Nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in un’unica soluzione, previsto dall’articolo 5, comma 6, CCNL Comparto Sanità a favore del personale esposto a rischio radiologico, vanno ricomprese e restano dunque assorbite le festività, i giorni domenicali ed il sabato, per coloro che prestano servizio in turni di 5 giorni settimanali, ricadenti in tale periodo.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18221, depositata il 17 settembre 2015. Il caso. La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, accertava il diritto di alcuni tecnici di radiologia medica di godere del periodo di congedo straordinario, per rischio radiologico, di 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in un’unica soluzione, ritenendo che detto periodo dovesse essere determinato tenendo conto delle sole giornate lavorative e non dei giorni di calendario, con esclusione quindi dal computo dei giorni di riposo e delle festività. Contro tale sentenza l’azienda ospedaliera ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo. Ai tecnici di radiologia spetta il «recupero biologico». In particolare, ad avviso della ricorrente, i giudici di merito avevano fatto errata applicazione dell’articolo 6, comma 5, CCNL per il personale non dirigente del Comparto Sanità a mente del quale, al personale «comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti» era garantito un periodo di ferie aggiuntivo di 15 giorni da fruirsi in via continuativa , operando una illegittima assimilazione tra le ferie aggiuntive e quelle ordinarie. Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, ribadendo il principio esposto in massima, accoglie il ricorso decidendo nel merito la controversia. Ricorda infatti la Corte come, a mente dell’articolo 5, comma 1, l. numero 724/1994 «a partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata». Periodo che il successivo comma 2 della stessa norma espressamente qualifica come «recupero biologico». Le ferie aggiuntive sono distinte da quelle ordinarie. Tale norma veniva recepita dal summenzionato CCNL, interpretato dalle Sezioni Unite sentenza numero 26364/2009 nel senso esposto in massima. Afferma dunque la Cassazione che il periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive previsto dal CCNL assorbe le festività, i giorni domenicali ed il sabato per coloro i quali prestano la propria attività in turni di 5 giorni settimanali ricadenti in tale periodo, poiché «la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo ed unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza fare riferimento ai giorni lavorativi».
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 maggio – 17 settembre 2015, numero 18221 Presidente Macioce – Relatore Buffa Svolgimento del processo Con sentenza del 19.12.08, la corte d'appello di Torino, confermando la sentenza del 9.11.07 del tribunale di Pinerolo, ha riconosciuto il diritto di alcuni lavoratori, tecnici di radiologia medica, a fruire del periodo di congedo straordinario, per rischio radiologico, di 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in unica soluzione, ritenendo che detto periodo dovesse essere computato secondo il criterio delle giornate lavorative e non secondo il calendario, con esclusione pertanto dal computo dei giorni di riposo e delle festività. Avverso tale sentenza ricorre la Azienda ospedaliera, per un motivo illustrato da memoria, cui resistono i lavoratori con controricorso. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 co. 5 del c.c.numero l. per il personale non dirigente del comparto Sanità parte normativa 1994-97 e parte economica 1994-95 del 1.9.05 e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver assimilato erroneamente le ferie aggiuntive a quelle ordinarie. Il ricorso è fondato. La materia oggetto della presente controversia fu regolata originariamente dal cit. D.P.R., articolo 36, recante lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, il quale prevedeva che detto personale godesse di un congedo ordinario di durata massima di trenta giorni comma 1 , aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti comma 5 . Con la L. 23 dicembre 1994, numero 724 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, nel capo dedicato alle disposizioni in materia sanitaria, fu previsto, per quanto qui rileva, che a partire dal 1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radiodiagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata articolo 5, comma 1 . Tale periodo aggiuntivo di ferie fu esplicitamente qualificato di recupero biologico comma 2 . La Corte di merito ha assimilato il congedo aggiuntivo a quello ordinario. Considerato che quest'ultimo deve corrispondere ad un pari numero di giornate lavorative, unica essendo la natura dei due istituti, il giudice ha ritenuto che anche il congedo aggiuntivo debba essere riferito ad un numero di giornate di effettivo lavoro. In tal senso dovrebbe essere interpretata la disposizione dell'alt. 5, comma 6, del contratto collettivo 20.09.01 - che sotto la rubrica indennità di rischio da radiazioni , prevede che al personale esposto in modo permanente al rischio in questione competono, oltre l'indennità specifica, anche 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione - in quanto la stessa si sarebbe limitata a recepire la norma di legge. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza di legittimità, questa interpretazione della norma collettiva non può essere ritenuta corretta, atteso che la Corte di cassazione, richiestane ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, numero 165, articolo 64, con la sentenza 16.12.09 numero 26364 ha statuito che la disposizione in questione va interpretata nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in una unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo . In forza di detta interpretazione, condivisa dalle successive sentenze di legittimità 23.9.10 numero 20139, 11.02.11 numero 3365, 15.02.11 numero 3748, e da 26.5.2014 numero 11714, il ricorso deve essere accolto. Può dunque affermasi che, in tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l'articolo 5, comma 6, del c.c.numero l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poiché la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi. La sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate, essendosi consolidata l'interpretazione della norma contrattuale solo in epoca successiva rispetto alla data di proposizione del ricorso. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio compensa le spese dell'intero giudizio.