La sentenza penale di patteggiamento costituisce elemento di prova in sede civile

La sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come una condanna, presuppone un'ammissione di colpevolezza.

Con la pronuncia numero 1898/11 del 30 maggio, il Tribunale di Firenze conferma che la sentenza penale di patteggiamento può essere equiparata a una sentenza di condanna, ai fini dell'accertamento della responsabilità in sede civile, e costituisce, quindi, un importante elemento di prova.Il caso. Durante una partita di calcio alcuni carabinieri venivano aggrediti da un gruppo di tifosi e subivano gravi lesioni che li costringevano ad assentarsi dal lavoro. Gli aggressori venivano sottoposti a procedimento penale e patteggiavano la pena ex articolo 444 c.p.p. Il Ministero della Difesa conveniva in giudizio gli aggressori in sede civile, per vederli condannare al risarcimento dei danni consistenti negli emolumenti corrisposti durante l'assenza dal servizio dei carabinieri. I convenuti resistevano eccependo l'inidoneità probatoria nel giudizio civile delle sentenze penali emesse a seguito di patteggiamento.La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia probatoria. Il Tribunale di Firenze, con la pronuncia in esame, richiama un orientamento ormai consolidato che riconosce efficacia probatoria delle sentenze penali ex articolo 444 e 445 c.p.p. nel giudizio civile pur non potendosi configurare come sentenze di condanna, infatti, sono a queste equiparabili nel giudizio civile, in quanto esonerano l'accusa dall'onere della prova. È uno degli elementi di prova a disposizione del giudice. Il Tribunale precisa che il Giudice di merito non può fondare la propria decisione in tema di responsabilità aquiliana esclusivamente sulla sentenza penale di patteggiamento, ma è tenuto pur sempre a dare una propria valutazione dei fatti rilevanti, tenendo presente che per l'accertamento della responsabilità possono rilevare gravi, precisi e concordanti elementi di prova indiziaria vige, infatti, il principio di acquisizione secondo cui le risultanze istruttorie concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice. Inoltre, ove questi intenda disconoscere l'efficacia probatoria di detta sentenza, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua inesistente responsabilità e il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione, concedendo il patteggiamento.Il patteggiamento costituisce un'ammissione di colpevolezza. Secondo il Tribunale la sentenza ex articolo 444 c.p.p. costituisce un'ammissione di colpevolezza, in quanto è l'imputato stesso a chiedere l'applicazione a suo carico di una pena di conseguenza, la mancata dimostrazione, da parte dello stesso imputato-convenuto, dell'esistenza di gravi ragioni che lo hanno condotto a quella scelta costituisce un ulteriore corposo indizio che rafforza la sua ammissione di colpevolezza.Nel caso di specie, i convenuti non hanno fornito alcuna valida spiegazione dei motivi che li avrebbero indotti a chiedere l'applicazione di una pena riconoscendo una responsabilità insussistente. Né, d'altronde, hanno mai negato di aver preso parte ai tafferugli con le forze dell'ordine.Sussiste la responsabilità civile. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha riconosciuto sussistere la responsabilità civile, ex articolo 2043 c.c., dei convenuti e li ha, pertanto, condannati al risarcimento dei danni.