Albero per abbellire il viale, donna inciampa sulle radici e cade. Nessun risarcimento, né dal Comune né dalla ditta che si occupa della manutenzione

Rileva la visibilità del pericolo e la conoscenza della zona, dove è collocato il negozio del marito della vittima. La responsabilità della ditta poteva sussistere rispetto al Comune, non rispetto al privato cittadino.

L'albero sta lì per abbellire il viale. Ma le sue radici sono tutt'altro che piacevoli si allargano a dismisura, debordano, creano un ostacolo. Il pericolo di inciampare è scontato. Meno scontata, invece, la possibilità di chiedere i danni dopo la fragorosa caduta, e le conseguenti lesioni.La richiesta avanzata dalla donna rimasta vittima dell'incidente - episodio affrontato dalla Cassazione con sentenza numero 21695, terza sezione civile, depositata ieri -, difatti, non ottiene soddisfazione. Né nei confronti del Comune né della ditta a cui sono stati affidati i lavori di manutenzione della strada.Radici pericolose Alcuni passi lungo la strada 'rialzata', un piede poggiato in fallo, l'inevitabile caduta. L'ostacolo è rappresentato dalle profonde radici dell'albero collocato per abbellire il viale, radici che hanno superato i confini 'naturali'.L'episodio, che può apparire quasi comico, ha conseguenze dure, con lesioni gravi e postumi permanenti. Per questo motivo, la donna, vittima dell'incidente, richiede di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni, chiamando in causa il Comune, da un lato, e la ditta che si occupa dei lavori di manutenzione della strada, dall'altro.La risposta della giustizia, però, è negativa sia in primo che in secondo grado, difatti, la domanda risarcitoria viene rigettata. Partita chiusa? Ancora no A causa di La querelle approda in Cassazione, attraverso il ricorso presentato dalla donna. Sotto i riflettori ancora la responsabilità del Comune e quella della ditta.Per i giudici di piazza Cavour, innanzitutto, alla società appaltatrice viene imputato un inadempimento contrattuale che può essere fatto valere solo dalla parte di detto contratto , ovvero il Comune, non un privato cittadino.Altro nodo è quello della ricostruzione dei fatti. Secondo la visione della donna, erronea era stata, in Appello, la valutazione delle condizioni di tempo e della conoscenza del luogo da parte della danneggiata tali circostanze potevano indurre , al massimo, alla determinazione del concorso della persona danneggiata. Il richiamo è, evidentemente, alle circostanze di fatto esaminate in Appello, laddove il pericolo occulto dello stato dei luoghi era stato correttamente escluso perché le condizioni del marciapiedi erano visibili - ore 12,30 in una giornata di tempo sereno - e prevedibili, poiché i luoghi erano conosciuti alla danneggiata che, infatti, stava entrando nel negozio del marito . Sul punto, per i giudici di Cassazione, una diversa ricostruzione non è proponibile.Nulla di fatto. Conseguenze complessive? Ricorso completamente rigettato. Per la donna, quindi, nessun risarcimento, nonostante i danni subiti, né rispetto alla responsabilità del Comune né, tantomeno, rispetto alla responsabilità della ditta, nonostante le gravi lesioni subite e i postumi permanenti accertati dal Tribunale, a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, quale conseguenza diretta della caduta sulla pubblica via .