Le Sezioni Unite hanno sancito l'estraneità all'ordinamento dei magistrati onorari.
Con sentenza numero 7099/11 del 29 marzo scorso, le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno precluso ad un vice procuratore onorario la possibilità di essere iscritto direttamente all'albo degli avvocati.Il caso. Dopo che il Consiglio nazionale forense gli aveva negato l'iscrizione al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola, un vice procuratore onorario si è rivolto alle Sezioni Unite della S.C. per far valere le proprie pretese.Questi riteneva possibile, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lett. b , r.d.l. numero 1578/1933, l'iscrizione al suddetto albo in quanto hanno diritto ad essere iscritti coloro che per almeno 5 anni siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa .Il ricorrente lamenta, inoltre, la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 Cost. visto che ai magistrati onorari vengono attribuite le medesime funzioni dei magistrati ordinari.Le due carriere non sono equiparabili. La sentenza sottolinea, come la stessa Corte aveva già enunciato Cass. nnumero 8737/2008 e 4905/1997 , che i magistrati onorari nominati in base alla legge sull'ordinamento giudiziario come previsto dal secondo comma dell'articolo 106 Cost., non sono equiparabili a quelli dell'ordine giudiziario ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati.Vero è che i magistrati onorari vengono incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione della giustizia assicurando loro una posizione di indipendenza, ma restano comunque estranei all'amministrazione della giustizia articolo 108 Cost. .Il ricorso è manifestamente infondato. La Suprema Corte ha evidenziato che i magistrati onorari vengono nominati, mentre per quelli ordinari è previsto un concorso pubblico di accesso che assicura un accertamento della capacità professionale del soggetto che chiede l'iscrizione, analoga a quella di chi partecipa all'esame di concorso per la professione di avvocato.Di conseguenza, per i giudici onorari è riconosciuta, dall'ordinamento giudiziario, solo una appartenenza funzionale allo stesso articolo 4, comma 2, r.d. numero 12/1941 deve negarsi che abbiano il medesimo titolo dei giudici togati alla iscrizione all'albo degli avvocati.Per queste ragioni il ricorso viene rigettato e le spese poste a carico del ricorrente.