SCIA e tutela del terzo: dalla semplificazione alla liberalizzazione, alla “complicazione”

Strumento di semplificazione o di liberalizzazione, natura giuridica, tutela del terzo questi gli spinosi interrogativi che, intrecciandosi, hanno addensato una fitta coltre di nebbia dapprima intorno alla DIA e, quindi, intorno alla SCIA, rendendo auspicabile un intervento del legislatore che, in nome della certezza del diritto, riportasse la luce sul già arduo sentiero dell’esegesi dell’articolo 19 della l. 7 agosto 1990, numero 241. E così è stato.

Smentendo la tesi avallata di recente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il legislatore ha preso posizione sulle cennate problematiche, ma non ha fugato ogni dubbio al riguardo la soluzione sposata dal d.l. numero 138/2011, infatti, pone ancora rilevanti problemi di coordinamento con consolidati principi del diritto amministrativo, impedendo di porre la parole fine al tormentato dibattito intorno all’istituto in commento. Annullamento e revoca. Il primo dilemma esegetico che la nuova disciplina in materia di SCIA pone, infatti, è quello di comprendere la ragione per la quale il legislatore non abbia cancellato da essa il riferimento al potere di annullamento e di revoca l’annullamento e la revoca, infatti, presuppongono un provvedimento da annullare o revocare che, nella fattispecie che ci occupa inutile decorso del termine senza che la p.A. abbia inibito al segnalante l’attività non v’è per espressa previsione legislativa. Quale, dunque, il senso del richiamo ai poteri di autotutela? L’unico modo per dare un senso a tale apparente contraddizione è quello di intendere tale riferimento non alla stregua di un rinvio al potere di annullamento o di revoca, ma come rinvio ai presupposti per l’annullamento o per la revoca. In altri termini, è come se la norma avesse inteso il termine per l’esercizio del potere inibitorio - ripristinatorio quale termine perentorio, decorso inutilmente il quale siffatto potere sarà esercitabile solo se, oltre all’illegittimità dell’intervento intrapreso in forza di scia, ricorrano anche i presupposti per l’esercizio del potere di revoca o di annullamento d’ufficio, di cui la p.A. dovrà dare contezza in sede motivazionale quali, ad esempio, ragionevolezza del termine entro il quale è sopraggiunta la determinazione in via di autotutela, interesse pubblico attuale, contemperamento degli interessi in gioco . Tutela del terzo. Il secondo interrogativo che la novella suscita concerne i poteri che il terzo dovrà sollecitare prima di poter adire il giudice amministrativo mediante l’azione contro il silenzio, allorchè sia già decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio da parte della p.A Dal momento che, infatti, l’articolo 19 della l. numero 241/1990 prevede, quale regola generale, l’estinzione del potere inibitorio-ripristinatorio per effetto del decorso del termine assegnato alla p.A. per le verifiche – fermo restando «il potere [] di assumere determinazioni in via di autotutela» - è di tutta evidenza che, in linea di principio, una volta decorso il ridetto termine, il privato non potrà che sollecitare il solo potere di autotutela ed il g.a. dovrà condannare la p.A. ad assumere quelle determinazioni in via di autotutela cui allude la prima parte del terzo comma dell’articolo 19. Tale soluzione desta, tuttavia, nell’interprete una perplessità. Costituisce, infatti, principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello alla stregua del quale l’istanza del cittadino volta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela non è idonea a generare par la p.A. un obbligo di provvedere, dal momento che tale potere è per definizione discrezionale nell’anumero Dal momento che, tuttavia, il dato normativo è inequivoco nel prevedere la consumazione del potere inibitorio dell’Amministrazione competente per effetto del decorso del termine e che non è certo ipotizzabile una «rimessione in termini» della stessa per effetto dell’istanza sollecitatoria del privato, non rimane che constatare che il complesso meccanismo di tutela del terzo a fronte della presentazione della scia apprestato dal legislatore postuli una forma del tutto nuova di «autotutela vincolata» in altri termini, nel caso di scia, allorchè il ridetto potere inibitorio si sia estinto a causa dell’inerzia della p.A. protrattasi per tutta la durata del suddetto termine, l’istanza del terzo leso volta a sollecitare quelle determinazioni in via di autotutela cui allude il terzo comma dell’articolo 19 della l. numero 241/1990 genera un vero e proprio obbligo di provvedere, quantomeno nel più limitato senso di obbligo di avviare un procedimento preordinato ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela e destinato a concludersi con un provvedimento espresso di accoglimento o meno dell’istanza.

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