Il sito del Ministero della giustizia mette a disposizione numerose indicazioni sul processo penale minorile. A corredo delle informazioni istituzionali, alcuni approfondimenti offrono ulteriori contenuti.
Parola del Ministro. L’ ipse dixit , in diritto, non è mai argomento decisivo. Mi correggo quasi mai. A fronte di un arresto delle Sezioni Unite della Cassazione occorre fare una pausa di riflessione deve farla anche l’avvocato più mordace. Se poi parlano la Consulta o la Corte EDU, la pausa diventa facilmente un rispettoso silenzio. Non può dirsi lo stesso per le posizioni assunte dal Ministero della Giustizia, che evidentemente non ha alcun ruolo nel decidere l’assetto e l’applicazione di una normativa fino a quando non ci siano provvedimenti che ne concretizzino le posizioni nondimeno, il dicastero fornisce indicazioni che non provengono dall’uomo qualunque, per quanto siano dirette anche all’uomo qualunque. Può dunque accadere - di fatto accade - che le informazioni siano un’utile guida per gli operatori, ai quali giova senz’altro darne lettura. Beninteso, sul sito del Ministero non si legge un vero e proprio vademecum, che senz’altro esorbiterebbe dalle attribuzioni dell’esecutivo, bensì un compendio di indicazioni istituzionali e di approfondimenti. Il risultato è la possibilità di attingere informazioni in una sede che garantisce sia il lettore qualunque sia l’operatore in merito alla provenienza istituzionale il ministro “ci mette la faccia”. Il codice di procedura penale per adulti e il codice di procedura penale per minorenni. Il lessico usato sul sito ufficiale del Ministero non è di scarso impatto. Vi si legge di un codice di procedura penale per minorenni, il che non è certo una stravaganza – il d.p.r. numero 448/1988, che come tutti sanno è il provvedimento organicamente rivolto a disciplinare questa materia, contiene l’approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni – se si prescinde dal problema classificatorio di dare autonomia a due differenti identità un codice per gli adulti e un codice per i minorenni. Non è il caso di indugiare sulle definizioni le indicazioni ci sono e sono specificamente dedicate alla giustizia penale minorile. Occorre fermarsi un momento sul senso e sul valore di quanto scritto. Di certo non è pensabile che i contenuti siano ispirati da ragioni di marketing, nel senso di un’illustrazione compiacente di quanto l’amministrazione faccia per il buon funzionamento del sistema. Di certo nessuno penserebbe di dare attuazione o chiedere l’osservanza in un tribunale di quel che si legge sul sito ufficiale del dicastero giustizia. Cosa resta? Beh, resta tanto, perché tutti possono ragionevolmente fare affidamento sulle indicazioni e sulle informazioni fornite da chi si occupa di concretizzare le sentenze penali penso in particolare all’esecuzione della sanzione . Di più, il carattere divulgativo di quello che scrivono le istituzioni non inficia i contenuti di verità che sono facilmente attingibili da chiunque, e in ciascuno possono creare delle aspettative più che legittime. Su alcuni contenuti c’è poco da discutere la struttura del processo minorile, l’assetto della normativa, il monitoraggio dell’applicazione. Di più, un manifesto della giustizia minorile è in queste parole, dal sito del Ministero «Con il codice di procedura penale si intende garantire una modalità processuale che riconosca che il processo penale minorile sia un evento delicato e importante nella vita del minore che deve essere adeguato alle esigenze di una personalità in fase evolutiva ciò determina la previsione di un processo che, pur mantenendo le garanzie del processo penale ordinario, limita, per quanto possibile, gli effetti dannosi che il contatto con il circuito penale necessariamente determina sul soggetto coinvolto. Viene così a delinearsi un sistema di giustizia differenziato, con il passaggio del minore da oggetto di protezione a soggetto titolare di diritti specifici, che necessitano di specifica tutela per la prima volta, nel nostro ordinamento, il D.P.R. parla esplicitamente di interesse del minore, esigenze educative e tutela del minore». Informazioni sulle misure cautelari per i minorenni. Ci sono, poi, ambiti specifici sui quali l’informazione tocca aspetti particolarmente delicati. Per essi occorre un passaggio in più se il ministro non è un giudice, e dunque non scrive sentenze, nondimeno ha il privilegio di comunicare con la collettività in modo qualificato, ed è inevitabile che quello che dice sia/vada preso sul serio. Accade, ad esempio, che le indicazioni del Ministero possano fare informazione per chi si imbatte in provvedimenti dell’autorità giudiziaria concernenti l’applicazione di misure cautelari. Non è un fuor d’opera segnalare che nell’applicazione di queste misure ai minorenni emergono alcune criticità, sia legate alle specificità delle stesse, sia discendenti dal noto e difficile raccordo con le indicazioni generali del c.p.p. né è irrituale rammentare che le incertezze applicative sono insidie che non giovano ad alcuno esse intralciano di sicuro chi amministra giustizia così come chi riceve giustizia e come chi “subisce” giustizia nel caso del sistema penale queste tre posizioni sono particolarmente meritevoli di distinzione . Nella comune aspettativa di comprendere significato e portata del sistema penale non si possono sottovalutare le parole scritte sul sito del Ministero della Giustizia. Così, in particolare, le misure cautelari non detentive sono indicate come qualcosa di diverso dalla misura della custodia cautelare e sono individuate nelle species delle prescrizioni, della permanenza in casa e del collocamento in comunità lo dice la legge e il Ministero lo richiama. Occorre tener conto di questo passaggio, ad esempio, nell’escludere il c.d. immediato custodiale per il minorenne che sia sottoposto alle misure cautelari non detentive. Indicazioni su messa alla prova ed esame della personalità. Altra considerazione di dettaglio concerne uno dei punti di maggior vanto del sistema penale italiano rispetto alle complessità del minore reo l’istituto della messa alla prova. Sul sito istituzionale della Giustizia viene riprodotta la pubblicazione dal titolo “La giustizia minorile in Italia”, anno 2015, che si propone espressamente quale vademecum del Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile – Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari. Vi si legge, a proposito della messa alla prova, che «La sospensione del processo e messa alla prova costituisce l‘istituto giuridico più innovativo del processo penale minorile articolo 28 d.p.r. numero 448/88 . L’applicabilità della misura non è compromessa né dall’eventuale esistenza di precedenti giudiziari e penali, né da precedenti applicazioni, né dalla tipologia di reato. La decisione del giudice si fonda sugli elementi acquisiti attraverso l’indagine socio-ambientale e della personalità articolo 9 D.P.R. 448/88 ». Orbene, l’esame della personalità, di cui all’articolo 9 d.p.r. numero 448/1988, viene posto come perno della messa alla prova, tanto da lasciare in secondo piano elementi di consolidata rilevanza, quali l’esistenza di precedenti giudiziari e penali o la tipologia del reato commesso. Non è una stravaganza il testo propone un utile e prezioso richiamo ad una fonte normativa di massimo rilievo per la giustizia minorile le Regole minime di Pechino per l’amministrazione della Giustizia minorile, adottate dall’O.N.U. a New York, il 29 novembre 1985, prevedono all’articolo 5 che «Le misure adottate nei confronti dei minori autori di reato debbono essere proporzionali alle circostanze del reato e all’autore dello stesso». Se prendiamo sul serio quanto riportato, dovremmo pensare a un’attenzione particolare, anche e soprattutto dei tribunali, e delle procure, alla personalità del minore dovremmo pensare ad una richiesta di procedere all’esame previsto dall’articolo 9 nell’immediatezza della prima misura, quale che sia, applicata al minore dovrebbe farlo l’avvocato nel chiedere, e il giudice nel concedere, ma forse sarebbe il pm a doverla porre come priorità ineludibile. Tutto ciò se stiamo alle parole scritte. Spunti finali. Sembra chiaro un invito a tener conto di quello che si legge sul sito istituzionale del dicastero giustizia. Sia chiaro, ancor di più, un invito al senso critico ed all’osservazione vigile. Sia chiaro, ancora, che il Ministero non fa giurisprudenza l’ingerenza dell’esecutivo nel funzionamento dei tribunali sarebbe un rimedio alle distonie applicative peggiore del male. Nondimeno, informazione e divulgazione sui contenuti del sistema penale gli sono propri quanto le attribuzioni specifiche nell’esecuzione delle sentenze. Il c.d. controllo penale non vive di separatezze tematiche esso si fonda, piuttosto, sulla percezione di esso nella collettività, sul senso di giustizia che tutti avvertiamo come qualcosa di profondo, sulle risposte alla domanda di equità che la società civile pone e che le istituzioni non possono declinare. Stiamo al vademecum del Ministero purtroppo, atteso che di buone intenzioni è lastricato l’inferno, occorre concretezza non importa chi e non importa come, la sollecitudine del Ministro deve significare anche iniziative volte al miglioramento della normativa in vigore, per superare le belle parole che sono dedicate ai minori e renderle fatti.