Agrotecnico e perito agrario: equipollenza dei titoli di studio

Deve considerarsi ormai superata la duplicazione del corso di studi, nata per affiancare al corso tradizionale un piano di studi di natura sperimentale, mentre persiste una differenziazione tra le aree professionali cui non può che accedersi attraverso il superamento del relativo esame di abilitazione.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza numero 172/2016, depositata il 20 gennaio. Candidato al lavoro pubblico in Provincia iscritto al relativo albo professionale è agrotecnico e non perito agrario per il Consiglio di Stato, è irrilevante. L'organo di appello di giustizia amministrativa, peraltro, si era già pronunciato sull’equipollenza dei titoli di studio in questione con il parere 24 ottobre 2012 numero 4335, della Sezione II, secondo cui tra i due diplomi di agrotecnico e di perito agrario vi è una totale equiparazione - confermata anche dall’articolo 55 del d.P.R. 5 giugno 2001, numero 328, che prevede le medesime classi di laurea 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40 per l’accesso alla professione di agrotecnico laureato e di perito agrario laureato. Ciò in quanto è da considerare ormai superata la duplicazione del corso di studi, nata per affiancare al corso tradizionale un piano di studi di natura sperimentale, mentre persiste una differenziazione tra le aree professionali cui non può che accedersi attraverso il superamento del relativo esame di abilitazione. L’equipollenza dei titoli di agrotecnico e perito agrario non può essere disgiunta dall’iscrizione al relativo Albo professionale. Sulla questione specifica, peraltro, con apposita segnalazione inviata al Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con nota in data 21 settembre 2009, aveva sottolineato che la limitazione dell’accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di agrotecnico ai soli soggetti titolari del diploma di agrotecnico avrebbe costituito una barriera all’ingresso della professione di agrotecnico non necessaria né proporzionata, stante l’equiparazione dei titoli di studio. L’equipollenza dei titoli di agrotecnico e perito agrario non può essere disgiunta, pertanto, dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale, anche in dipendenza di quanto sostenuto dall’Autorità antitrust, visto che opposta interpretazione porterebbe a conclusioni del tutto illogiche – equipollenza dei titolo di studio, ma diversità dell’esame di abilitazione – nel qual caso l’equipollenza rimarrebbe priva di significato.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19 – 20 gennaio 2016, numero 172 Presidente Contessa – Estensore Prosperi In fatto e in diritto Vista la sentenza impugnata con la quale è stato ritenuto non ammissibile alla procedura concorsuale per un posto di istruttore tecnico categoria C presso la Provincia di Sassari l’attuale appellante, in quanto privo del titolo costituito dall’iscrizione all’albo dei periti agrari richiesto dal bando ed invece iscritto all’albo professionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati Viste le censure sollevate con l’appello concernenti l’equivalenza del diploma di agrotecnico e della relativa iscrizione all’apposito albo professionale Considerato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è pronunciata recentemente più volte sull’equipollenza dei titoli di studio in questione e da ultimo con il parere 24 ottobre 2012 numero 4335, della Sezione II, in cui si è rammentato il precedente l’analogo parere della III Sezione numero 195 del 10 marzo 1998, secondo cui tra i due diplomi di agrotecnico e di perito agrario vi è una totale equiparazione - confermata anche dall’articolo 55 del d.P.R. 5.6.2001, numero 328 che prevede le medesime classi di laurea 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40 per l’accesso alla professione di agrotecnico laureato e di perito agrario laureato - essendo da considerare ormai superata la duplicazione del corso di studi, nata per affiancare al corso tradizionale un piano di studi di natura sperimentale, mentre persiste una differenziazione tra le aree professionali cui non può che accedersi attraverso il superamento del relativo esame di abilitazione Rilevato che doveva comprendersi il significato della segnalazione inviata al Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato con nota in data 21.9.2009, in cui si è sottolineata che la limitazione dell’accesso all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di agrotecnico ai soli soggetti titolari del diploma di agrotecnico avrebbe costituito una barriera all’ingresso della professione di agrotecnico non necessaria né proporzionata, stante l’equiparazione dei titoli di studio. Ritenuto che l’equipollenza dei titoli di studio di cui sopra non possa essere disgiunta dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale anche in dipendenza di quanto riportato dalla nota in data 21.9.2009 dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e visto che opposta interpretazione porterebbe a conclusioni del tutto illogiche – equipollenza dei titoli di studio, ma diversità dell’esame di abilitazione – nel qual caso l’equipollenza rimarrebbe priva di significato Considerato quindi che l’appello deve essere accolto e che possono essere compensate le spese di giudizio per ambedue i gradi, viste le incertezze del passato P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.