di Stefano Manzelli
di Stefano ManzelliSe l'automobilista si trasferisce in un luogo non ancora annotato sui documenti di circolazione la notifica di una multa richiede espressamente tutte le formalità previste per il soggetto irreperibile. Non basterà, quindi, notificare l'atto sanzionatorio al vecchio indirizzo per adempiere correttamente a questa formalità e considerare perfezionata la consegna dell'atto. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza numero 18049 del 2 settembre 2011. La fattispecie. Un automobilista, destinatario di numerose cartelle esattoriali conseguenti a multe stradali non pagate, ha proposto ricorso al tribunale di Napoli ottenendo parziale vittoria. In particolare il Giudice ha confermato sette verbali e le conseguenti cartelle notificati all'indirizzo ufficiale risultante dal pubblico registro automobilistico, non aggiornato, ai sensi dell'articolo 201 del codice della strada. A parere del tribunale, infatti il codice stradale opera con l'articolo 201, comma 3, c.d.s., una finzione giuridica diretta a rendere valida una notifica anche se l'interessato risulta trasferito . La validità della notifica è fondata sul necessario espletamento delle formalità previste per il soggetto irreperibile. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa interpretazione. La definizione letterale del codice stradale, specifica la sentenza, non è innovativa rispetto alle disposizioni dell'articolo 141 dell'abrogato codice della strada, dovendosi anch'essa interpretare nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì dal necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario . Non basta spedire la multa al vecchio indirizzo. In buona sostanza, conclude il Collegio, nell'ipotesi di trasferimento dell'automobilista in un luogo non annotato sui documenti di circolazione la notifica per essere valida richiede necessariamente l'espletamento anche delle formalità richieste dall'articolo 140 c.p.c. per il destinatario irreperibile. Non basta quindi spedire la multa per posta. Al ricevimento dell'avviso con la dicitura trasferito spetta alla pubblica amministrazione procedere con l'ulteriore procedura prevista per i soggetti irreperibili.