna argomentazione idonea a sostenere il proprio giudizio di colpevolezza. La violazione degli obblighi di assistenza familiare. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l’obbligo morale sanzionato dall’articolo 570, comma 1, c.p., che quello economico, sanzionato dal comma 2 della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l’acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età Cass., Sez. VI, numero 34080/13 . L’articolo 570, comma 2, numero 2, c.p., prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti, mentre l’articolo 12-sexies della legge numero 898/1970, punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazioni di età, purché economicamente non autonomi Cass., Sez. VI, numero 34270/12 . La fattispecie suindicata di cui all’articolo 12-sexies punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli, senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi, laddove l’inabilità al lavoro che, ai sensi dell’articolo 570, comma 2, c.p., impone al genitore l’obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne va intesa, in base alla definizione contenuta negli articolo 2 e 12 della l. numero 118/1971, come totale e permanente inabilità lavorativa Cass., Sez. VI, numero 23581/13 Cass., Sez. VI, numero 6575/08 . Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 settembre– 7 ottobre 2014, numero 41832 Presidente Agrò– Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 dicembre 2013 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala - Sezione distaccata di Castelvetrano in data 21 ottobre 2011, che dichiarava S.F. colpevole del reato di cui all'articolo 570 c.p., condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche, per non avere, dal mese di novembre 2006, corrisposto alla moglie separata, M.M., la somma stabilita dal Tribunale di Marsala con provvedimento presidenziale del 13 luglio 2004 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, M. e S.S., così sottraendosi agli obblighi inerenti alla potestà genitoriale. 2. Avverso la su indicata pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di mancanza di motivazione per avere la Corte di merito condiviso la decisione di primo grado senza addurre alcuna argomentazione idonea a sostenere il proprio giudizio di colpevolezza. Dal novembre 2006 al 2008 M.M., unitamente alle figlie, era tornata a vivere, occupando ambienti separati, nella casa coniugale, fattore, questo, che aveva permesso all'imputato di provvedere direttamente ai bisogni della prole. Lasciata la casa coniugale, inoltre, la M. aveva comunque mantenuto la disponibilità di quanto in precedenza ricavato dalla vendita di un immobile di proprietà dello S Peraltro, non solo prima del raggiungimento della maggiore età delle figlie, ma anche dopo, egli aveva sempre provveduto al loro mantenimento, o direttamente con l'assegno, ovvero offrendo la casa coniugale, ciò che aveva consentito di risparmiare i canoni per la locazione di un immobile. Considerato in diritto 3. Il ricorso va accolto per le ragioni ed entro i limiti di seguito indicati. 4. Dalla motivazione della sentenza impugnata non si evince con chiarezza il titolo della responsabilità, atteso che l'imputazione è stata formulata in modo aperto , coprendo la condotta un arco temporale ricompreso fra il mese di novembre 2006 e la pronuncia della sentenza di primo grado 21 ottobre 2011 , e che nel periodo in contestazione una delle figlie M., nata il 18 ottobre 1987 era già maggiorenne ed abile al lavoro, mentre l'altra S., nata il 14 gennaio 1990 è diventata maggiorenne agli inizi del 2008, dunque entro il lasso temporale rilevante ai fini della permanenza della condotta, protrattasi fino all'ottobre del 2011. In tal senso non pare corretto, inoltre, il riferimento, contenuto in un passaggio della motivazione, alla condizione di non raggiunta autosufficienza dei figli maggiorenni, per ritenere non ancora cessato l'obbligo di contribuzione, penalmente sanzionato, all'assistenza materiale. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte Sez. 6, numero 34080 del 13/06/2013, dep. 06/08/2013, Rv. 257416 , in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l'obbligo morale sanzionato dall'articolo 570, primo comma, cod. penumero , che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l'acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età. In motivazione, la Corte ha evidenziato che la conclusione è supportata, nel primo caso, dal richiamo dell'esercizio della potestà genitoriale e, nel secondo, dal riferimento testuale ai discendenti di età minore che differenzia la previsione rispetto a quella prevista per l'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 12 - sexies della l. numero 898/1970 . Ne discende, secondo quanto chiarito da questa Suprema Corte, che l'articolo 570, comma secondo, numero 2, cod. penumero , prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti, mentre l'articolo 12-sexies della I. 1° dicembre 1970, numero 898, punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi Sez. 6, numero 34270 del 31/05/2012, dep. 07/09/2012, Rv. 253262 . Entro tale prospettiva, inoltre, occorre considerare Sez. 6, numero 36263 del 22/09/2011, dep. 06/10/2011, Rv. 250879 che la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell'articolo 12-sexies della I. 1° dicembre 1970, numero 898, stante il richiamo operato dalla previsione di cui all'articolo 3 della I. 8 febbraio 2006, numero 54 recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli , riguarda l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli minorenni e maggiorenni , dovendosi escludere invece l'inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, cui è applicabile la diversa tutela già predisposta dall'articolo 570 cod. penumero Costituisce, peraltro, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, il principio secondo cui la su indicata fattispecie di cui all'articolo 12-sexies punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli, senza limitazione di età Sez. 6, 18 novembre 2008, n 6575, Rv. 243529 , purché economicamente non autonomi, laddove l'inabilità al lavoro che, ai sensi dell'articolo 570, comma secondo, cod. proc. penumero , impone al genitore l'obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne va intesa, in base alla definizione contenuta negli articolo 2 e 12 della I. numero 118 del 1971, come totale e permanente inabilità lavorativa Sez. 6, numero 23581 del 13/02/2013, dep. 30/05/2013, Rv. 256258 . 5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello, che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo.