Con la Risoluzione numero 89/E del 25 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza circa il trattamento fiscale da applicare agli interessi corrisposti – mediante il tramite di uno società fiduciaria – a soggetti non residenti e senza stabile organizzazione.
Queste le risposte delle Entrate all’interpello inerente l’articolo 26 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi Tuir . Ritenuta alla fonte. Tutti i redditi di capitale percepiti da non residenti, inclusi quelli provenienti da attività commerciale senza stabile organizzazione, scontano la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. La misura del prelievo, prima fissata al 12,50% ex articolo 26, comma 5, D.P.R. numero 600/1973 , è stata elevata al 20% per i proventi divenuti esigibili a decorrere dall’1 gennaio 2012. Dunque la società fiduciaria che agisce in qualità controparte nell’ambito di un contratto di finanziamento erogato da una banca estera senza stabile organizzazione, deve corrispondere all’istituto di credito gli interessi, applicando la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Applicazione dell’aliquota ridotta. In presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, precisa poi la Risoluzione numero 89/E, la società fiduciaria può applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, l’eventuale aliquota ridotta prevista dagli accordi convenzionali. A tal fine è necessario che la società conservi ed esibisca o trasmetta, nell’eventualità di richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dalla competente autorità fiscale estera attestante la residenza del soggetto percettore nonché la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Un ultimo elemento concerne gli obblighi connessi al cosiddetto «monitoraggio fiscale», disciplinato dal d.l. numero 167/1990 convertito, con modificazioni, l. numero 227/90 la società fiduciaria è tenuta a rilevare e comunicare i trasferimenti di denaro per importi oltre la soglia dei 10.000€ conseguenti alla sottoscrizione del finanziamento ivi inclusi i trasferimenti connessi ai relativi interessi .
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