Polizia locale sempre più motorizzata (e selettiva)

Per fare l'agente di polizia locale è necessario poter guidare la motocicletta, di qualsiasi cilindrata essa sia.

Anche se, in questo modo, viene elevato il limite di età per la partecipazione al concorso, tenuto conto che non è possibile acquisire la patente A illimitata prima dei 21 anni. Il caso. All'attenzione del Collegio è stato posto il Regolamento comunale del Corpo di Polizia municipale, del Comune di Bacoli, il quale prevede l’obbligo del possesso della patente di guida per motoveicoli, quindi della patente di guida categoria A illimitata , conseguibile a 21 anni. In proposito la Sezione osserva che se l’articolo 115 del codice della strada, lettera d , punto 1, prevede genericamente il compimento di anni 18 per la guida di motoveicoli ed autoveicoli, tuttavia il seguente articolo 116, comma 3, prevede che la patente di guida, conforme al modello comunitario, di categoria “A”, abilita alla guida dei “Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t”, cioè abilita alla guida di motoveicoli fino a quelli di massa complessiva di 1,3 t. Ad oggi, esistono infatti 3 tipi di patente A per la moto la A1, la A2 =A limitata e la A3 =A senza limiti . La circolare del Ministero dei Trasporti che chiarisce la suddivisione è quella del 13/9/1999. In sostanza si precisa che La patente A1 serve per guidare i cosiddetti motocicli leggeri , ovvero, motocicli di cilindrata fino a 125 cm3 e potenza massima fino a 11 kw. La patente A2 serve per guidare, nell’immediato, motocicli di potenza limitata fino a 25 kw di potenza . La patente A2, cioè la A con i limiti , si consegue sostenendo l'esame pratico su una moto di potenza inferiore ai 35 kw. A qualunque età la si consegua, dopo due anni dalla data di conseguimento, questa patente perde le limitazioni, vale a dire che, compiuti due anni di esperienza di guida, si possono poi guidare tutti i motocicli, anche quelli di potenza superiore ai 35 kw, e di diritto si è titolari di una patente A3 senza limiti. La patente A3. La patente di guida di categoria A3 A illimitata abilita alla guida di motocicli anche se con potenza massima maggiore di 25kW e rapporto peso potenza maggiore di 0,16kW/kg. Permette inoltre la guida di motoveicoli con peso massimo di 1.3 tonnellate e cioè tricicli, quadricicli e motocarrozzette. Tale categoria la si consegue dopo 2 anni di possesso della patente A limitata e dopo i 20 anni di età se l'esame è stato effettuato con motociclo con potenza superiore ai 35 kW o può esser conseguita direttamente dopo i 21 anni se l'esame comprende un'appropriata prova specifica e sempre con lo stesso tipo di motociclo. Premesso un tanto, il Collegio rileva che posto il fatto che il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Bacoli, nel prevedere il possesso della patente di guida genericamente per motoveicoli ed autoveicoli, non poteva che riferirsi a quella necessaria per la guida di tutti i motoveicoli, quindi anche di quelli per la guida dei quali è previsto il possesso della patente di categoria “A3”.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15 maggio - 8 novembre 2012, numero 5694 Presidente Saltelli – Estensore Amicuzzi Fatto Con il ricorso in appello in esame il sig. Arturo Pietrangeli ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale era stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso da esso proposto per l’annullamento del bando di concorso, per titoli ed esami, indetto con determinazione numero 750 del 19.10.2010 del Vice Segretario Generale del Comune di Bacoli, per l’assunzione di quattro Agenti di Polizia Municipale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a part-time. A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi 1.- Error in iudicando. Violazione dell'articolo 19 del Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale approvato con deliberazione della Giunta municipale numero 155/2000. Violazione dell’articolo 3 della l. numero 127/1997. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell’articolo 6 del d.P.R. numero 487/1994. Erroneamente il T.A.R. ha ritenuto che l’interessato, non avendo spiegato i motivi per i quali il bando, così come confezionato, nel suo complesso ovvero nelle singole clausole, fosse lesivo della sua sfera giuridica, non avesse provato la propria legittimazione ed interesse ad impugnare il bando stesso. Non è condivisibile nemmeno l’ulteriore affermazione del primo Giudice che, anche a prescindere da detta inammissibilità, la circostanza che il ricorrente si fosse rifiutato di sostenere le prove scritte aveva rappresentato manifestazione di acquiescenza ed impedito il verificarsi di una concreta lesione della sua sfera giuridica. 2.- Sono stati inoltre riproposti i seguenti motivi di ricorso di primo grado, non esaminati con la sentenza impugnata 2.1.- Violazione dell'articolo 19 del Regolamento comunale del Corpo di Polizia municipale approvato con deliberazione della Giunta Municipale numero 155/2001. La epigrafata disposizione, che prevede l’obbligo del possesso della patente di guida per motoveicoli, quindi della patente di guida categoria “A”, è stata violata dal bando che ha sostanzialmente elevato il limite per la partecipazione al concorso alla età di 21 anni. Inoltre il bando ha abolito il limite di età di 32 anni per l’accesso dall’esterno previsto dall’articolo 19, lettera i di detto Regolamento, che è stato quindi violato, comunque la modifica regolamentare è stata effettuata dal Vice Segretario Generale, incompetente. 2.2.- Violazione dell'articolo 19 del Regolamento comunale del Corpo di Polizia municipale e dell’articolo 3 della l. numero 127/1997. Violazione di legge. Il Comune ha indebitamente soppresso il requisito del limite massimo di età di 32 anni. Con atto depositato il 19.1.2012 si è costituito in giudizio il Comune di Bacoli, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso di primo grado per non essere state fornite dal ricorrente sufficienti indicazioni sulla propria legittimazione ed interesse ad impugnare il bando avendo omesso di dichiarare di aver presentato la domanda di partecipazione e non lamentando pregiudizi personali dalla procedura concorsuale , per essere stato solo in appello specificato che la clausola del bando, che prevedeva il possesso della patente categoria “A illimitata”, era lesiva della sfera giuridica del deducente, per non essere stata impugnata la graduatoria finale, per non essere stato notificato il ricorso ai vincitori del concorso, per non essere lesive le previsioni del bando impugnate con i motivi successivi al primo innanzi al T.A.R. in assenza di partecipazione al concorso e per aver comportato la rinunzia alla partecipazione alle prove concorsuali difetto di interesse alla procedura nel merito il Comune ha dedotto la infondatezza dell’appello ed ha concluso per la reiezione. Con memoria depositata il 2.4.2012 l’Amministrazione resistente ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione. Alla pubblica udienza del 15.5.2012 la causa, dopo la rituale discussione, è stata trattenuta in decisione. Diritto 1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dal sig. Arturo Pietrangeli, di annullamento della sentenza del T.A.R. in epigrafe specificata, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto per l’annullamento del bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di quattro Agenti di Polizia Municipale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a part-time. Secondo il T.A.R. non solo l’interessato non aveva indicato i motivi per i quali il bando, così come articolato, fosse lesivo della sua sfera giuridica, ma si era anche rifiutato di partecipare alle prove concorsuali, il che aveva comportato come conseguenza la sua sostanziale autoesclusione dal concorso, impedendo in tal modo di verificare la sussistenza di una concreta lesione della sua sfera giuridica per effetto del progressivo svolgimento del relativo procedimento pertanto l’annullamento del bando e della conseguente procedura non avrebbe potuto comportare per il ricorrente ritiratosi dalla procedura concorsuale alcun vantaggio. 2.- .Con il primo motivo di appello è stato dedotto che erroneamente il primo Giudice ha ritenuto che l’interessato non avesse spiegato perché il bando, nel suo complesso ovvero nelle singole clausole, fosse lesivo della sua sfera giuridica, con mancata prova della propria legittimazione ed interesse ad impugnare il bando stesso. L’articolo 19 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale richiedeva quale requisito di accesso al concorso il possesso della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli, quindi della patente di guida categoria “A”, di cui il ricorrente era in possesso all’atto della presentazione della domanda. Pertanto il bando di concorso, nel richiedere il possesso della patente di categoria “A illimitata”, conseguibile solo all’età di 21 anni, avrebbe illegittimamente introdotto un requisito ulteriore, immediatamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente che, all’epoca, non aveva compito ancora detta età , con necessità di impugnare il bando che non gli consentiva la partecipazione al concorso in contrasto con detto Regolamento in vigore. Peraltro il Comune era a conoscenza della circostanza che il Pietrangeli non fosse in possesso dei requisiti previsti dal bando, considerato che era stato ammesso alle prove a condizione che presentasse la patente “A3” senza limitazioni di guida entro il 7.12.2010. Il T.A.R. ha affermato poi che, anche a prescindere da detta inammissibilità, la circostanza che il ricorrente si fosse rifiutato di sostenere le prove scritte aveva rappresentato manifestazione di acquiescenza ed impedito il verificarsi di una concreta lesione della sua sfera giuridica. Ma, se è vero che la lesione della sfera giuridica di un soggetto ammesso ad un concorso si concretizza nel momento in cui è adottato l’atto compromettente incontrovertibilmente l’aspirazione ad essere nominato vincitore, altrettanto non si verifica quando la vittoria nel concorso è preclusa in radice dalla mancanza di cui un requisito di cui il concorrente è privo, illegittimamente richiesto dal bando. Non di rifiuto di partecipazione alle prove concorsuali si trattava nel caso di specie, ma di comunicazione alla Commissione che il concorrente non aveva diritto, in base al bando, a partecipare alla prova per mancato possesso dei requisiti da esso previsti. Se fosse fondata l’affermazione che l’impugnazione del bando ritenuto illegittimo non è sufficiente ad invalidare il concorso se non si partecipa alle relative prove, si perverrebbe alla non condivisibile conclusione che verrebbe sanato ogni concorso anche se svolto illegittimamente. Viceversa non vi sarebbe provvedimento successivo all’impugnativa e all’annullamento del bando che non sia illegittimo per illegittimità dell’atto presupposto. 2.1.- Osserva in proposito la Sezione che con il ricorso di primo grado, premesso che il bando di gara prevedeva il possesso della patente di categoria “A” senza limiti per l’accesso al concorso è stata, in particolare, dedotta la violazione dell'articolo 19 del Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale che prevede l’obbligo del possesso di patente di guida di categoria “A” e non “A illimitata”. Tale circostanza, considerato che l’intimato Comune, che aveva a disposizione tutti gli atti del concorso comprese le domande dai quali era agevole evincere che il ricorrente non era in possesso del requisito del possesso della patente di categoria “A illimitata” previsto dal bando tanto che era stato ammesso alle prove a condizione che presentasse detta patente “A3” entro il 7.12.2010 consentiva certamente all’Amministrazione l’individuazione di quale interesse il ricorrente lamentava la lesione e di difendersi adeguatamente. Non sussisteva quindi l’assoluta incertezza sull’oggetto della domanda cui l’articolo 44, comma 1, del c.p.a. fa conseguire la nullità del ricorso. Quanto alla acquiescenza che sarebbe manifestata, secondo il T.A.R., dal rifiuto da parte del sig. Pietrangeli di sostenere le prove scritte, osserva la Sezione che l'acquiescenza che denota l'accettazione espressa o tacita del provvedimento amministrativo lesivo, che causa l'estinzione del potere di azione e rende inammissibile il ricorso giurisdizionale, si configura solo in presenza di una condotta dell'interessato libera e inequivocabilmente diretta a non più contestare l'assetto di interessi definito attraverso gli atti oggetto di impugnazione. Trattandosi del fondamentale diritto di agire in giudizio, l'accertamento dell'avvenuta accettazione del contenuto e degli effetti di un provvedimento lesivo deve essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati fattuali che hanno caratterizzato la dichiarazione negoziale, da cui deve risultare senza incertezza la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l'atto lesivo. Nel caso che occupa l’appellante non si è semplicemente autoescluso dal concorso, ma ha dichiarato di non sostenere la prova scritta “in quanto non in possesso della patente A3 come richiesto dal bando”. Il fatto non è quindi assolutamente idoneo a dimostrare intervenuta acquiescenza al mancato possesso di un requisito previsto dal bando, non essendo espressione di volontà certa e definitiva incompatibile col volere di contestare il provvedimento al momento opportuno, e non escludeva l'eventuale coesistente intenzione di reagire in via diretta avverso il provvedimento futuro di esclusione che sarebbe sicuramente sopravvenuto. Va altresì considerato che, una volta impugnato il bando di concorso contenente una clausola certa di esclusione, in caso di mancato possesso della patente di categoria “A” senza limiti, nonostante l’ammissione alle prove a condizione della presentazione della patente “A3” senza limitazioni di guida entro il 7.12.2010 , non era necessario poi impugnare con motivi aggiunti anche la graduatoria definitiva ed i conseguenti provvedimenti. Costituisce ius receptum che il bando di concorso e le successive graduatorie sono atti che si pongono fra loro in rapporto di vera e propria presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria, cosicché l'annullamento del bando, ovvero di una sua clausola, ha efficacia caducante su tutti gli atti, o parte di essi, successivi del procedimento Consiglio Stato, sez. VI, 25 gennaio 2008, numero 207 . In definitiva, le graduatorie sono destinate ad essere automaticamente travolte in caso di annullamento dell'atto che racchiude la lex specialis della procedura di formazione delle stesse. È altrettanto assodato che, in caso di impugnazione di un bando di concorso, non sono individuabili soggetti che ricavino da esso un beneficio diretto ed immediato, come tali qualificabili come controinteressati in senso tecnico, ai quali il ricorso debba essere necessariamente notificato. 3.- All’accoglimento dell’appello e conseguente riforma della sentenza impugnata di declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per il principio devolutivo, vanno esaminati i riproposti motivi di ricorso di primo grado non esaminati con la sentenza impugnata. 3.1.- Con il primo di essi è stato dedotto che l'articolo 19 del Regolamento comunale del Corpo di Polizia municipale, approvato con deliberazione della G.M. numero 155 del 18.5.2000 che prevede l’obbligo del possesso della patente di guida per motoveicoli, quindi della patente di guida categoria “A” , è stato violato dal bando che, nel richiedere il possesso di patente di categoria “A illimitata”, conseguibile a 21 anni, ha elevato il limite per la partecipazione al concorso alla età di 21 anni. 3.1.1.- Considera la Sezione che l’articolo 19 di detto Regolamento prevede, al comma 1, lettera h , tra i requisiti da possedere per essere ammessi al concorso per l’accesso alle varie categorie della Polizia Municipale, di “essere in possesso della patente di guida di motoveicoli ed autoveicoli”. La disposizione, in assenza di specificazioni al riguardo, deve intendersi nel senso che è necessario il possesso della patente necessaria per la guida di tutti i motoveicoli. In proposito va premesso che, se l’articolo 115 del codice della strada, lettera d , punto 1, prevede genericamente il compimento di anni 18 per la guida di motoveicoli ed autoveicoli, tuttavia il seguente articolo 116, comma 3, prevede che la patente di guida, conforme al modello comunitario, di categoria “A”, abilita alla guida dei “Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t”, cioè abilita alla guida di motoveicoli fino a quelli di massa complessiva di 1,3 t. Ad oggi, esistono infatti 3 tipi di patente A per la moto la A1, la A2 =A limitata e la A3 =A senza limiti . La circolare del Ministero dei Trasporti che chiarisce la suddivisione è quella del 13/9/1999. La patente A1 serve per guidare i cosiddetti motocicli leggeri , ovvero, motocicli di cilindrata fino a 125 cm3 e potenza massima fino a 11 kw. La patente A2 serve per guidare, nell’immediato, motocicli di potenza limitata fino a 25 kw di potenza . La patente A2, cioè la A con i limiti , si consegue sostenendo l'esame pratico su una moto di potenza inferiore ai 35 kw. A qualunque età la si consegua, dopo due anni dalla data di conseguimento, questa patente perde le limitazioni, vale a dire che, compiuti due anni di esperienza di guida, si possono poi guidare tutti i motocicli, anche quelli di potenza superiore ai 35 kw, e di diritto si è titolari di una patente A3 senza limiti. La patente di guida di categoria A3 A illimitata abilita alla guida di motocicli anche se con potenza massima maggiore di 25kW e rapporto peso potenza maggiore di 0,16kW/kg. Permette inoltre la guida di motoveicoli con peso massimo di 1.3 tonnellate e cioè tricicli, quadricicli e motocarrozzette. Tale categoria la si consegue dopo 2 anni di possesso della patente A limitata e dopo i 20 anni di età se l'esame è stato effettuato con motociclo con potenza superiore ai 35 kW o può esser conseguita direttamente dopo i 21 anni se l'esame comprende un'appropriata prova specifica e sempre con lo stesso tipo di motociclo. 3.1.2.- Posto quindi che il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale citato, nel prevedere il possesso della patente di guida genericamente per motoveicoli ed autoveicoli, non poteva che riferirsi a quella necessaria per la guida di tutti i motoveicoli, quindi anche di quelli per la guida dei quali è previsto il possesso della patente di categoria “A3”, non può ritenersi che sia stato violato dal bando di concorso impugnato, che ha richiesto tra i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale il possesso di patente di guida di tipo “A senza limiti di potenza”, oltre che di tipo “B”. La censura in esame è quindi insuscettibile di assenso. 3.2.- Con il motivo in esame è stato anche dedotto che, stante la sostanziale elevazione del limite di età per la partecipazione al concorso a 21 anni effettuata con la richiesta del possesso della patente di guida di categoria “A illimitata”, il bando avrebbe abolito il limite di età di 32 anni per l’accesso dall’esterno previsto dall’articolo 19, lettera i di detto Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale, che è stato quindi violato. E’ stato anche dedotto che comunque la modifica regolamentare è stata effettuata dall’incompetente Vice Segretario Generale, invece che con deliberazione della competente Giunta municipale. 3.2.1.- La censura, da intendersi verosimilmente nel senso che il citato regolamento prevedeva l’accesso al Corpo di Polizia Municipale agli aspiranti di età compresa tra i 18 ed i 32 anni, mentre il bando avrebbe surrettiziamente limitato tale lasso temporale dai 21 ai 32 anni, deve ritenersi non condivisibile, stanti le pregresse considerazioni circa la previsione nel regolamento del possesso della patente di guida per motoveicoli, senza ulteriori specificazioni, compresi quindi i motoveicoli per i quali era necessario il possesso della patente di guida “A illimitata” conseguibile alle età in precedenza indicate , ed insussistenza della sua violazione con il bando de quo. 3.3.- Con il secondo motivo di ricorso di primo grado è stato dedotto che il Comune ha indebitamente soppresso il requisito del limite massimo di età di 32 anni, “mentre” l’articolo 3 della l. numero 127/1997, comma 6, prevede che la partecipazione ai concorsi pubblici non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dalla natura del servizio o da oggettive necessità. Nel caso di specie il Regolamento del Comune di Bacoli prevede, all’articolo 19, il limite di età non superiore a 32 anni e, quindi, “così operando, si consente la partecipazione alla procedura a soggetti che non hanno i requisiti di cui al ricordato articolo 19 del Regolamento”. 3.3.1.- La censura, pur astrattamente ammissibile ai fini strumentali della declaratoria di illegittimità del bando con possibilità di partecipazione ad una nuova procedura a seguito di un nuovo bando e acquisizione dei requisiti di ammissione, deve ritenersi comunque inammissibile, non essendo stato dimostrato che l’imposizione di detto limite peraltro giustificabile per la particolare natura del servizio da svolgere ha concretamente comportato una più ampia partecipazione al concorso avendola invece limitata , sicché l’interesse alla ripetizione resta privo dei caratteri di differenziazione e qualificazione che, soli, possono validamente sostenere la proposizione dell'actio in sede giurisdizionale, per cui viene ad assumere i connotati di un interesse di mero fatto. Va infatti negata l'ammissibilità alla pretesa di elevare il mero interesse strumentale a surrogato della posizione legittimante. 4.- L’appello deve essere conclusivamente in parte accolto e deve essere, in riforma della prima decisione, respinto il ricorso introduttivo del giudizio. 5.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli articolo 26, co. 1, c.p.a e 92, co. 2, c.p.c., le spese del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.