Agevolazioni prima casa: quando la decadenza per mancato trasferimento?

Il contribuente mantiene le agevolazioni fiscali sulla prima casa, anche se non trasferisce la residenza entro diciotto mesi, quando dimostra l’acquisto in comunione del bene e la coabitazione con la moglie.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1494/2016, depositata il 27 gennaio scorso, ha affermato che il contribuente, che per problemi non riesce a trasferire la residenza anagrafica entro il termine di diciotto mesi, non perde le agevolazioni fiscali se tale mancato trasferimento non gli è imputabile, oppure è dovuto per motivi inevitabili o imprevedibili i giudici di legittimità hanno stabilito , inoltre, che l’agevolazione fiscale per l’acquisto in comunione spetta, poi, all’intera copia e non soltanto frazionato al solo coniuge residente. Il caso. Con sentenza dell’ottobre 2009, la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale, annullando l’avviso di liquidazione, nei confronti di due coniugi, relativo all’imposta di registro per la perdita dei benefici prima casa, non avendo stabilito la residenza nell’unità immobiliare entro i diciotto mesi successivi all’atto di acquisto. La Commissione Tributaria Regionale, riteneva soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione, non avendo potuto ottenere, uno dei due coniugi, la formale iscrizione nei registri dell’anagrafe della popolazione residente nel Comune entro i diciotto mesi richiesta dalla normativa tributaria. Avverso la sentenza sfavorevole, l’Agenzia delle Entrate, ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo a violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, nota 2 - bis, tariffa allegata, parte prima, al d.P.R. 131/ 1986, avendo errato la ctr a dare rilievo, ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di acquisto prima casa, alla residenza fattuale e non a quella anagrafica, non trasferita nel termine di diciotto mesi dalla data dell’acquisto nel Comune ove è situato l’immobile b violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’articolo 1, nota 2 - bis, tariffa allegata, parte prima, al d.P.R. 131/1986, avendo errato la ctr ad attribuire rilevanza di forza maggiore alla circostanza che l’intimato non avrebbe potuto ottenere la residenza nel Comune, in forza del particolare regime che compete ai militari e civili che lavorano presso le basi Nato, trattandosi di circostanza conosciuta dallo stesso. Un recente orientamento. Sull’argomento, si ritiene utile un breve cenno ad un recentissimo orientamento della Cassazione. La Suprema Corte, con la sentenza numero 864 del 19 gennaio 2016, ha affermato che nella valutazione della decadenza dall’agevolazione prima casa per il mancato rispetto dell’impegno al trasferimento della residenza nei termini richiesti dalla normativa vigente, occorre tenere in considerazione la sopravvenienza di un evento, fermo restando che non sia caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità, che abbia impedito il trasferimento del contribuente nell’immobile acquistato. Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso nei confronti di un contribuente, avverso la sentenza della ctr, che aveva confermato la sentenza di primo grado i giudici di secondo grado avevano annullato l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva revocato al contribuente le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, riliquidando l’imposta di registro ed irrogando le conseguenti sanzioni, a causa del mancato trasferimento della residenza del medesimo nel Comune dove era situato l'immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi, previsto dalla Parte Prima, Nota II - bis della Tariffa, allegata al d.P.R. numero 131/86. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto qualificabile, come causa di forza maggiore, l’impedimento al rispetto del termine di trasferimento rappresentato dalla necessità di eseguire sull'immobile, acquistato nel 2005, importanti lavori di ristrutturazione per la rimozione degli effetti del sisma del 1997 oltre che per lo spostamento di un palo della luce reso pericoloso dalla presenza di fili scoperti . Avverso la sentenza sfavorevole l’Agenzia delle Entrate si era rivolta in Cassazione. La Corte di Cassazione nell’esaminare il ricorso ha evidenziato, preliminarmente, un orientamento giurisprudenziale precedente, nel quale era stato stabilito che, nella valutazione dell'adempimento dell'obbligo del contribuente di trasferire tempestivamente la propria residenza nel Comune ove è situato l'immobile acquistato con l’agevolazione prima casa richiesta e solo provvisoriamente concessa al momento della registrazione dell'atto , non può non tenersi conto proprio perché si tratta di un obbligo di fare della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e, cioè, di un evento caratterizzato dalla non imputabilità, dalla inevitabilità e dalla imprevedibilità ostativo al compimento del programma di trasferimento, al quale l'acquisto dell'immobile era funzionale. Tale evento può essere ragionevolmente individuato anche nell'impossibilità di utilizzare proprio l’immobile acquistato, con lo scopo di andarvi ad abitare, nel Comune dove il contribuente intendeva trasferirsi di conseguenza, la sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile che impedisca il trasferimento del contribuente nell’immobile acquistato nel Comune dove il contribuente intende trasferirsi, esclude la decadenza dall'agevolazione, senza che al riguardo possano esigersi comportamenti ulteriori, come il reperimento di altro immobile nel medesimo Comune per trasferirsi fino a quando diventi possibile utilizzare l’immobile acquistato col beneficio fiscale. Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, osserva che la ctr ha ritenuto sufficiente, per integrare una causa di forza maggiore idonea a giustificare l’inottemperanza del contribuente all’obbligo di trasferire la propria residenza nel Comune ove è situato l'immobile acquistato entro 18 mesi dall'acquisto, che il contribuente stesso avesse provato documentatamente «i motivi ostativi ai trasferimento della propria residenza». Per i Giudici di legittimità tale opinione è giuridicamente errata, poiché l’inottemperanza all'onere di prendere la residenza nel Comune in cui si è acquistato un immobile con l'agevolazione prima casa non è giustificata da generici motivi ostativi al trasferimento, bensì soltanto da eventi non prevedibili, che sopraggiungano inaspettati e sovrastino la volontà del contribuente di abitare, entro il termine suddetto, nell'immobile acquistato con l'agevolazione. Non è, dunque, sufficiente la semplice circostanza del mancato compimento dei lavori, per ragioni tecniche o per ragioni legate alla lunghezza dei tempi di rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, ma è necessario, secondo i giudici di legittimità, che il mancato compimento dei lavori o il mancato rilascio dei titoli abilitativi da parte della pubblica amministrazione dipenda da specifiche cause caratterizzate dalla non imputabilità al contribuente, dall'inevitabilità e dalla imprevedibilità. Nel caso di specie, pertanto, la sentenza gravata risulta errata perché la Commissione Tributaria Regionale ha omesso qualunque accertamento in ordine alla non imputabilità, alla inevitabilità ed alla imprevedibilità degli impedimenti addotti dal contribuente. La Corte di Cassazione, pertanto, ha accolto il ricorso e ha rinviato la decisione ad altra ctr. L’analisi della Cassazione. I Giudici di legittimità evidenziano che il mancato stabilimento, nei termini di legge, della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto. L’intimato non avrebbe potuto ottenere la residenza nel Comune in forza del particolare regime che compete ai militari e ai civili che lavorano presso le basi Nato in Italia. Ai fini tributari e, segnatamente, ai fini dell’individuazione della forza maggiore, tale circostanza, prevista da una disposizione di legge, non può configurare una causa di forza maggiore che per essere tale deve avere i requisiti della imprevedibilità e inevitabilità, non ravvisabili nella fattispecie. I Giudici di legittimità, nel caso in esame, ritengono di aderire al più recente orientamento, secondo il quale «il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato venga adibito a residenza, non rileva la diversa residenza di chi ha acquistato in regime di comunione in particolare occorre osservare che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione articolo 343 ex. , quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari» , in quanto ciò che conta « non è tanto la residenza dei singoli coniugi quanto quella della famiglia l’articolo 144 c.c., secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa che è una esplicitazione ed una attuazione della più ampia tutela che l’articolo 29 Cost. assegna alla famiglia , mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall’altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale oggetto autonomo rispetto ai coniugi pertanto anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l’interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra entità, quale la famiglia». I Giudici di legittimità ritengono, quindi, superato il previgente orientamento che affermava il diritto pro quota all’agevolazione a favore del solo coniuge residente. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, essendosi limitata a rilevare che «che i coniugi vivono stabilmente, unitamente alla figlia , nell'immobile . che ha formato oggetto del contratto di compravendita senza tuttavia, specificare se la moglie avesse trasferito la residenza nell’immobile e se l’acquisto del bene sia avvenuto o meno in regime di comunione». Tali circostanza dovranno essere accertate, previa cassazione dell’impugnata sentenza, dal giudice del rinvio, che sarà tenuto, esperiti tali accertamenti, ad adeguarsi al principio di diritto espresso in ordine al trasferimento di residenza della famiglia ai fini del riconoscimento della agevolazione c.d. “prima casa”. In sostanza nonostante il principio favorevole sulla carta al contribuente, la Cassazione ritiene che spetti al giudice del rinvio la disamina del merito circa l’effettiva esistenza della causa sopravvenuta e l’effettivo trasferimento della residenza della moglie nel Comune di acquisto dell’immobile.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 19 novembre 2015 – 27 gennaio 2016, numero 1494 Presidente Merone – Relatore Chindemi Fatto Con sentenza numero 91/09/09, depositata il 1.10.2009, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli respingeva l'appello proposto dall' Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pordenone numero 72/01/2005, annullando l'avviso di liquidazione, nei confronti di B.E. e D.G., relativo all'imposta di registro per la perdita dei benefici prima casa, non avendo stabilito la residenza nell'unità immobiliare entro i 18 mesi successivi all'atto di acquisto. La Commissione Tributaria Regionale, riteneva soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione non avendo potuto ottenere il sig. D.G. C. la formale iscrizione nei registri dell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Aviano con riferimento alle ragioni ostative fatte derivare dal suo status di elemento civile ai sensi dell'articolo 1, punto bb 1. 1335/1955. L' Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi a violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, nota 2 bis, tariffa allegata, parte prima, al d.p.r. 131/ 1986, in relazione all'ari. 360, numero tre, c.p.c., avendo errato la CTR a tale rilievo, ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di acquisto prima casa alla residenza fattuale e non a quella anagrafica, non trasferita nel termine di 18 mesi dalla data dell'acquisto nel Comune ove è situato l'immobile b violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'articolo 1, nota 2 bis, tariffa allegata, parte prima, al d.p.r. 131/ 1986, in combinato disposto con l'articolo uno, lettera b l. numero 1335/ 1955, in relazione all'articolo 360, numero tre, c.p.c., avendo errato la CTR ad attribuire rilevanza di forza maggiore alla circostanza che l'intimato non avrebbe potuto ottenere la residenza nel Comune di Aviano in forza del particolare regime che compete ai militari e civili che lavorano presso le basi Nato, trattandosi di circostanza conosciuta dallo stesso. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.11.2015, in cui il PG ha concluso come in epigrafe. Motivi della decisione Entrambi i motivi, stante la loro connessione logica, vanno esaminati congiuntamente. L'agevolazione per l'acquisto della prima casa , in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo originariamente prevista dalla L. numero 168 del 1982, articolo 1, comma 6, poi, dal D.L. numero 12 del 1985, articolo 2, convertito nella L. numero 118 del 1985, nonché dalla L. numero 415 del 1991, articolo 3 ed ora dall'articolo 1, comma i e nota 2 , bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. numero 131 del 1986 , è subordinata all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione, e postula che l'acquirente abbia la residenza anagrafica nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero -nella previsione di cui alla 1 numero 549 del 1995, art 3, co 131, quale modificato dalla L numero 388 del 2000, art 33, co 12- che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. Detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto. L'intimato non avrebbe potuto ottenere la residenza nel Comune di Aviano in forza del particolare regime che, ai sensi dell'articolo uno, lettera b , 1. 1335/1995, compete ai militari e ai civili che lavorano presso le basi Nato in Italia. Ai fini tributari e segnatamente ai fini dell'individuazione della forza maggiore tale circostanza, prevista da una disposizione di legge, non può configurare una causa di forza maggiore che per essere tale deve avere i requisiti della imprevedibilità e inevitabilità cfr Cass. . 6 - 5, Ordinanza numero 4800 del 10/03/2015 , non ravvisabili nella fattispecie. Si ritiene, tuttavia, di aderire al più recente orientamento secondo il quale il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato venga adibito a residenza, non rileva la diversa residenza di chi ha acquistato in regime di comunione in particolare occorre osservare che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione articolo 343 c.c. , quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari Cass. numero 14237/2000 , in quanto ciò che conto non è tanto la residenza dei singoli coniugi quanto quella della famiglia l'articolo 144 c.c., secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa che è una esplicitazione ed una attuazione della più ampia tutela che l' articolo 29 Cost. assegna alla famiglia mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall'altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale oggetto autonomo rispetto ai coniugi pertanto anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia Cass. sez. trib. numero 1635512013 Cass. , sez. trib., numero 2109/2009 . Si ritiene, quindi, superato il previgente orientamento che affermava il diritto pro quota all'agevolazione a favore del solo coniuge residente Cass., sez. trib.,numero 846312001 . La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati essendosi limitata a rilevare che che i coniugi vivono stabilmente, unitamente alla figlia Yves Luise in Aviano, nell'immobile di via De Zan numero 51 che ha formato oggetto del contratto di compravendita . , senza tuttavia, specificare se la moglie avesse trasferito la residenza nell'immobile e se l'acquisto del bene sia avvenuto o meno in regime di comunione. Tali circostanza dovranno essere accertate, previa cassazione dell'impugnata sentenza, dal giudice del rinvio, che dovrà, esperiti tali accertamenti, adeguarsi al principio di diritto espresso in ordine al trasferimento di residenza della famiglia ai fini del riconoscimento della agevolazione c.d. prima casa La CTR del Friuli si pronuncerà anche in ordine alle spese dei giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.