Il CNF ha diramato tramite la propria newsletter numero 305 del 7 giugno 2016 una specificazione giunta dalla commissione interna ADR che avrebbe inviato una nota ai presidenti dei Consigli degli Ordini dopo aver ricevuto diverse richieste di chiarimento circa le modalità di attuazione degli obblighi formativi per gli avvocati mediatori di diritto.
Non vi è dubbio che l'aggiornamento dell'avvocato mediatore di diritto ma anche del mediatore tout court resta ancora uno dei temi “caldi” della mediazione sul quale sarebbe bene un intervento chiarificatore specialmente per il tirocinio continuo come modalità di adempimento dell'obbligo. Ma a parte questo il problema della formazione – che oggi torna alla ribalta – è quello di sapere se oggi o, meglio, dopo la nota sentenza del Consiglio di Stato numero 5230/2015 le norme che prevedono l'aggiornamento del mediatore valgano per tutti i mediatori ivi compresi gli avvocati. Per il CNF sarebbe confermato il doppio binario In base a quanto si apprende sarebbero «tuttora valide le indicazioni del CNF sulla formazione degli Avvocati mediatori anche alla luce della decisione del Consiglio di Stato numero 5230 depositata il 17 novembre 2015 , nella quale si afferma la legittimità del comma 4- bis dell’articolo 16 del d.lgs. numero 28/2010 e pertanto la necessità per gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione di adeguata formazione in materia di mediazione e di mantenere la preparazione con percorsi di aggiornamento a ciò finalizzati». Ne deriva che per il CNF sarebbe ancora valido quello che è stato chiamato “doppio binario” che attribuiva all'avvocato mediatore di diritto modalità differenti di adempimento dell'obbligo formativo meno ore di formazione e nell'ambito di una asserita riserva di formazione forense e numero più contenuto di tirocini . Ed infatti, nella Circolare numero 6-C-2014 richiamata nella nota del CNF l'aggiornamento professionale può rectius poteva, nda essere assolto con un percorso di 8 ore di formazione sicuramente «più snello di quello “ordinario” applicabile anche agli avvocati che abbiano conseguito la qualifica nel previgente sistema». ma la tesi viola il giudicato amministrativo. Senonché, la tesi diffusa ieri mi sembra – se ne ho ben inteso il senso e il contenuto – confliggere con il giudicato amministrativo formatosi per effetto della sentenza del Consiglio di Stato del 17 novembre 2015, numero 5230, peraltro pure richiamata dal CNF. E' quindi necessario ripercorrere quanto affermato dai giudici di Palazzo Spada per verificare se la tesi della sopravvivenza del doppio binario sia ancora sostenibile come pensa il CNF oppure no come sembrerebbe preferibile . In quella sede, per quel che rileva, il Ministero della Giustizia aveva impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva ritenuto illegittima, e quindi annullato, la norma del d.m. 180/2010 che aveva previsto anche per gli avvocati l'obbligo di svolgere la formazione obbligatoria prevista per i mediatori. Il Consiglio di Stato aveva accolto il motivo di ricorso e, quindi, nel dispositivo aveva affermato che «respinge il ricorso di primo grado quanto ai vizi dedotti avverso [ ] l’articolo 4, comma 1 [ rectius 3], lettera b del d.m. 18 ottobre 2010, nr. 180». Ecco allora che, all'indomani della sentenza, avevo ritenuto che «i mediatori avvocati saranno tenuti alla stessa formazione dei mediatori senza quindi quel doppio binario fondato su una pretesa competenza esclusiva del CNF sul tema della formazione dei mediatori avvocati» vedilo nel commento Il Consiglio di Stato conferma le spese di avvio e ripristina la formazione degli avvocati in materia di mediazione pubblicato nell'edizione del 18 novembre 2015 . Ed infatti, per il d.m. è richiesto, per tutti e, cioè, senza distinzione «il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti». Formazione aggiuntiva, ma non sostitutiva. Ciò ovviamente non vuol dire che il CNF e gli ordini professionali non possano prevedere momenti di formazione “aggiuntiva” per gli avvocati mediatori di diritto. Del resto il Consiglio di Stato aveva affermato che «non può sussistere dubbio sulla diversità “ontologica” dei corsi di formazione e aggiornamento gestiti per l’avvocatura dai relativi ordini professionali - i quali possono bensì prevedere anche una preparazione all’attività di mediazione, ma solo come momento eventuale e aggiuntivo rispetto ad una più ampia e variegata pluralità di momenti e percorsi di aggiornamento – rispetto alla formazione specifica che la normativa primaria richiede per i mediatori». Ed infatti, si può “aggiungere”, ma per il Consiglio di Stato, anche alla luce della direttiva comunitaria deve essere «esclusa ogni opzione normativa o ermeneutica che possa anche solo dare l’apparenza di un ridimensionamento delle esigenze così rappresentate». Ciò significa soltanto che non può essere previsto uno statuto differente – come aveva ritenuto il TAR nella sentenza numero 1351/2015 - che porti sostanzialmente fuori dalla formazione comune gli avvocati mediatori che potranno, quindi, aggiungere ore “esclusive” come meglio riterranno il CNF e gli ordini professionali per garantire la specifica formazione e il quid pluris che sicuramente l'avvocato può dare alla mediazione come mediatore. In conclusione, per effetto del giudicato amministrativo non vi è differenza alcuna per i mediatori avvocati rispetto agli altri mediatori in punto di aggiornamento formativo che dovrà essere adempiuto e il cui rispetto dovrà essere verificato dagli organismi anche per il passato non avendo il Governo ritenuto di apprestare come avrebbe dovuto auspicabilmente fare una disciplina transitoria per tutelare quanti avevano riposto affidamento sulla norma poi annullata.