Con la circolare numero 140 del 14 dicembre 2012 l’Inps ha illustrato l’ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione per il finanziamento della Assicurazione Sociale per l’Impiego, recentemente introdotta dalla riforma Fornero.
Che cos’è l’ASpI. Tra le novità adottate dalla l. numero 92/2012 è prevista infatti l’istituzione a partire dal 1° gennaio 2013 dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego ASpI , che ha la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione. Tale nuova assicurazione è destinata a sostituire la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria e si caratterizza per l’ampliamento delle categorie di soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive. Beneficiari ed esclusi. In base all’articolo 2, comma 2, della legge di riforma sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa impiegati in cooperative di produzione e lavoro, della piccola pesca marittima o delle acque interne di cui alla l. numero 250/1958 che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata ex articolo 1, comma 3, l. numero 142/2001. Tra le categorie escluse si segnalano invece i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. numero 165/2001 i giornalisti professionisti o pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. Finanziamento il contributo ordinario. Per il finanziamento dell’assicurazione, la normativa prevede varie tipologie di contribuzioni, a partire dal contributo ordinario dell’1,31% sulla retribuzione imponibile. L’articolo 2, comma 25, della legge numero 92/2012 stabilisce infatti che, con effetto sui periodi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità erogate dalla nuova assicurazione concorrono i contributi di cui agli articolo 12, comma 6, e 28, comma 1, della l. numero 160/1975. Tali norme determinavano, rispettivamente, l’aliquota del contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria 1,30% della retribuzione imponibile , nonché la percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione DS 0,01% della retribuzione imponibile . L’aliquota contributiva così ottenuta, pari all’1,31%, deve essere incrementata anche del contributo dello 0,30% ex articolo 25, l. numero 845/1978, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ovvero devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia e del Lavoro. In conclusione, tenuto conto di tutte le disposizioni citate, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all’1,61% 1,31% + 0,30% della retribuzione imponibile. Analogamente, la misura della contribuzione ASpI per gli apprendisti sarà pari all’1,61%, come avviene per gli altri lavoratori dipendenti. La contribuzione addizionale. La l. numero 92/2012 introduce poi a decorrere dal 1° gennaio 2013 un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro pari all’1,40% della retribuzione con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. In questo caso l’ammontare complessivamente dovuto per l’ ASpI raggiungerà pertanto una misura pari al 3,01% 1,61% + 1,40% della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali riduzioni del contributo di cui al comma 25 1,31% . Tale contributo non è dovuto con riferimento a queste categorie lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti lavoratori impiegati a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. numero 1525/1963 apprendisti lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Al fine di incentivare le stabilizzazioni dei lavoratori, i datori di lavoro che alla scadenza trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato possono recuperare il contributo dell’1,40% per un massimo di sei mesi. Contributo per interruzione del rapporto di lavoro non per dimissioni . Un’ulteriore tipologia di contributo destinato al finanziamento dell’ASpI è disciplinata dall’articolo 2, commi 31 – 35, della legge di riforma in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo in oggetto non è invece dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in applicazione di clausole sociali oppure di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
TP_LAV_circ140INPS