Posto che per il contratto di lavoro a tempo parziale gli articolo 2, 3 e 8 d.lgs. numero 61/2000 prevedono l’osservanza di forme e contenuti specifici, i contributi previdenziali sono determinati sulla base di quanto previsto dal contratto di lavoro, risultando irrilevanti eventuali modifiche consensuali prive di formalizzazione.
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 16864/20, depositata il 10 agosto. Una S.r.l. proponeva opposizione nei confronti dell’INPS avverso una cartella esattoriale con la quale era richiesto il recupero dei contributi maturati relativamente ad un dipendente assunto con contratto a tempo parziale nei cui confronti l’Istituto aveva ricalcolato la contribuzione dovuta in ragione del minimale retributivo di legge determinato sulla base del periodo stabilito nel contratto di lavoro, indipendentemente dall’effettivo inferiore periodo di lavoro prestato. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione. L’INPS ha proposto ricorso in Cassazione. Secondo il ricorrente i giudici di merito hanno errato nel ritenere che i contributi dovuti andassero calcolati sulla base dell’orario effettivamente realizzato in misura inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro, non potendo riscontrare nel caso di specie una modifica consensuale delle condizioni contrattuali. Alla luce degli articolo 2, 3 e 8 d.lgs. 61/2000 occorre infatti l’osservanza di forme e contenuti specifici per il contratto di lavoro a tempo parziale. La censura risulta fondata. La giurisprudenza afferma pacificamente che il tema dell’imponibile contributivo nel contratto di part time provo di forma scritta «prescinde dalla questione del ruolo attribuito dalla legge al requisito della stessa forma scritta ai fini della validità o della prova del contratto ». Riepilogando la normativa in materia e la giurisprudenza, il Collegio ribadisce che «al contratto di lavoro parziale che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma non può applicarsi la disciplina della contribuzione previdenziale prevista dal predetto articolo 5, comma 5 ma deve applicarsi il regime ordinario di contribuzione Cass. Civ., sez. lav., numero 20591/14 Cass.Civ. numero 11584/11 Cass.Civ. numero 52/09 Cass.Civ. numero 11011/08 Cass.Civ. numero 16670/04 Cass.Civ. numero 17271/204 Cass. S.U. numero 12269/04 ». Sulla base di tali argomentazioni, la Corta accoglie il ricorso, essendo incontestato che il contratto di lavoro a tempo parziale stipulato per iscritto tra le parti aveva ad oggetto 10 ore settimanali, mentre ne risultavano pagate ed espletate la metà, configurandosi così una sostanziale riduzione oraria non concordata per la quale era necessaria la forma scritta. La sentenza impugnata viene così cassata con rinvio alla Corte d’Appello.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 19 febbraio – 10 agosto 2020, numero 16864 Presidente Manna – Relatore Calafiore Rilevato che con ricorso al Tribunale di Grosseto, ECO L.A.M. s.r.l. proponeva opposizione nei confronti dell’INPS e della SCCI spa avverso la cartella esattoriale emessa per il recupero dei contributi maturati dal omissis relativamente al dipendente G.U. , assunto con contratto a tempo parziale, nei cui confronti l’INPS, secondo quanto ricostruito in sede ispettiva, aveva ricalcolato la contribuzione dovuta in ragione del minimale retributivo di legge su un periodo non inferiore a quanto stabilito dal contratto di lavoro, a prescindere dall’effettivo periodo nel caso di specie inferiore prestato dal lavoratore il Tribunale accoglieva l’opposizione la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza numero 1348/2013, ha rigettato l’appello dell’INPS rilevando in fatto che il verbale ispettivo aveva appurato che, a fronte di un orario contrattuale part time di dieci ore settimanali, ne erano risultate retribuite e lavorate solo la metà e che la contribuzione era stata versata in relazione all’orario effettivamente svolto da tale situazione la Corte territoriale ha dedotto che, occorrendo applicare la L. numero 61 del 2000, articolo 9 nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale il minimo contributivo doveva individuarsi nel criterio della retribuzione minima oraria, senza far applicazione della L. numero 389 del 1989, articolo 1 che richiede si prenda a base di calcolo della contribuzione l’importo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., articolando un solo motivo ECO.L.A.M. s.r.l. non ha svolto attività difensiva. Considerato che con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. numero 61 del 2000, articolo 2 e articolo 3, commi 7, 8 e 9, degli articolo 1418 e 1419 c.c., dell’articolo 2126 c.c., dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c. si deduce che la sentenza, in relazione ad un contratto a tempo parziale per dieci ore settimanali, abbia errato nello stabilire che andassero versati i contributi per il minore orario effettivamente realizzato, così affermando il principio secondo il quale la contribuzione minima di cui al D.Lgs. numero 61 del 2000, articolo 9 corrisponde alla retribuzione oraria minima anche nel caso in cui si sia verificata una modifica consensuale del rapporto, con il concreto svolgimento di un numero di ore inferiori a quelle pattuite l’Istituto contesta che dalla mera esecuzione di un numero di ore inferiori a quelle oggetto di contratto si possa ricavare una modifica delle condizioni del contratto di lavoro alla luce del disposto del D.Lgs. numero 61 del 2000, articolo 2, 3 ed 8 che ai fini della prova impongono il rispetto di forme e contenuti specifici per la stipula del contratto di lavoro a tempo parziale con la possibilità, nel rispetto delle forme indicate, di prevedere solo variazioni in aumento dell’orario indicato il motivo è fondato questa Corte ha più volte affermato Cass. numero 1186 del 2017 Cass. numero 16586 del 2017 , che il tema dell’imponibile contributivo nel contratto part time privo di forma scritta prescinde, alla luce dell’orientamento risalente e consolidato di questa Corte, dalla questione dal ruolo attribuito dalla legge al requisito della stessa forma scritta ai fini della validità o della prova del contratto il D.L. numero 726 del 1984, articolo 5, prevedeva che il contratto di lavoro a tempo parziale dovesse stipularsi per iscritto e che in esso dovessero essere indicate le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno non individuava, invece, le conseguenze della violazione delle suddette prescrizioni formali, che consolidata giurisprudenza di questa Corte ha indicato nel senso della nullità del contratto part time, quanto meno nel caso della mancata indicazione della durata oraria da ultimo Cass. sez. lav. 8.3.2016 numero 4494 . La disciplina del D.L. numero 726 del 1984 è stata successivamente superata dal D.Lgs. numero 25 febbraio 2000, numero 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE, che all’articolo 8 ha espressamente disciplinato da un lato il regime della forma prevedendo che la forma scritta è richiesta a fini di prova - e dall’altro le conseguenze della sua violazione. L’intera disciplina, dapprima integrata ed innovata dal D.Lgs. numero 276 del 2003, è stata poi abrogata dal D.Lgs. numero 81 del 2015 quanto alla questione dell’applicabilità del regime contributivo agevolato al rapporto part time privo di forma scritta alla luce della normativa del D.Lgs. numero 61 del 2000 si è affermato che la violazione del requisito formale sia pure richiesto soltanto ad probationem e con le conseguenze sul rapporto di lavoro previste dal D.Lgs. numero 61 del 2000, articolo 8 sia di per sé preclusiva, nel rapporto previdenziale, del riconoscimento del regime contributivo agevolato ed in tal senso è stata richiamata la giurisprudenza formatasi nella vigenza del precedente regime generale nella materia previdenziale del part time, come disciplinato dal D.L. numero 726 del 1984, articolo 5, comma 5, che prevedeva il minimale contributivo orario invece che il minimale giornaliero si è al riguardo affermato, con indirizzo consolidato, che al contratto di lavoro parziale che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma non può applicarsi la disciplina della contribuzione previdenziale prevista dal predetto articolo 5, comma 5 ma deve applicarsi il regime ordinario di contribuzione Cassazione civile, sez. lav., 30/09/2014, numero 20591 Cass. 11584/11 Cass. numero 52/09 Cass. numero 11011/08 Cass. numero 16670/04 Cass. 17271/204 Cass. S.U. numero 12269/04 tale conclusione, a partire da Cass. SU 12269/04, non è stata fondata sulla ritenuta nullità del contratto part time privo del requisito di forma, ma sul rilievo che il sistema contributivo regolato dal D.L. numero 726 del 1984 è applicabile solo in presenza di tutti i presupposti formali previsti dai precedenti commi si è evidenziato che per ragioni logico - sistematiche sarebbe privo di razionalità un eventuale sistema che imponesse ai soggetti rispettosi della legge l’osservanza del principio minimale - con l’applicazione per esigenze solidaristiche di minimali contributivi anche superiori alle retribuzioni corrisposte - e nello stesso tempo assicurasse un trattamento privilegiato a quanti nello stipulare un contratto part time si fossero sottratti alle prescrizioni di legge, così agevolando di fatto forme di lavoro irregolare tale principio è stato applicato da questa Corte Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2011, numero 11584 e 30/09/2014 numero 20591 anche nelle fattispecie in cui il contratto a tempo parziale era stato pattuito in forma verbale validamente, giacché in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. numero 726 del 1984, affermandosi che in tali casi il contratto a tempo parziale resta sì valido, ma ai fini dell’ottenimento del regime contributivo ridotto è richiesto il requisito della forma scritta, con conseguente onere delle parti di riprodurre per iscritto il rapporto Cass. numero 20591 del 2014 ha affermato che al di là della validità o meno di tale contratto, permane la ragione di fondo del principio giurisprudenziale sopra ricordato, che è quella di consentire l’applicazione del minimale contributivo orario solo in presenza di validi contratti part time stipulati ai sensi del cit. D.L. numero 726 del 1984, poiché tale regime di favore in tanto si giustifica in quanto si sia in presenza d’un contratto stipulato per iscritto, che indichi le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, affinché gli organi amministrativi di controllo - cui deve essere inviata entro trenta giorni una copia del contratto medesimo - possano effettuare le dovute verifiche. Tale ratio risulterebbe frustrata se il minimale contributivo orario si potesse applicare anche a contratti il cui contenuto, proprio perché non risultante da atto scritto, restasse di incerta individuazione tale ratio, in quanto indipendente dalla validità della pattuizione del part time tra le parti del contratto di lavoro, resta riferibile anche ai casi in cui, nel regime di cui al D.Lgs. numero 61 del 2000, la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem dalla ricognizione sin qui compiuta deriva l’accoglimento del ricorso, giacché è incontestato che il contratto di lavoro a tempo parziale stipulato per iscritto tra le parti aveva ad oggetto dieci ore settimanali di impegno lavorativo, mentre poi ne risultavano pagate ed espletate la metà, configurandosi così una sostanziale riduzione oraria non concordata e pure esigente la forma scritta Cass. numero 28517 del 2019 il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che esaminerà la fattispecie alla luce dei principi sopra esposti, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.