Il pagamento rateale non salva il datore di lavoro che omette il versamento delle ritenute

Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali ha natura omissiva istantanea e si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso dalla legge al datore di lavoro. La punibilità di tali condotte è però esclusa se il datore di lavoro provvede all’integrale pagamento entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 24917 depositata il 15 giugno 2015. Il caso. La Corte d’appello di Trieste riformava parzialmente la pronuncia di condanna dell’imputato per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, escludendo che l’accordo di rateizzazione privasse di rilevanza penale la condotta, posto che il reato contestato si considera realizzato con il decorso del termine inderogabile di 90 giorni per il versamento integrale delle somme dovute. L’imputato ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi per l’esclusione di rilevanza dell’accordo di pagamento rateali dei contributi ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del reato. La natura del reato di omesso versamento di ritenute. Il ricorso non rivela alcun fondamento. La Corte di legittimità coglie l’occasione per ribadire che il reato di cui all’articolo 2, l. numero 638/83 è reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute. Tale termine è normativamente fissato nel sedicesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono i contributi, laddove il datore di lavoro abbia omesso il versamento delle ritenute relative a più periodi, ogni omesso versamento si configura come autonoma fattispecie criminosa «eventualmente collegabili alle altre sotto il vincolo della continuazione». Il pagamento tardivo che esclude la punibilità. Il comma 1 – bis, dell’articolo 2, l. numero 638/83 prevede l’esclusione della punibilità del datore di lavoro che provveda al versamento entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento, sancendo in modo inequivocabile che la fruizione di tale causa di non punibilità è condizionata al pagamento integrale dei contributi omessi entro il termine perentorio di 3 mesi. L’interpretazione giurisprudenziale. Sul tema sono intervenute le Sezioni Unite della medesima Cassazione con la sentenza numero 1855/11 con la quale è stato accolto l’indirizzo maggioritario ed è stato escluso che ci si trovi in presenza di una causa di non procedibilità, precisando che «nell’ipotesi in cui l’esercizio dell’azione penale sia avvenuto prima che l’imputato sia stato messo in condizione di fruire della causa di non punibilità» per la mancata contestazione e notificazione dell’accertamento delle violazioni, il giudice di merito deve verificare se l’imputato abbia ricevuto un atto di contenuto equipollente all’avviso dell’ente previdenziale che gli abbia astrattamente consentito di esercitare la facoltà di versamento delle ritenute omesse entro il termine di 3 mesi. Tale condizione può riscontrata nella notifica del decreto di citazione in giudizio penale, ma solo ove esso contenga gli elementi essenziali dell’avviso e cioè il periodo di omesso versamento e l’importo corrispondente, la sede dell’ente ove effettuare il versamento e l’avviso che tale pagamento consente di fruire della causa di non punibilità. Nel caso di specie, risulta incontestato che al ricorrente sia stato regolarmente notificato l’avviso di accertamento e che sia infruttuosamente decorso il termine perentorio per il mancato pagamento di tutte le ritenute omesse. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 maggio – 15 giugno 2015, numero 24917 Presidente Teresi – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 19/03/2014 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza dei Tribunale di Udine, emessa in data 28102/2013, con la quale S.C., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt.81 cpv. cod. penumero , 2 comma 1 bis L.638/83 per aver, quale presidente della ditta CL. COM. s.p.a. omesso di versare all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per un ammontare di euro 8.048,00 per il periodo dal maggio al dicembre 2007 , riduceva la pena inflitta in primo grado a giorni 15 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa sostituendo la pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria di euro 570,00 di multa . Rilevava la Corte territoriale, disattendo i motivi di appello in tema di responsabilità, che il reato contestato si perfeziona con la scadenza dei termine per li versamento delle ritenute e che l'articolo 2 comma 1 bis indica il termine inderogabile di 90 giorni per poter usufruire della causa di non punibilità attraverso il versamento integrale delle somme dovute. L'accordo per la rateizzazione delle stesse non consente quindi di usufruire di detta causa di non punibilità. Pur non potendosi escludere l'elemento soggettivo dei reato, il comportamento dell'imputato poteva però essere valutato ai fini della determinazione dei trattamento sanzionatorio. 2.Ricorre per cassazione S.C., a mezzo del difensore, denunciando l'erronea, illogica applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 59 comma 4 cod. penumero La Corte territoriale ha ritenuto che l'aver concordato il pagamento rateale non avesse alcuna rilevanza in ordine alla configurabilità dell'elemento soggettivo . E' pacifico che i contributi previdenziali erano stati pagati, anche se le ultime rate erano state versate dopo la scadenza dei termine previsto dail'articolo 2 comma 1 bis cod. penumero E' pacifico altresì che solo nel 2012 è stato stabilito che, in caso di ammissione alla rateizzazione, debba essere dato avviso al debitore che, per avvalersi della causa di non punibilità, l'intero importo dovuto debba essere versato entro il 90° giorno dalla diffida. Se il legislatore è dovuto intervenire appositamente, significa che legittimamente è stato invocata dal ricorrente l'applicazione dell'articolo 59 comma 4 cod. penumero , avendo ritenuto, per errore, di poter beneficiare, una volta intervenuto l'accordo sulla rateizzazione, della causa di non punibilità non essendovi stato alcun avvertimento in proposito . La Corte di Appello ha riconosciuto la buona fede dei ricorrente, senza però trarne le conseguenze. Eppure l'analisi della normativa, pre e post 2012, avrebbe dovuto portare all'accoglimento della tesi difensiva. 2.1.Con memoria, depositata in data 30/04/2015, si assume che la fattispecie, alla luce dell'articolo 2 L.67/2014 non abbia più rilevanza penale la legge delega prevede, infatti, che gli omessi versamenti che non eccedano i diecimila euro, integrino un illecito amministrativo. Considerato in diritto 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2.Il reato di cui all'articolo 2 L.638/83 ha natura di reato omissivo istantaneo e si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute Cass. penumero sez.3 numero 29375 del 25.6.2003 E tale termine è indicato dall'articolo 2 comma 1 lett.b dei D.L.vo numero 422 dei 1998 al giorno sedici dei mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi. Pertanto allorché sia stato omesso dal datore di lavoro il versamento delle ritenute dovute per più periodi, ciascun omesso versamento costituisce un'autonoma fattispecie criminosa, eventualmente collegabile alle altre sotto li vincolo della continuazione . Cass. penumero sez, 3 numero 20251 del 16.4.2009 . 2.1.A norma dell'articolo 2 comma 1 bis della legge 638/1983, il datore di lavoro non è, però, punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento. La norma è, quindi, chiarissima nel ritenere che per fruire della causa di non punibilità il pagamento integrale dei contributi omessi debba avvenire nel termine perentorio di tre mesi. Incertezze si sono avute soltanto in relazione al momento di decorrenza di detto termine. Ma le Sezioni Unite, con la sentenza numero 1855 dei 24.11.2011, nell'aderire all'indirizzo maggioritaria escludendo quindi che ci si trovi in presenza di una causa di non procedibilità , hanno precisato che nell'ipotesi in cui l'esercizio dell'azione penale sia avvenuto prima che l'imputato sia stato messo in condizione di fruire della causa di non punibilità o per l'omessa contestazione e notificazione dell'accertamento delle violazioni o per irregolarità della notificazione dell'accertamento il giudice di merito deve verificare se l'imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all'avviso dell'ente previdenziale che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di esercitare la facoltà concessagli dalla legge . Secondo le Sez. Unumero , quindi il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell'avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contiene gli elementi essenziali dei predetto avviso individuati nell'indicazione dei periodo di omesso versamento e dell'importo, della sede dell'ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge, e nell'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità . 2.2. Nel caso di specie è pacifico che ai ricorrente sia stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento e che, nel termine di tre mesi, non abbia provveduto al pagamento di tutte le somme dovute. Irrilevante è che sia proceduto a rateizzazione delle stesse, stante la chiara, come si è visto, previsione normativa. Non può, quindi, essere invocato il disposto dell'articolo 59 comma 4 cod. penumero 3. Quanto ai rilievi contenuti nella memoria, come già affermato da questa Corte cfr. sent. sez. F. numero 38080 del 31/7/2014 , la fattispecie in esame è tuttora prevista come reato, essendosi la L.28/4/2014 numero 67 limitata a stabilire una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria di alcuni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative. 3.1.L'articolo 2, comma 2 lettera c della legge delega ha previsto, tra l'altro, la trasformazione in illecito amministrativo dei reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali a condizione che non ecceda il limite complessivo di euro 10.000 annui. I decreti delegati debbono essere emanati entro 18 mesi dall' entrata vigore della legge fino ad ora non sono intervenuti . Nel nostro ordinamento costituzionale, la legge delega attribuisce al Governo la potestà di adottare decreti aventi valore di legge, vale a dire una facoltà che può anche non essere esercitata nel termine indicato. 3.2. Allo stato è, quindi, pienamente vigente, senza alcuna soglia di punibilità, l'articolo 2 comma 1 bis L.638/83, che sanziona penalmente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Né può, attraverso il richiamo dei principio della offensività, essere superata natura ed efficacia della legge delega. Dei resto la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 139 dei 19/5/2014, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'articolo 3 Cost., dell'articolo 2 comma 1 bis D.L.463/1983, ha ribadito che il mancato adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio dei lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione e che la mancata previsione della soglia di non punibilità della disciplina dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali non è irragionevole e neppure arbitraria. Fino a quando non interverrà li legislatore con i decreti attuativi, depenalizzando effettivamente l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per un ammontare annuo non superiore ad euro 10.000,00 , tale omissione, prescindendo da ogni soglia, continuerà, pertanto, ad essere sanzionata penalmente. 4. Va per ultimo rilevato che nessuna delle violazioni contestate è ancora prescritta, dovendosi tener conto dei periodo di sospensione dal 22/11/2012 al 28/2/2013 rinvio dell'udienza a seguito di adesione dei difensore all'astensione proclamata dagli organismi di categoria . 5. Al rigetto dei ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.