Pubblico impiego, ecco come cambiano i controlli sulle assenze per malattia

di Raffaele Squeglia

di Raffaele SquegliaIl D.L. 6 luglio 2011 numero 98 ha nuovamente modificato le regole sul controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici. Il principio ispiratore del provvedimento di urgenza presentato dal ministro Tremonti - il contenimento della spesa pubblica - ha indotto a circoscrivere l'ipotesi obbligatoria di controllo al caso in cui il primo giorno di malattia si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.La nuova disposizione ha, inoltre, stabilito che l'assenza al controllo medico fiscale è giustificata dalla sottoposizione a visite mediche, da svolgersi nelle fasce orarie di reperibilità, purché l'amministrazione ne sia preavvertita a cura del dipendente.E' stato, infine, previsto che, l'assenza per sottoporsi a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, è giustificata con la presentazione dell'attestazione da parte del medico o della struttura interessata, anche privata. Scopo dell'intervento normativo. Nell'ambito delle verifiche dei controlli medico fiscali, se per un verso emerge l'esigenza di reprimere il fenomeno dell'assenteismo nel settore della pubblica amministrazione, non è da meno la necessità del contenimento dei costi, comunque sopportati dall'apparato pubblico, legati all'attività di controllo.Nel contemperamento dei contrapposti interessi si muove la novella che, rispetto alla precedente stesura del comma 5, ha ridotto l'obbligo del controllo al caso in cui la prima giornata di malattia si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, in situazioni nelle quali il legislatore ha ipotizzato possano verificarsi assenze per infermità non genuine. La modifica introdotta si evidenzia dal confronto del testo della disposizione introdotta dall'articolo 16 comma 9 del D.L. numero 98/2011 con quello del previgente comma 5, per il quale l'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative .Quali parametri per disporre controlli dell'ente al di fuori delle ipotesi obbligatorie? Elemento di radicale novità è dato dall'espressa previsione, nel primo periodo del comma 5, dei parametri cui l'amministrazione deve ricorrere per valutare l'opportunità di disporre il controllo al di fuori dell'ipotesi obbligatoria un elemento soggettivo, riguardante il singolo dipendente, la sua condotta complessiva per altro verso un elemento di carattere oggettivo, relativo agli oneri connessi all'effettuazione della visita di controllo.E' auspicabile che, nell'interpretare la nozione di condotta complessiva, l'amministrazione fissi dei criteri obiettivi cui attenersi, quali ad esempio la valutazione del comportamento del dipendente nelle precedenti occasioni d'infermità, come pure il curriculum disciplinare, in cui potrebbe essere dirimente la ricorrenza di sanzioni irrogate per la violazione delle disposizioni in tema di assenza per malattia.La giustifica dell'assenza al controllo. Il dipendente che chiede di allontanarsi dal proprio domicilio nel caso di infermità deve, oltre a preavvisare l'ente, presentare a richiesta documenti giustificativi dell'impedimento, che può consistere in visite mediche, anche specialistiche, come ogni altro giustificato motivo, parimenti da documentare per iscritto. Anche in tale ultimo caso sarebbe oltremodo opportuno che l'amministrazione ne disciplinasse i casi almeno per grandi linee, onde evitare abusi e disparità di trattamento tra i richiedenti.L'assenza per sottoporsi a visite ed esami diagnostici basta l'attestazione. Con il comma 5 ter, il legislatore ha regolato l'ipotesi dell'assenza per malattia nel caso di effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, chiarendo che in tal caso l'assenza è giustificata con la presentazione dell'attestazione da parte del medico o della struttura interessata la previsione de quo dovrebbe aver chiarito che, nell'ipotesi, non è dovuta la verifica attraverso controllo medico fiscale, aspetto che già era stato oggetto di attenzione del Dipartimento Funzione Pubblica circolare numero 8/2008 .