La pattuizione nel contratto di assicurazione di una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche nelle specie, era stato negato il diritto all’indennizzo .
La sez. III Civile della Cassazione, con la sentenza numero 2996/16 depositata il 16 febbraio, ha precisato la portata delle clausole contrattuali, in materia di assicurazione contro di danni, che demandano la determinazione dell’ammontare del danno, in particolare sotto il profilo delle implicazioni processuali. Il caso. Una società subiva un rilevante furto di olio di oliva di conseguenza, chiedeva alla propria compagnia di assicurazioni, con la quale aveva stipulato una polizza contro il rischio del furto, il dovuto indennizzo. La compagnia di assicurazioni però rifiutava di corrispondere l’indennizzo, per cui l’assicurato agiva in giudizio. In primo grado, il Tribunale dichiarava improponibile la domanda dell’assicurato a causa della previsione nella polizza di una “perizia contrattuale”, ovvero una clausola che demandava ad un collegio di periti la determinazione della misura dell’indennizzo. Anche la Corte d’appello confermava questa decisione, ritenendo che la clausola contrattuale poco fa menzionata inibisse all’assicurato la proposizione di tutte le azioni, ancorché accessorie, senza possibilità di distinguere l’ an dal quantum debeatur . Seguiva il ricorso per cassazione. La previsione di una perizia contrattuale inibisce alle parti la possibilità di rivolgersi al giudice? Secondo l’assicurato, ricorrente in Cassazione, l'errore sarebbe consistito nel ritenere che la previsione d'una perizia contrattuale inibisca qualsiasi tipo di azione, là dove essa in realtà inibirebbe soltanto la proposizione di domande giudiziarie che presuppongano accertamenti sovrapponibili a quelli demandati ai periti. Nel caso di specie, il contratto devolveva ai periti il solo compito di determinare il quantum dell'indennizzo, prevedendo, in particolare, che le parti si obbligavano, in caso di sinistro, a concordare bonariamente l'entità dell'indennizzo, ovvero a demandarne l'accertamento, «a richiesta di una di esse», a periti da loro nominati. Ai periti sarebbe stato demandato l'accertamento delle circostanze e modalità del sinistro dell'esattezza della descrizione del rischio, e della sussistenza di eventuali casi di aggravamento di esso della misura dell'indennizzo. Una distinzione essenziale arbitrato vs perizia contrattuale. Da oltre 40 anni la Cassazione afferma principi diversi rispetto a quelli applicati dai giudici di merito nel caso di specie. Anzitutto, avverte la Suprema Corte, il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi. Ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche come l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia , tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale. Ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo , tale patto va qualificato come perizia contrattuale . Con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza. Le implicazioni processuali della distinzione arbitrato – perizia contrattuale. Dalla riferita distinzione sul piano sostanziale discendono varie conseguenze di tipo processuale. Tra le altre, la seguente che la pattuizione d'una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche, per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti. Quando in presenza di una perizia contrattuale ci si può rivolgere al giudice? La previsione di una perizia contrattuale avente ad oggetto la stima del danno non impedisce alle parti di investire il giudice delle questioni inerenti l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo la sussistenza della mala fede o della colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio, per i fini di cui agli articolo 1892 e 1893 c.c. la validità e l'operatività della garanzia assicurativa. Quindi, secondo gli Ermellini, una volta qualificata la clausola in esame come perizia contrattuale , la Corte d'appello avrebbe dovuto trarne la conseguenza, ai sensi dell'articolo 1374 c.c., che quella clausola non inibiva alle parti la facoltà di domandare al giudice ordinario l’accertamento dell'esistenza, della validità o dell'efficacia della polizza, posto che tali questioni esulavano dal contenuto della clausola. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 novembre 2015 – 16 febbraio 2016, numero 2996 Presidente Travaglino – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. La società Olearia Celeste di S.M. s.numero c. d'ora innanzi, per brevità, la Olearia nel 2002 convenne dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione di Cerignola, la società Assitalia s.p.a. che in seguito muterà ragione sociale in Generali Italia s.p.a. d'ora innanzi, per brevità, la Generali , esponendo che - aveva stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione contro il rischio di furto - il omissis aveva subito il furto di un ingente quantitativo di olio di oliva - l'assicuratore aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo. Concluse pertanto chiedendo la condanna dell'assicuratore a al pagamento dell'indennizzo b al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della mora, consistiti in perdita del credito e dell'avviamento commerciali. 2. Con sentenza 3.4.2007 numero 53 il Tribunale di Foggia-Cerignola dichiarò improponibile la domanda, a causa della previsione nella polizza d'una c.d. perizia contrattuale ovvero d'una clausola che demandava ad un collegio di periti la determinazione della misura dell'indennizzo. 3. La sentenza venne appellata dalla Olearia. V La Corte d'appello di Bari, con sentenza 19.4.2012 numero 471, rigettò il gravame, osservando che quando nel contratto è prevista una perizia contrattuale, questa inibisce la proponibilità di tutte le azioni, ancorché accessorie e senza possibilità di distinguere l'an dal quantum . 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Olearia, sulla base di quattro motivi illustrati da memoria. Ha resistito la Generali con controricorso, anch'esso illustrato da memoria. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, numero 3, c.p.c. Si lamenta, in particolare, la violazione degli articolo 1362 e seguenti c.c Nella illustrazione del motivo - al di là del riferimento non del tutto pertinente all'articolo 1362 c.c., che comunque non vincola questa Corte attesa la chiara individuazione della doglianza nella parte descrittiva del ricorso - il ricorrente in sostanza deduce che la Corte d'appello avrebbe erroneamente individuato gli effetti della suddetta clausola. L'errore sarebbe consistito nel ritenere che la previsione d'una perizia contrattuale inibisca all'assicurato qualsiasi tipo di azione, là dove essa in realtà inibirebbe soltanto la proposizione di domande giudiziarie che presuppongano accertamenti sovrapponibili a quelli demandati ai periti. Nel caso di specie, prosegue il ricorrente, il contratto devolveva ai periti il solo compito di determinare il quantum dell'indennizzo, e dunque non impediva all'assicurato di ricorrere all'autorità giudiziaria per fare accertare l'esistenza stessa, e la validità, del contratto. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto che per effetto di quella clausola fosse preclusa all'assicurato la proponibilità di proporre in sede giudiziaria anche una domanda di accertamento dell'efficacia e dell'operatività della garanzia assicurativa. 1.2. Il motivo è fondato. La Corte d'appello ha rilevato in facto che il contratto di assicurazione prevedeva, all'articolo 17, una clausola in virtù della quale le parti si obbligavano, in caso di sinistro, a concordare bonariamente l'entità dell'indennizzo, ovvero a demandarne l'accertamento, a richiesta di una di esse , a periti da loro nominati. In quest'ultima ipotesi, la clausola in esame precisava che ai periti sarebbe stato demandato l'accertamento - delle circostanze e modalità del sinistro - dell'esattezza della descrizione del rischio, e della sussistenza di eventuali casi di aggravamento di esso - della misura dell'indennizzo. Dopo avere rilevato ciò in facto , la Corte d'appello ha qualificato la clausola in esame come perizia contrattuale , ed ha ritenuto che la pattuizione di una clausola di questo tipo, comportando la rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal contratto , implica la temporanea improponibilità di tutte le azioni riconducibili alla pretesa controversia, ancorché accessorie, e senza possibilità di distinguere l'an dal quantum . 1.3. Così decidendo, la Corte d'appello ha male applicato le regole da tempo stabilite da questa Corte, circa gli effetti delle clausole che prevedano una c.d. perizia contrattuale . Da oltre quarant'anni per l'esattezza, a partire da Sez. 1, Sentenza numero 4840 del 25/10/1978, Rv. 394538 , questa Corte viene ripetendo che il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi. Ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche come l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia , tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale. Ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo , tale patto va qualificato come perizia contrattuale . Con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza ex permultis, Sez. 1, Sentenza numero 10705 del 10/05/2007, Rv. 596994 Sez. 1, Sentenza numero 13436 del 22/06/2005, Rv. 583780 Sez. 3, Sentenza numero 9996 del 24/05/2004, Rv. 573091 . 1.4. Da questa distinzione di tipo sostanziale discendono varie conseguenze di tipo processuale. Tra le altre, la seguente che la pattuizione d'una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti. Se cosi non fosse, le parti del contratto verrebbero a trovarsi in una autentica aporia zenoniana ai periti non potrebbero rivolgersi perché la lite esula dai loro poteri, ed al giudice non potrebbero rivolgersi sinché non abbiano interpellato i periti. 1.5. I principi che precedono sono stati ripetutamente affermati da questa Corte si è già stabilito, tra l'altro, che la previsione d'una perizia contrattuale avente ad oggetto la stima del danno non impedisce alle parti di investire il giudice delle questioni concernenti - l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo Sez. 3, Sentenza numero 3961 del 13/03/2012, Rv. 621405 Sez. 1, Sentenza numero 6162 del 17/11/1982, Rv. 423845 - la sussistenza della mala fede o della colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio, per i fini di cui agli articolo 1892 e 1893 cod. civ. Sez. 3, Sentenza numero 12880 del 04/09/2003, Rv. 566538 Sez. 1, Sentenza numero 4325 del 27/07/1982, Rv. 422295 - la validità e l'operatività della garanzia assicurativa Sez. 3, Sentenza numero 14909 del 22/10/2002, Rv. 558019 Sez. 3, Sentenza numero 10554 del 23/10/1998, Rv. 520043 Sez. 1, Sentenza numero 9032 del 28/08/1995, Rv. 493732, nella cui motivazione, significativamente, si afferma che durante l'espletamento dell'indagine tecnica . ben può farsi ricorso al giudice ordinario per ottenere la sentenza sulla affermazione o esclusione di responsabilità [dell'assicuratore] Sez. 1, Sentenza numero 4178 del 16/07/1985, Rv. 441683 . 1.6. Nel caso di specie, come accennato, la Corte d'appello ha espressamente qualificato la clausola in esame come perizia contrattuale né l'assicuratore ha impugnato in questa sede tale qualificazione, sulla quale si è pertanto formato il giudicato. Sicché, una volta qualificata la clausola in esame come perizia contrattuale , la Corte d'appello avrebbe dovuto trame la conseguenza, ai sensi dell'articolo 1374 c.c., che quella clausola non inibiva alle parti la facoltà di domandare al giudice ordinario l'accertamento dell'esistenza, della validità o dell'efficacia della polizza, posto che tali questioni esulavano dal contenuto della clausola, così come trascritto a p. 4 della sentenza impugnata. Resta solo da aggiungere come il precedente di questa Corte richiamato dalla Corte d'appello, di cui alle pp. 5-6 della sentenza impugnata e cioè Sez. 3, Sentenza numero 11876 del 22/05/2007, Rv. 596717 , non sia in realtà pertinente. Molte, infatti, sono le decisioni di questa Corte nelle cui massime - come in quella invocata dalla Corte d'appello - è espresso in termini generali il principio secondo cui nella pattuizione d'una perizia contrattuale è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto . Tali decisioni non sono affatto in contrasto con i principi riassunti ai pp. 1.3 e ss. della presente sentenza. Infatti tanto nella sentenza 11876/07, cit., quanto nelle altre sentenze massimate in modo analogo, la vicenda portata all'esame di questa Corte aveva ad oggetto domande di condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo, e dunque richiedenti proprio il medesimo accertamento già demandato ai periti. 1.7. Non fondate, infine, appaiono le eccezioni di inammissibilità ed infondatezza del primo motivo di ricorso sollevate dalla Generali Italia. 1.7.1. Non fondata è l'eccezione di inammissibilità, in quanto la doglianza formulata dalla ricorrente, a prescindere dal generico richiamo all'articolo 1362 c.c., è chiara nel suo contenuto né l'indicazione della violazione d'una norma invece di un'altra rende inammissibile il ricorso, quando il ricorrente abbia chiaramente indicato di quale vizio di violazione di legge intenda dolersi e ciò in virtù del principio jura novit curia . 1.7.2. Inammissibile, invece, è l'eccezione con la quale la Generali Italia rileva che la società Olearia, in primo grado, aveva domandato la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo, e solo in appello aveva - inammissibilmente - limitato la propria domanda all'accertamento dell' an debeatur . La società controricorrente è nel vero quando deduce che chi formula una domanda piena, non può in appello ridurre la propria pretesa al solo an debeatur , costituendo tale riduzione un mutamento inammissibile della domanda Sez. 6 - 3, Sentenza numero 3437 del 14/02/2014, Rv. 629914 . Tuttavia il mancato rilievo dell'inammissibile mutamento della domanda costituisce causa di nullità della sentenza d'appello. Sicché, in virtù del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, tale vizio doveva essere fatto valere dalla Generali Italia con un ricorso incidentale, eventualmente condizionato, e non semplicemente essere riproposto in via d'eccezione, come più volte affermato da questa Corte Sez. 6-3, Sentenza numero 3437 del 14/02/2014, Rv. 629914 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 440 del 10/01/2014, Rv. 629775 Sez. 5, Sentenza numero 9108 del 06/06/2012, Rv. 622992 . 2. Il secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'ari . 54 d.l. 22 giugno 2012, numero 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, numero 134 . Si deduce, al riguardo, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, perché da un lato ammette che la perizia contrattuale era prevista per la sola determinazione del quantum , e dall'altro dichiara improponibile la domanda sull'anumero 2.2. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso. 3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, numero 3, c.p.c., sia da un vizio di motivazione, là dove ha ritenuto che l'esistenza della clausola di perizia contrattuale rendesse improponibile non solo le domande scaturenti direttamente dal contratto, ma anche la domanda di risarcimento del danno. 3.2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. Le spese. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l'articolo 380 c.p.c. - accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado di giudizio.