Vizio di notificazione del pignoramento e possibilità di sanatoria

Il vizio di notificazione dell’atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell’opposizione, a meno che l’opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell’espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza numero 11290/20, depositata il 12 giugno. Un debitore proponeva opposizione ex articolo 617, comma 2, c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari avverso la procedura esecutiva immobiliare promossa a suo danno lamentando l’omessa notificazione del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento. Il debitore otteneva la sospensione della procedura esecutiva. Il creditore provvedeva ad introdurre il giudizio di opposizione nel merito avverso il quale parte debitrice ha proposto ricorso in Cassazione. Secondo il ricorrente, una volta accertata la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la successiva opposizione abbia avuto effetti sananti. La doglianza risulta priva di fondamento. La giurisprudenza di legittimità, in tema di efficacia sanante della proposizione di un’opposizione dei vizi di notifica degli atti esecutivi, ha distinto il caso del precetto e degli altri atti espropriativi. Sottolineando le differenti finalità dei diversi atti, risultano di conseguenza differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata per raggiungimento dello scopo. Nel caso del precetto, sussiste dunque la sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza dell’atto sia avvenuta in tempi utili a prevenire il pignoramento. Per il vizio di notifica del pignoramento invece la proposizione dell’opposizione, quale indica della conoscenza dell’inizio dell’esecuzione, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo e sana quindi la nullità. La giurisprudenza ha inoltre aggiunto che in caso di ricorso in Cassazione, deve essere dimostrato il concreto pregiudizio del diritto di difesa che è derivato dal vizio della notifica. In conclusione, il Collegio cristallizza il principio di diritto secondo cui «il vizio di notificazione dell’atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell’opposizione, a meno che l’opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell’espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione SS.UU. numero 14916/16 in ciò distinguendosi dall’atto di precetto, il cui vizio di notificazione invece non è sanato dalla mera proposizione dell’opposizione se, prima che l’intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento Cass. Civ. numero 21291/17 ».

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 dicembre 2019 – 12 giugno 2020, numero 11290 Presidente Vivaldi – Relatore D’Arrigo Fatti di causa Z.C. proponeva opposizione, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., comma 2, innanzi al Tribunale di Bari avverso la procedura esecutiva immobiliare promossa a suo danno da Zi.Ma. , lamentando l’omessa notificazione del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento. Il giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta di sospensione del processo esecutivo, ma il collegio, adito ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c., revocava l’ordinanza e sospendeva la procedura esecutiva. Pertanto, lo Zi. , creditore procedente, provvedeva ad introdurre il giudizio di opposizione nel merito. Il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione, condannando il debitore opponente alla refusione delle spese processuali. Avverso tale sentenza lo Z. ha proposto ricorso per cassazione - ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7 - articolato in due motivi. Lo Zi. ha resistito con controricorso ed ha depositato memorie difensive, ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., con allegata documentazione a sostegno dell’eccezione di res iudicata. Ragioni della decisione 1.1 Con il primo motivo si deduce la violazione degli articolo 140, 156, 491 c.p.c. e articolo 617 c.p.c., comma 1. In particolare, il ricorrente afferma che il Tribunale, una volta accertata la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento, avrebbe errato nel ritenere che la successiva proposizione dell’opposizione abbia avuto effetti sananti ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 3. Sottolinea, a tal fine, che l’atto di pignoramento non era entrato nella sua sfera di conoscibilità, neppure in modo irregolare, e che ne aveva avuto conoscenza solo a seguito di un’ispezione ipotecaria. 1.2 Il motivo è infondato. Questa Corte, intervenendo sul tema dell’efficacia sanante che la proposizione di un’opposizione può avere sui vizi di notifica degli atti esecutivi, ha nettamente distinto il caso del precetto, da quello del pignoramento e degli altri atti espropriativi, rilevando che, essendo differenti le finalità cui tendono i diversi atti, sono del pari differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 3. Pertanto, nel caso del precetto è stata ravvisata la possibilità di sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza dell’atto - di cui la proposizione dell’opposizione è dimostrativa - si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto è quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata Sez. 3, Sentenza numero 24291 del 16/10/2017, Rv. 645837-01 . A contrario, col riferimento al caso dell’omessa notificazione del pignoramento, la cui funzione è - ex latere debitoris - quella di rendere edotto l’esecutato dell’avvio del processo espropriativo, la proposizione dell’opposizione, in quanto indice della conoscenza dell’esecuzione iniziata, dimostra l’avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell’articolo 156 c.p.c., u.c. Sez. 3, Sentenza numero 19498 del 23/08/2013, Rv. 627585-01 Sez. 3, Sentenza numero 24527 del 02/10/2008, Rv. 604734-01 . Difatti, la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l’opposizione ex articolo 617 c.p.c., non possono farsi valere vizi - quale la nullità della notificazione - che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo, in virtù della proposizione dell’opposizione stessa da parte del debitore Sez. 3, Sentenza numero 5906 del 17/03/2006, Rv. 592234-01 . 1.3 Nè può ipotizzarsi che, nel caso in esame, si sia in presenza di una notifica inesistente e quindi insanabile. Anzitutto, questa eventualità non è stata prospettata neppure dal ricorrente. In secondo luogo, l’inesistenza di una notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa Sez. U., Sentenza numero 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603-01 . 1.4 Inoltre, con specifico riferimento ad un asserito vizio di notifica del pignoramento, sanato per la proposizione dell’opposizione, questa Corte ha poi chiarito che la parte che propone ricorso per cassazione ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio del diritto di difesa che ne è derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata Sez. 3, Sentenza numero 26157 del 12/12/2014, Rv. 633693-01 . Nella specie, il ricorrente non ha indicato alcuna specifica attività difensiva il cui compimento sia stato pregiudicato dal vizio di notificazione dell’atto di pignoramento. 1.5 Va quindi affermato il seguente principio di diritto Il vizio di notificazione dell’atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell’opposizione, a meno che l’opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell’espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione Sez. U, Sentenza numero 14916 del 20/07/2016 in ciò distinguendosi dall’atto di precetto, il cui vizio di notificazione invece non è sanato dalla mera proposizione dell’opposizione se, prima che l’intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento Sez. 3, Sentenza numero 24291 del 16/10/2017 . 1.6 In applicazione di tale principio, il motivo in esame è infondato e deve essere rigettato. 2.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione degli articolo 138, 139, 140, 149, 475, 479, 480 e 617 c.p.c La censura si rivolge contro la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non potessero trarsi dai documenti indicazioni idonee a mettere in discussione il profilo della presunzione di conoscibilità da parte del destinatario . Il ricorrente sostiene che il giudice avrebbe malamente esaminato gli esiti documentali della notificazione, essendo rimasto assolutamente incerto se la notifica sia avvenuta ai sensi dell’articolo 140 o dell’articolo 149 c.p.c Comunque, in entrambi i casi la notifica non sarebbe valida, in quanto carente dell’indicazione delle attività svolte dall’agente postale in sede di consegna della cartolina dell’avviso di avvenuto deposito ex articolo 149 c.p.c 2.2 Deve escludersi, diversamente da quanto opina il controricorrente, che in questo caso possa venire il rilievo l’eventuale sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo da cui lo Zi. farebbe discendere la carenza di interesse ad agire del ricorrente . Infatti, per le ragioni precedentemente esplicitate par. 1.2 , la notificazione del titolo esecutivo e del precetto di cui il debitore sia venuto a conoscenza dopo la notificazione del susseguente atto di pignoramento non è suscettibile, neppure in astratto, di sanatoria per raggiungimento dello scopo, atteso che tale scopo è proprio quello di evitare che il creditore sottoponga i beni del debitore a pignoramento. 2.3 Tuttavia, nella parte in cui si pone in dubbio l’iter del processo notificatorio, il ricorrente finisce col prospettare censure in fatto, relative a circostanze il cui accertamento è rimesso in via esclusiva al giudice di merito. In sostanza, il motivo sollecita una rivisitazione dei presupposti fattuali su cui il giudice di prime cure ha, con motivazione ampia ed esaustiva pag. 5-7 , rigettato l’opposizione del debitore. Sotto questo profilo, il motivo in esame è inammissibile. 2.4 Il ricorrente sostiene, inoltre, che il procedimento notificatorio non si sarebbe perfezionato, con specifico riferimento all’indicazione delle attività svolte dall’agente postale in occasione della consegna della cartolina dell’avviso di avvenuto deposito. Per questo verso, la doglianza è infondata in quanto il ricorso non offre alcuno spunto per superare l’orientamento di questa Corte secondo cui, nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, nè che detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo non della conoscenza effettiva, ma della conoscibilità dell’avviso stesso Sez. 6-3, Ordinanza numero 32201 del 12/12/2018, Rv 651828-01 . 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo. Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali Sez. 3, Sentenza numero 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 . P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.