Danni nel condominio maltenuto: il danneggiato deve provare il nesso causale, altrimenti il condominio non risarcisce

La norma dell’articolo 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente pericolosa della grata sporgente.

Nesso causale e responsabilità della cosa in custodia. Ricorrono per cassazione gli eredi di una donna danneggiata da una caduta in prossimità di una grata sporgente su uno spazio condominiale. Le censure dei ricorrenti sono tutte rivolte a contestare la ritenuta mancanza del nesso eziologico tra l’evento dannoso e la ‘cosa’ custodita dal condominio. In realtà, ripropongono un’inammissibile diversa lettura delle risultanze probatorie, senza tener presente il consolidato orientamento della S.C., secondo cui in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’articolo 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Né può ritenersi violazione dell’obbligo di custodia il caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale. Incombendo comunque sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto quello del caso fortuito. Responsabilità oggettiva inversione dell’onere della prova. Correttamente il tribunale aveva escluso la responsabilità del condominio, gravando sullo stesso la prova liberatoria del caso fortuito solo una volta assolto dalla danneggiata l’onere di dimostrare che la caduta era conseguenza della potenzialità lesiva della grata rivelatasi perfettamente visibile . Pertanto, i giudici di ultime cure respingono il ricorso e confermano esclusa la prova della sussistenza del nesso eziologico tra la grata e la caduta, essendo la prima perfettamente visibile ed esistendo altri ostacoli su quel terreno.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 20 marzo – 16 aprile 2012, numero 5977 Presidente Preden – Relatore Giacalone In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione 1 - La sentenza impugnata, depositata il 21 aprile 2010, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, respinto la domanda risarcitoria della dante causa degli odierni ricorrenti, ritenendo che la predetta era stata trovata a terra in prossimità di una grata non perfettamente livellata, il che non consentiva di presumere in via esclusiva il rapporto eziologico affermato dai ricorrenti, tanto più in considerazione delle obiettiva condizioni dei luoghi, evidenzianti in prossimità della grata altri ostacoli parimenti idonei a costituire possibile causa di inciampo pertanto, correttamente il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Condominio ex articolo 2051 c.c., incombendo allo stesso la prova liberatoria del caso fortuito solo una volta assolto dalla danneggiata l'onere di dimostrare che la caduta era conseguenza della potenzialità lesiva della grata rivelatasi sporgente di uno o due centimetri, ma perfettamente visibile non perfettamente livellata al terreno, tale essendo il fatto costitutivo della domanda. 2 - Ricorrono per cassazione gli eredi della danneggiata con quattro motivi l'intimato non ha svolto attività difensiva. 3. - I ricorrenti deducono i seguenti motivi 3.1. violazione degli articolo 2051, 2697, 2729 c.c., in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c., erronea interpretazione dei mezzi istruttori, per avere la Corte territoriale trascurato circostanze decisive in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il danno ed il bene oggetto di custodia. 3.2. Omessa motivazione su punto decisivo, per aver escluso l'applicazione dell'articolo 2729 c.c. senza motivare le ragioni dell'esclusione. 3.3. Erronea interpretazione dell'articolo 2729 c.c., per avere la Corte territoriale ipotizzato senza riscontro alcuno altre possibili cause. 3.4. Violazione dell'articolo 2051 c.c. per averne erroneamente desunto l'onere probatorio gravante sulle parti. Le censure - che possono trattarsi congiuntamente data l'intima connessione, essendo tutte rivolte a contestare la ritenuta mancanza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa custodita dal Condominio — implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in realtà, un'inammissibile diversa lettura delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'articolo 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo comunque sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici Cass. numero 6753/2004 . L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale Cass. 4279708 20427708 5910/11 secondo cui la norma dell'articolo 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa - Principio enunciato ai sensi dell'articolo 360-bis, numero 1, cod. proc. civ. . La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui considerazione il ricorrente assume che sia stata erroneamente valutata. Attenendosi ai riferiti principi, é stata esclusa la prova ad opera della parte ricorrente della sussistenza del nesso eziologico tra la grata e la caduta, essendo la prima perfettamente visibile ed esistendo altri ostacoli in zona. 4. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli arti 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso. La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte. Ritenuto che a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione che il ricorso deve perciò essere respinto non v'è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva visti gli articolo 380-bis e 385 cod. proc. civ P.Q.M. Rigetta il ricorso.