Mancata prova di aver ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio: il gravame è inammissibile

In tema di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica natura perentoria, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il caso. La vicenda riguarda la mancata ottemperanza a un ordine di integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio “processuale”. Da quanto emerge dalla parte “Svolgimento del processo”, nel giudizio in Cassazione il Consigliere delegato alla trattazione aveva ritenuto indispensabile disporre l’integrazione del contradditorio nei riguardi di tutti gli eredi del de cuius convenuto nel giudizio in primo grado e poi deceduto nelle more del processo quali litisconsorti necessari. In tema di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica natura perentoria, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione tale conseguenza del predetto inadempimento, anche solo parziale, all’ordine di integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d’ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, né è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire l’integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti l’osservanza del termine assegnato, se il ricorrente non ha proceduto alle opportune indagini anagrafiche ed al registro delle imprese, il predetto termine essendo invero concesso non solo per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa nell’atto della notificazione del ricorso. Come noto, l’articolo 331 c.p.c. stabilisce che «Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato». La norma in questione riguarda la disciplina del litisconsorzio nelle fasi di gravame. Al giudizio di impugnazione devono partecipare tutti coloro che furono parti nel giudizio di primo grado ciò al fine di evitare che la stessa sentenza passi in giudicato nei confronti di una parte e non anche nei confronti delle altre. Nel giudizio di gravame vi è dunque un vero e proprio litisconsorzio necessario tra le parti, tale per cui la sentenza eventualmente pronunciata in assenza di uno o più litisconsorti sarebbe inutiliter data . Nella fattispecie in esame era indispensabile la presenza nel giudizio di Cassazione di tutti gli eredi del de cuius , trattandosi dell’ipotesi nota di “litisconsorzio necessario processuale” che si verifica proprio nel caso di successione nel processo di più coeredi così Cassazione 27274/2008 Cassazione 23765/2008 . Una volta appurata tale necessità, i Giudici hanno invocato i precedenti resi nei casi di integrazione del contradditorio ex articolo 331 c.p.c. L’integrazione si effettua mediante notificazione alle parti di copia integrale dell’atto di impugnazione e del provvedimento che ha disposto l’integrazione. La notifica è di regola effettuata dalla parte indicata dal giudice, anche se si ritiene valida quella eseguita da una qualsiasi parte, anche se non impugnante Cassazione 21073/2009 . La notifica risulta inutile e non necessaria se il litisconsorte pretermesso si costituisce spontaneamente in giudizio, ma ciò deve avvenire entro l'udienza fissata con l'ordinanza di integrazione così Cassazione 1505/2001 e Cassazione 3676/1987 . La costituzione tardiva non ha quindi effetti sananti in tal senso Cassazione 28223/2008 . A tutela del diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, si deve inoltre ritenere che l'integrazione comporti in loro favore una rimessione in termini per la proposizione dell'impugnativa, qualora fossero già decorsi i termini di legge. In altre parole, la sentenza nei confronti dei pretermessi non si considera già passata in giudicato. Il termine stabilito dal giudice per l’integrazione è comunque perentorio e non prorogabile, anche se il magistrato non l’ha specificato nel provvedimento. Pertanto se entro la data fissata l’ordine non viene eseguito, l'impugnazione dovrà essere dichiarata senz’altro inammissibile, anche d'ufficio. Nel caso di specie la parte gravata dall’onere di provvedere all’integrazione del contraddittorio aveva depositato tempestivamente l’atto di integrazione con le relate di notifica eseguita a mezzo posta, ma aveva omesso di depositare l’avviso di ricevimento che dimostrasse l’effettivo completamento del procedimento notificatorio. In altre parole la notifica non poteva essere considerata perfezionata in assenza di elementi che provassero la ricezione dell’atto da parte del destinatario. La parte peraltro non forniva alcuna spiegazione in merito a tale mancanza e gli Ermellini consideravano non ottemperato l’ordine di integrazione del contradditorio con conseguente inammissibilità e rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 ottobre 2015 – 20 gennaio 2016, numero 891 Presidente/Relatore Frasca Svolgimento del processo p.1. B.P. ha proposto ricorso per cassazione contro C.S.C. anche in qualità di erede di P.T. , avverso la sentenza del 7 luglio 2010, con la quale la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Lecce, sezione stralcio, nel 2004 ha annullato tale sentenza reputando che erroneamente il primo giudice avesse dichiarato l'estinzione del giudizio ed ha rimesso al medesimo la causa. p.2. Al ricorso non v'è stata resistenza dell'intimata. p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione con il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., veniva redatta relazione, nella quale il Consigliere delegato alla trattazione - sulla premessa che nel giudizio, introdotto da P.T.nel 1992 nei confronti di B.V. e nel quale la C. era intervenuta, si era avuta interruzione per il decesso del B.e ne era poi seguita la riassunzione da parte degli eredi del medesimo, B.P., B.A.M. e Ca.Ri.- ravvisava la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di queste ultime due, dato che la sentenza impugnata era stata pronunciata anche nei loro confronti quali litisconsorti necessarie, attesa la loro qualità di eredi del de cuius , con la ricorrente. p.4. Con ordinanza resa nell'adunanza in camera di consiglio la Sesta Sezione - 3 ordinava l'integrazione del contraddittorio, che veniva eseguita dalla ricorrente. Ne è seguita la fissazione della trattazione in udienza pubblica davanti a questa Sezione. p.5. Parte ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione p.1. In via preliminare occorre considerare che i ricorrenti hanno ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio provvedendo all'attività di loro competenza per il relativo procedimento notificatorio, con consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario in data 24 maggio 2013. Hanno poi depositato tempestivamente l'atto di integrazione con le relate delle notificazioni, eseguite a mezzo posta, ed il solo avviso di ricevimento concernente la notifica eseguita ad B.A.M Viceversa non risultava depositato prima dell'udienza odierna l'avviso di ricevimento della notificazione nei riguardi di Ca.Ri Nemmeno prima della relazione in udienza è stato effettuato tale deposito ed anzi nulla si è detto sulle ragioni di tale mancato deposito. In particolare, non è stata dedotta l'eventuale esistenza di ragioni indipendenti da quanto era nel dominio dei ricorrenti per il perfezionamento della detta notificazione. Se ipotetiche ragioni in tal senso fossero state dedotte, peraltro, si sarebbero dovute valutare considerando a che alla ricorrente era stato assegnato un termini di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, che risulta avvenuta da parte della cancelleria il 30 aprile 2013 b che la notificazione alla B.risulta perfezionata il 30 maggio 2013 e l'atto di integrazione è stato depositato in cancelleria il 5 giugno 2013 c che la ricorrente ha lasciato trascorrere ventiquattro giorni per provvedere ad attivare il procedimento notificatorio d che non solo non hanno ritenuto di procedere ad una seconda notificazione, ma non hanno neppure chiesto alcuna rimessione in termini. In tale situazione si sarebbe dovuto date senz'altro rilievo al principio di diritto affermato da Cass. numero 28223 del 2008, la quale ha precisato che “In tema di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'articolo 331 cod. proc. civ., la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica natura perentoria, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione tale conseguenza del predetto inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, né è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire l'integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti l'osservanza del termine assegnato, se il ricorrente non ha proceduto alle opportune indagini anagrafiche ed al registro delle imprese, il predetto termine essendo invero concesso non solo per iniziare il procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso nella specie, la notifica dell'atto di integrazione non era andata a buon fine nei confronti di alcuni intimati, pur avendo i ricorrenti consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario in tempo utile, rendendosi così necessaria una seconda notifica effettuata però oltre il termine di cui all'articolo 371 bis cod. proc. civ. ”. Nello stesso senso si veda Cass. numero 20947 del 2009. Ne segue che eventuali ulteriori termini, ove richiesti, non avrebbero potuto neppure concedersi. Ne segue ancora che non sarebbe potuto venire in rilievo nemmeno il principio di cui a Cass. sez. unumero numero 14124 del 2010. In disparte tali considerazioni, il silenzio della ricorrente sul perfezionamento della notifica nei riguardi della Ca. e la conseguente situazione di carenza di deposito dell'avviso di ricevimento è di per sé ragione sufficiente per ritenere senz'altro che non via sia stata ottemperanza all'ordine di integrazione del contradditorio, in quanto essa supponeva la dimostrazione che, dopo l'esecuzione della notifica dal punto di vista della ricorrente, essa provvedesse a depositare l'avviso relativo al perfezionamento della notificazione nei confronti di entrambe le parti destinatarie dell'ordine stesso. Si deve, dunque, ritenere che si sia in presenza di una situazione in cui è rimasto ineseguito l'ordine di integrazione. Ne segue l'inammissibilità del ricorso. p.2. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.