Ripercorrendo la giurisprudenza e la normativa antecedente alla novella della l. numero 172/2012, i giudici di legittimità sancisco il principio di diritto secondo cui l’articolo 600 bis , comma 1, c.p. non sia reato a condotte alternative, ma norma a più fattispecie criminose. Ciascuna di queste, infatti, è dotata di una propria oggettività e di propri elementi materiali in rapporto alla condotta o all’evento. È ben configurabile dunque il concorso di reati ex articolo 81 c.p
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, sez. Terza Penale, con la sentenza numero 19539 depositata il 12 maggio 2015. Pluralità o unicità. Il ricorso presentato ai giudici di legittimità concerne una condanna per prostituzione minorile ex articolo 600 bis c.p. ed, in particolare, l’applicazione dell’aumento di pena ex articolo 81 c.p I ricorrenti contestano in sostanza la pluralità di condotte induzione, favoreggiamento e sfruttamento , trattandosi, secondo le tesi difensive, di condotte integranti un unico reato. Sul punto è emersa una giurisprudenza discordante che ha individuato 2 diversi orientamenti interpretativi della norma in oggetto. L’articolo 600 bis , comma 1, c.p. sarebbe una norma a più fattispecie secondo una prima giurisprudenza della Cassazione Cass. numero 21335/2010 . Le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile possono in sostanza concorrere tra loro. Seguendo invece un secondo orientamento giurisprudenziale, le condotte in questione sarebbero contemplate dalla norma in un unico contesto, non potendo pertanto dar luogo a più fattispecie. Esse si rivelano modalità diverse di commissione dello stesso delitto Cass. numero 43414/2010 . Il testo previgente e le modifiche della l. numero 172/2012. I giudici di legittimità, nell’aderire al primo degli orientamenti giurisprudenziali indicati, chiarisce l’interpretazione della norma alla luce del previgente contesto normativo. La legge “Merlin”, l. numero 75/1958 agli articolo 3 e 4 elencava 3 diverse condotte in riferimento al delitto di prostituzione minorile induzione, favoreggiamento e sfruttamento. Già in riferimento alla disciplina della legge Merlin, si era risolta la questione, propendendo in sede giurisprudenziale per una norma penale a più fattispecie. Il testo dell’articolo 600 bis c.p., previgente alla legge di modifica dello stesso numero 172/2012, puniva chiunque inducesse alla prostituzione minorile «ovvero» ne favorisca o sfrutti la prostituzione stessa. La lettera del testo normativo previgente, nell’inciso «ovvero», determinava la pluralità delle fattispecie criminose. Tesi suffragata dalla stessa giurisprudenza che riteneva applicabile le stesse considerazioni effettuate sul testo della Legge “Merlin”. Secondo i giudici di legittimità, nella sentenza in commento, non si possono riproporre le stesse questioni interpretative già poste, e risolte, con la legge Merlin e con la precedente formulazione dell’articolo 600 bis c.p Tra l’altro, proprio la nuova formulazione dell’articolo in questione, posta dalla legge numero 172/2012, è indicativa della volontà del legislatore di prevedere una norma penale a più fattispecie. I giudici di legittimità specificano che il novellato articolo 600 bis c.p. esprime nella sua stessa lettera più chiaramente l’intento del legislatore, rispetto a quanto accadesse con l’elencazione numerica dell’articolo 3, l. numero 75/1958. Si è dunque in presenza, non di un unico reato a condotte alternative, ma di una norma a più fattispecie, ciascuna dotata di una propria oggettività e di una propria materialità.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 febbraio – 12 maggio 2015, numero 19539 Presidente Fiale – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. S.I. e D.E. hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO emessa in data 3/06/2013, depositata in data 17/06/2013, con cui veniva confermata la sentenza del tribunale di PAVIA del 19/09/2012, che, condannava, rispettivamente, il S. , alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa e, la D. , alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento danni e spese processuali in favore della costituita parte civile Comune di Battuda, entrambi per i reati di prostituzione minorile capo c articolo 600 bis cod. penumero , contestato come commesso dal gennaio al 20/05/2009 , e, il solo S. , per il reato di induzione e sfruttamento della prostituzione aggravato e continuato capo b articolo 81 cpv cod. penumero , articolo 3, numero 4 ed 8 e 4, numero 7 legge numero 75/1958 contestato come commesso dall'agosto 2009 al giugno 2009 , unificati i capi b e c sotto il vincolo della continuazione. 2. Con il ricorso D. , proposto dal difensore fiduciario cassazionista Avv. F. Aronica, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero . 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'articolo 606, lett. b , c.p.p., sotto il profilo della inosservanza e erronea applicazione dell'articolo 81 cod. penumero , in relazione al reato di cui all'articolo 600 bis cod. penumero . La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto applicabile al delitto di cui all'articolo 600 bis cod. penumero la tesi della pluralità di reati anziché di reato unico in sintesi, sostiene la ricorrente, i giudici di appello avrebbero ritenuto che tra le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento sussista un concorso di reati che giustifica l'aumento della pena ex articolo 81, cpv., cod. penumero diversamente, ad avviso della ricorrente, la dottrina maggioritaria sarebbe invece orientata nel ritenere che in tale delitto le condotte contemplate costituirebbero modalità integrative di un unico reato, tesi che è stata seguita anche da parte della giurisprudenza di questa Corte il richiamo, in ricorso, è alla sentenza numero 43414/2010 di questa stessa Sezione in ogni caso, prosegue la ricorrente, quand'anche si ritenesse di dover aderire alla tesi che si tratti di reato plurimo e non unico, non sarebbe comunque stata adeguatamente motivata dalla Corte d'appello l'estensione alla D. del trattamento sanzionatorio inflitto al S. , essendo tale scelta illogica e contraddittoria, emergendo una serie di indici che denotavano una compressione della facoltà di autodeterminazione della donna, affievolendone l'immagine negativa emergente dalla sentenza. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'articolo 606, lett. e , c.p.p., sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena base nonché sulla mancata differenziazione del trattamento sanzionatorio, relativamente all'aumento di pena per l'applicazione della continuazione interna per il reato di cui all'articolo 600 bis cod. penumero . La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello negato il riconoscimento delle attenuanti generiche con motivazione censurabile in quanto illogica e contraddittoria, che dimostrerebbe una disattenta valutazione delle risultanze processuali e delle peculiarità del caso in estrema sintesi, la ricorrente, premessa la rigorosa giurisprudenza che si sarebbe venuta a formare in ordine al concorso omissivo ex articolo 40 cod. penumero nei confronti del familiare inerte che non intervenga ad interrompere la riprovevole condotta illecita del complice, sostiene che una serie di elementi avrebbero influenzato l'agire della donna, traducendosi in uno stato di impotenza nei confronti del concorrente S. esistenza di un legame di sudditanza e subordinazione tra il S. e la D. , emergente sia da dichiarazioni della donna che da conversazioni intercettate continuo monitoraggio dei movimenti della D. da parte del S. , anche dopo l'incidente occorso alla figlia nel maggio 2009 e, inoltre, la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare l'atteggiamento collaborativo della donna, dimostrato sin dalle indagini preliminari, nemmeno valutando il comportamento della donna dopo l'incidente occorso alla figlia in data 20/05/2009 tutti elementi che sarebbero stati travisati dalla Corte territoriale, che avrebbe continuato a vedere nell'atteggiamento della donna nei confronti del S. l'abiura di un affetto materno, che stava in realtà riacquistando il suo naturale spessore. 3. Con il ricorso S. , proposto dal difensore fiduciario cassazionista Avv. F. Caccamo, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero 3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'articolo 606, lett. b , c.p.p., sotto il profilo della inosservanza e erronea applicazione dell'articolo 81 cod. penumero , in relazione al reato di cui all'articolo 600 bis cod. penumero . La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto applicabile l'aumento sanzionatorio per la continuazione interna in relazione all'articolo 600 bis cod. penumero in particolare, riprendendo sostanzialmente quanto già sostenuto dalla D. nel primo motivo, il ricorrente premette che, a differenza del delitto di cui all'articolo 3, legge numero 75 del 1958 che è a dolo specifico, il delitto di cui all'articolo 600 bis cod. penumero , è a dolo generico ed ha una struttura unitaria alla stregua di tale considerazione, osserva il ricorrente, non sarebbe stato possibile, ai fini dell'aggravamento sul piano sanzionatorio, distinguere le tre condotte indicate dal comma primo dell'articolo 600 bis cod. penumero ed applicare un aumento a titolo di continuazione interna, così ricorrendo in via analogica a quanto invece possibile in relazione all'articolo 3, legge numero 75 del 1958. Considerato in diritto 4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 5. Ed invero, possono essere congiuntamente esaminati il motivo di ricorso S. e il primo motivo di ricorso D. , attesa l'identità del profilo di doglianza agli stessi sotteso. Come anticipato, i ricorrenti si dolgono per aver la Corte d'appello applicato erroneamente l'articolo 81 cod. penumero aumento a titolo di continuazione interna in relazione al delitto di prostituzione minorile si tratterebbe, in estrema sintesi, di un unico reato e non di norma a più fattispecie, dunque non sarebbe stato possibile disporre l'aumento a titolo di continuazione interna per la contestata pluralità delle condotte induzione, favoreggiamento e sfruttamento . La Corte d'appello, nel confutare la tesi difensiva sollevata nei motivi di appello dalla sola D. ma non dal S. , ciò che rende, per ciò solo, inammissibile il relativo motivo, atteso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione v., ex multis, Sez. 5, numero 28514 del 23/04/2013 dep. 02/07/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577 , motiva richiamando la differenza tra le diverse condotte codificate dal primo comma dell'articolo 600 bis cod. penumero , richiamando la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza dell'articolo 3, legge numero 75 del 1958. 6. Ritiene il Collegio di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale seguito dai giudici di appello. Ed invero, non può sottacersi che, sulla questione, è ravvisabile un contrasto giurisprudenziale, sorto nel medesimo anno e sostenuto da due decisioni di questa stessa Sezione. Secondo un primo orientamento, infatti, le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l'articolo 600 bis, comma primo, cod. penumero , è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento Sez. 3, numero 21335 del 15/04/2010 dep. 04/06/2010, L, Rv. 247632 principio affermato in relazione ad una fattispecie di tentata induzione di una minore alla prostituzione e di tentato sfruttamento dell'attività di quest'ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un unico delitto commesso con diversificate modalità . Altro orientamento, invece, sostiene che nel reato di prostituzione minorile, le condotte di induzione, di favoreggiamento o di sfruttamento, giacché contemplate in un unico contesto, non danno luogo a più fattispecie di reato, rappresentando, invece, modalità diverse di commissione di un unico delitto Sez. 3, numero 43414 del 28/10/2010 dep. 07/12/2010, M e altro, Rv. 248675 . L'analisi della motivazione delle due decisioni, tuttavia, consente di ritenere del tutto coerente col dato normativo il primo dei due orientamenti, cui questo Collegio ritiene di dover dare continuità. Ed infatti, si legge nella decisione che lo sostiene che i reati previsti nel comma primo dell'articolo 600 bis cod. penumero nel testo vigente all'epoca dei fatti, oggi invero sostituito dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 4, L. 1 ottobre 2012, numero 172 , possono concorrere. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'articolo 3 L.75/1958 incrimina con identica sanzione tre distinte condotte induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione per cui tra i reati è ammissibile un concorso interno v., tra le tante Sez. 3, numero 2730 del 05/11/1999 dep. 07/03/2000, Gori A, Rv. 215758 . La conclusione, sostiene coerentemente la decisione espressione dell'orientamento che considera il delitto come norma a più fattispecie, è trasferibile anche al testo normativo dell'articolo 600 bis c.p. che ha abbandonato il metodo casistico della L. 75/1958 e che lo si ripete, nel teste vigente all'epoca del fatto punisce chiunque induce alla prostituzione un minore degli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione. La diversità della tecnica legislativa non deve indurre a ravvisare un unico delitto commesso con diversificate modalità è chiara l'intenzione del Legislatore di prevedere tre distinte fattispecie alternative di reato che sono distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento. A fronte di tale corretto argomentare, la decisione espressione dell'opposto orientamento, si limita a rilevare che le condotte incriminate vengono in rilievo come possibili modalità di commissione di un unico reato. Si tratterebbe in sostanza si legge nella motivazione -, secondo autorevole dottrina, di una molteplicità di condotte con cui può essere commesso il reato. La previsione in un unico contesto di più condotte, indurrebbe dunque a propendere per la tesi che trattasi di un unico reato e non di una pluralità di reati. Ai fini della configurabilità del reato sarebbe, quindi, sufficiente porre in essere una sola delle condotte tipiche. 7. Questo Collegio non può non rilevare la coerenza argomentativa del primo orientamento che, si osserva, non viene ad essere scalfito ma vieppiù rafforzato dalla modifica normativa introdotta dalla recente novella operata dalla L. 1 ottobre 2012, numero 172. Ora, indurre, favorire o sfruttare la prostituzione non può certo dirsi che fossero sino ad oggi condotte penalmente lecite, essendo già considerate dalla L. 20.2.1958, numero 75 c.d. legge Merlin . Più precisamente, l'articolo 3, numero 5, della legge citata puniva chiunque inducesse alla prostituzione una donna di età maggiore con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 Euro 258 a lire 20.000.000 Euro 10.329 . Tale pena era appunto raddoppiata nel caso di persona minore degli anni ventuno articolo 4, numero 2 . Leggendo in uno le due norme, la tutela sembrava già comprendere il minore degli anni ventuno, sia di sesso femminile che di sesso maschile. Quanto alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, essa era già disciplinata, con le medesime sanzioni sopra indicate, dall'articolo 3, numero 8, L. 20.2.1958, numero 75. Infine, neppure la condotta di sfruttamento appare radicalmente nuova, poiché già prevista nell'indicato articolo 3, numero 8. Sotto tale profilo, poi, proprio la tecnica normativa adoperata dal legislatore all'atto dell'introduzione dell'articolo 600 bis cod. penumero , esclude che possano riproporsi le questioni già discusse in relazione alla legge Merlin e, come visto, risolte nel senso che ci si trovi in presenza di norma a più fattispecie e non di un unico reato a condotte alternative relative alla individuazione, nelle condotte appena indicate, di una ipotesi di norma penale cumulativa o di un caso di norma penale alternativa, a seconda che alla molteplicità delle espressioni verbali corrisponda una molteplicità di norme e, dunque, ad una pluralità di condotte illecite, possibilità di concorso di reati , oppure una molteplicità di modalità integrative di un unico delitto. Ed invero, pur essendovi difformi opinioni della dottrina formatasi in sede di primo commento alla novella, ritiene il Collegio che proprio la nuova formulazione della norma, seguita alle modifiche introdotte dalla legge numero 172 del 2012, è indicativa della volontà del legislatore già presente nel previgente testo di prevedere una norma a più fattispecie, dunque ritenendo ammissibile il concorso. L'articolo 4, 1 co., lett. g, L. 1.10.2012, numero 172 entrata in vigore il 23.10.2012 , che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25.10.2007 sulla quale v. sub articolo 414 bis , ha integralmente sostituito il testo dell'articolo 600 bis. L'articolo 19 della Convenzione di Lanzarote chiede di configurare quale reato le condotte consistenti a nel reclutare un bambino perché si dia alla prostituzione b costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trame profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi c ricorrere alla prostituzione di un bambino. La Convenzione contiene anche una definizione di “prostituzione infantile” individuata nel “fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona” articolo 19, 2 co., Convenzione . Per dare attuazione a tale previsione il legislatore ha sostituito il testo dell'articolo 600 bis introducendo, nel 1 co. della norma, l'indicazione espressa, quali condotte penalmente rilevanti, del reclutamento articolo 600 bis, 1 co., numero 1 e della gestione, organizzazione e controllo della prostituzione minorile, nonché il fatto di trarre altrimenti profitto dalla prostituzione articolo 600 bis, 1 co., numero 2 . Nel 2 co. della norma, è stato introdotto il riferimento espresso all'esistenza di un “corrispettivo” in denaro o altra utilità, con eliminazione del riferimento al carattere economico di tale utilità in conformità al testo della Convenzione, per integrare il delitto è sufficiente anche la mera promessa del corrispettivo. Ponendo attenzione al dato letterale, occorre dunque concludere come anche nel novellato articolo 600 bis cod. penumero la previsione in un unico contesto di diverse condotte, sembra indicare, più chiaramente di quanto non avvenisse con le divisioni in corrispondenti numeri dell'articolo 3, L. 20.2.1958, numero 75, che si è in presenza non di un unico reato a condotte alternative, ma di una norma a più fattispecie le quali, pertanto, possono concorrere avendo ciascuna un'obiettività giuridica diversa e sono costituite da elementi materiali differenti, distinguendosi in rapporto alla condotta o all'evento. Può dunque essere affermato il seguente principio di diritto Anche nel novellato articolo 600 bis, comma primo, cod. penumero la previsione in un unico contesto di diverse condotte rende possibile il concorso, essendosi in presenza non di un unico reato a condotte alternative, ma di una norma a più fattispecie le quali, pertanto, possono concorrere avendo ciascuna un'obiettività giuridica diversa e sono costituite da elementi materiali differenti, distinguendosi in rapporto alla condotta o all'evento . 8. Quanto, infine, al secondo motivo di ricorso D. , con cui la ricorrente prospetta un vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del fatto che la donna era subordinata al S. . La Corte territoriale, sul punto, motiva sul disvalore complessivo del comportamento osservato dalla ricorrente v. pag. 6 dell'impugnata sentenza , precisando come la stessa, dopo quanto accaduto non va dimenticato che la stessa è la madre della minore avviata alla prostituzione , risulta aver intrapreso un'iniziale opera di distorsione dei fatti, offrendo versioni menzognere e non credibili agli investigatori, dimostrative dell'assoluta noncuranza del gravissimo e drammatico incidente, così poi ipoteticamente ricostruito, occorso alla minore donde, si legge in sentenza, inevitabile è la stigmatizzazione di un comportamento che induce alla formulazione di un giudizio fortemente negativo, incompatibile con l'accesso ad istituti di favore del tipo invocato ovvero all'irrogazione di una pena meno severa. Trattasi, all'evidenza, di motivazione del tutto corretta e priva di vizi logici, avendo infatti i giudici territoriali negato la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche facendo riferimento agli elementi ritenuti preponderanti, così svalutando la valenza degli elementi difensivi. Sul punto, non va infatti dimenticato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'articolo 62-bis cod. penumero è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato v., tra le tante Sez. 6, numero 42688 del 24/09/2008 dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419 Sez. 1, numero 3516 del 10/12/1985 dep. 09/05/1986, Pipino, Rv. 172621 . Anche tale motivo si appalesa dunque inammissibile per manifesta infondatezza. 9. I ricorsi devono essere, conclusivamente, rigettati. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.