Ora circolare in due in moto è più facile anche se non si è maggiorenni

Da mercoledì 18 agosto è permesso circolare in moto in due già a sedici anni purché il veicolo sia omologato per il trasporto di persone e il conducente sia munito di patente Am, A1 o B1.

Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare numero 300/A/5718/15/149/2015/03 del 13 agosto 2015. Le modifiche al codice della strada. Con la legge europea 2014, disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, legge 29 luglio 2015, numero 115 pubblicata sulla G.U. numero 178 del 3 agosto 2015 , sono stati modificati alcuni articoli del codice stradale, a decorrere dal 18 agosto 2015. Tra le novità vi è la possibilità di ammettere i mutilati, titolari di patente speciale, alla conduzione di un veicolo trainante un rimorchio senza limiti di peso attualmente il limite è di 750 kg . Una interessante precisazione in materia di residenza normale è poi stata introdotta con il nuovo articolo 118 bis c.d.s Anche i cittadini italiani con la novella potranno beneficiare del nuovo concetto di residenza normale per il rilascio delle licenze di guida. Per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno. In materia di campo visivo arriveranno nuove previsioni di dettaglio mentre dovrà essere resa operativa la piattaforma per lo scambio Ue di informazioni sulle patenti. Per gli esaminatori di scuola guida servirà infine sempre la patente corrispondente con introduzione di un percorso formativo ad hoc per regolarizzare tutte le posizioni. Più significative dal punto di vista operativo, specifica la nota del Viminale, sono le modifiche introdotte agli articoli 115 e 170 del codice stradale. Trasporto di un passeggero. Tra queste risalta l’abrogazione del divieto di trasporto di un passeggero per i sedicenni muniti di patente Am, A1, B1 a bordo di un veicolo omologato in tal senso. In pratica dal 18 agosto è possibile trasportare un passeggero su ciclomotori, motocicli leggeri e quadricicli idonei al trasporto passeggeri. Ma per i quattordicenni che trasportano un passeggero sul motorino restano le pesanti sanzioni previste dall’articolo 170 c.d.s Ovvero il fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni oltre ad 81 euro di multa. E sono guai anche in caso di trasporto del passeggero su un mezzo non omologato per la circolazione in compagnia. Quando si tratta di violazioni commesse da persone minorenni assoggettato alla sanzione amministrativa però resta il genitore o la persona che era tenuta alla sorveglianza, conclude la circolare.

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