Perenzione del giudizio amministrativo: il danno per eccessiva durata del processo non è escluso

Il decreto di perenzione del giudizio, ad opera del giudice amministrativo, costituisce una circostanza sopravvenuta e successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo.

Così ha affermato la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza numero 1562/16, depositata il 27 gennaio scorso. Il caso. Con diversi ricorsi, esperiti ai sensi dell’articolo 2 della l. numero 89/2001, gli impugnanti adivano la Corte d’Appello di Perugia, chiedendo di ottenere equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole di un procedimento svoltosi presso il TAR del Lazio. La Corte territoriale respingeva le pretese risarcitorie dei ricorrenti, dal momento che il processo amministrativo si era concluso con decreto che ne aveva dichiarato la perenzione il giudice di merito riteneva, infatti, che la perenzione fosse espressione di una sostanziale mancanza di interesse degli impugnanti verso la pronuncia. I ricorrenti adivano la Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 2, comma 3, della l. numero 89/2001, con riferimento agli articolo 24 e 111 della Costituzione e 6, par. 1, della CEDU. In particolare, gli impugnanti contestavano le argomentazioni della Corte territoriale, in relazione alla ritenuta inesistenza di un danno non patrimoniale per intervenuta perenzione del ricorso. La perenzione del processo amministrativo non implica insussistenza del danno. La Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza del ricorso. Gli Ermellini, infatti, hanno rilevato che il decreto di perenzione del giudizio, ad opera del giudice amministrativo, non depone a favore dell’insussistenza del danno per disinteresse delle parti. L’estinzione del giudizio, ha precisato il Collegio, integra una circostanza sopravvenuta e successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo. I giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il consolidamento giurisprudenziale del principio di cui sopra e, per le ragioni esposte, hanno accolto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 9 luglio 2015 – 27 gennaio 2016, numero 1562 Presidente Petitti – Relatore Scalisi Svolgimento del processo AA.VV., con diversi ricorsi ex articolo 2 della legge 89 del 2001, successivamente riuniti, adivano la Corte di Appello di Perugia chiedendo l'accoglimento della domanda di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo svoltosi davanti al Tar del Lazio, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla corresponsione di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti. I ricorrenti, tutti appartenenti all'arma dei Carabinieri, esponevano di aver promosso azione giudiziaria avanti al Tar del Lazio con ricorso depositato il 4 maggio 1996 contro il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Interno chiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere la corresponsione dell'intera retribuzione prevista per il lavoro straordinario per i turni cd. di servizio piantone della caserma espletati dall'entrata in vigore della legge 121 del 1981 in poi. Il ricorso veniva depositato il 4 maggio 1996 ed in data 6 maggio 1996 e 6 febbraio 1998 venivano depositate due istanze di fissazione di udienza ed in data 20 luglio 1999 istanza di prelievo. Nel 2012 Il Tar del Lazio con decreto dichiara la perenzione del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. La Corte di Appello di Perugia con decreto numero 540 del 2014 rigettava le domande e compensava le spese. Secondo la Corte di Perugia, nel caso in esame il dato dirimente era costituito dal fatto che il processo sottostante si era concluso nel 2012 con decreto che aveva dichiarato la perenzione. La perenzione, infatti, esprimerebbe la sostanziale mancanza di interesse dei ricorrenti per la pronuncia. L'inerzia manifestata per oltre dieci anni e mantenuta dopo il relativo avviso in assenza di elementi di segno diverso era dimostrazione che i ricorrenti non erano affatto in pena nell'attesa dell'esito del giudizio, al quale ormai era da ritenere che neppure pensassero più. La cassazione di questo decreto è stata chiesta da A.C. e da tutti i ricorrenti meglio indicati in epigrafe con ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso A.C. e tutti gli altri ricorrenti meglio indicati in epigrafe denunciano la violazione dell' articolo 2, comma 3, della legge numero 89 del 2001 in relazione agli articolo 24 e 111 cost. e agli articolo 6 par. 1 della CEDU e all'articolo 360, comma primo, numero 3 cpc. Violazione di norme di diritto con riferimento alla ravvisata inesistenza del danno non patrimoniale da eccessiva durata di un procedimento amministrativo in ragione della intervenuta perenzione del ricorso. Avrebbe errato la Corte di Perugia, secondo i ricorrenti, nel ritenere che la perenzione del procedimento presupposto e la mancata presentazione dell'istanza di prelievo, valessero ad esprimere la sostanziale mancanza di interesse dei ricorrenti per una pronuncia di merito e, pertanto, l'esistenza di un danno non patrimoniale per l'eccessiva durata del giudizio, perché in tema di equa riparazione il danno non patrimoniale sarebbe conseguenza normale seppure non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. 1.1. Il ricorso è fondato. Premesso che l'avvenuta presentazione, nel giudizio presupposto, dell'istanza di prelievo comporta il venir meno della rilevanza della disciplina di cui all'articolo 54 comma 2 del Dl. numero 112 del 2008, deve rilevarsi che la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse delle parti a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta - la dichiarazione di estinzione del giudizio - successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo Cass. numero 15 del 2014 . Alla luce di questi principi più volte ribaditi da questa Corte, pertanto, il decreto impugnato merita di essere cassato e la causa rinviata alla Corte di Appello di Perugia in altra composizione anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Perugia in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.