In tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal codice delle assicurazioni d.lgs. numero 209/2005 , compresa quella di cui all’articolo 149, il proprietario del veicolo danneggiante deve essere chiamato in causa così da rendergli «opponibile l’accertamento della responsabilità in vista dell’azione di regresso dell’assicuratore».
Così la Corte di Cassazione con ordinanza numero 14887/19, depositata il 31 maggio. Il caso. Una s.r.l., cessionaria del credito spettante ad un conducente per i danni materiali riportati dal suo veicolo in un sinistro riconducibile a responsabilità esclusiva del conducente dell’altro mezzo coinvolto, conveniva in giudizio la compagnia di assicurazione attraverso l’azione diretta di cui all’articolo 149 d.lgs. numero 209/2005 codice delle assicurazioni . Nei primi due gradi di giudizio, la domanda attorea veniva respinta affermando che la documentazione prodotta non era sufficiente a provare la dinamica del sinistro e del nesso causale tra questo e i danni riportati dal veicolo. Così la s.r.l. propone ricorso in Cassazione. L’azione diretta di risarcimento. Come già più volte affermato dai Giudici di legittimità, in tutti i casi di azione diretta disciplinati dal codice delle assicurazioni, compresa quella di cui all’articolo 149, il proprietario del veicolo danneggiante deve essere chiamato in causa così da rendergli «opponibile l’accertamento della responsabilità in vista dell’azione di regresso dell’assicuratore». E questo vale anche quando l’azione diretta viene proposta, non dal danneggiato, ma dal cessionario del suo credito, come nel caso in esame, poiché il credito da far valere è lo stesso. Da tutto ciò deriva l’accoglimento del ricorso con cassazione della decisione impugnata.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 marzo – 31 maggio 2019, numero 14887 Presidente Armano – Relatore Sestin Rilevato in fatto che La M. Car Center s.r.l, cessionaria del credito spettante a V.F. per i danni materiali riportati dal suo veicolo in un sinistro riconducibile a responsabilità esclusiva del conducente del mezzo antagonista, convenne in giudizio la Groupama Assicurazioni, assicuratrice del medesimo V. , esercitando l’azione diretta D.Lgs. numero 209 del 2005, ex articolo 149 il Giudice di Pace di Roma, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del V. , dichiarò il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, ritenendo che il credito non avrebbe potuto essere ceduto, perché non ancora venuto ad esistenza, e ciò senza dire che comunque nell’azione di indennizzo diretto la legittimazione attiva spetta esclusivamente all’assicurato il Tribunale di Roma ha ritenuto l’erroneità di tale statuizione, ma, esaminando il merito della causa, ha respinto la domanda affermando che la documentazione prodotta costituita dal modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti non era sufficiente a fornire la prova della dinamica del sinistro e del nesso causale fra questo e i danni riportati dal veicolo ha proposto ricorso per cassazione la M. Car Center s.r.l., affidandosi a tre motivi gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato in diritto che col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 102 c.p.c., e D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 144, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4, per avere il giudice del gravame -parimenti a quello di primo grado - omesso di integrare il contraddittorio ex articolo 102 c.p.c., e articolo 144 C.d.A. nei confronti del responsabile civile proprietario del mezzo danneggiante, litisconsorte necessario richiamato il principio espresso da Cass. numero 21896/2017 secondo cui anche nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, dello stesso decreto , la ricorrente evidenzia che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante determina un error in procedendo che rende necessaria la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado il motivo è fondato, in base alle seguenti considerazioni come affermato dalla cit. Cass. numero 21896/2017 e, in termini più generali, già da Cass. numero 25421/2014 e da Cass. numero 23706/2016 , in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal D.Lgs. numero 209 del 2005, ivi compresa quella prevista dall’articolo 149, il proprietario del veicolo danneggiante deve essere chiamato in causa al fine di rendergli opponibile l’accertamento della responsabilità in vista dell’azione di regresso dell’assicuratore ciò vale anche nel caso in cui l’azione non sia promossa dal danneggiato, ma da chi si sia reso cessionario del suo credito cessione pacificamente ammessa, come affermato - fra le altre - da Cass. numero 11095/2009 , giacché il cessionario fa valere lo stesso credito già spettante al danneggiato ipotesi, quella della cessione, ricorrente anche nel caso esaminato da Cass. numero 21896/2017 ne consegue che nel giudizio D.Lgs. numero 209 del 2005, ex articolo 149, promosso dalla M. Car Center nei confronti dell’assicuratrice del proprio cedente avrebbe dovuto essere chiamato anche il responsabile del danno, ossia il proprietario del veicolo investitore atteso che l’integrazione del contraddittorio non è stata disposta dai giudici di merito, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3, e dell’articolo 354 c.p.c., comma 1 affinché provveda a norma dell’articolo 102 c.p.c., e D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 144, comma 3, cfr. Cass. numero 6405/1998 i restanti motivi secondo e terzo , concernenti il merito della controversia, restano assorbiti il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Giudice di Pace di Roma, in persona di altro magistrato.