L’esposizione sommaria dei motivi di ricorso non può essere costituita dalla mera riproduzione degli atti processuali.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 18137/12, depositata il 22 ottobre. Il caso. Un ricorrente in Cassazione presenta, quale esposizione sommaria dei fatti della causa, le riproduzioni della sentenza di primo grado e di appello, nonché delle copie fotostatiche di altri documenti processuali. La riproduzione non basta. Gli Ermellini, nel solco di una consolidata giurisprudenza, ribadiscono che riprodurre pedissequamente gli atti processuali è superfluo, in quanto non è richiesto un resoconto di tutti i momenti della vicenda processuale. In questo modo, inoltre, non viene soddisfatta la necessità della sintetica esposizione dei fatti, perché una tale strutturazione del ricorso costringe la Corte a leggere tutti gli atti per poi selezionare quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi dello stesso. Pertanto, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 4 – 22 ottobre 2012, numero 18137 Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. La s.p.a. Finanziaria San Carlo, già s.p.a. Rodriguez Finleasing, ha proposto ricorso per cassazione contro S.D. avverso la sentenza del 7 aprile 2010, con la quale la Corte d'Appello di Messina ha parzialmente accolto l'appello proposto dallo S. avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Messina. p.1.1. Al ricorso ha resistito con controricorso lo S. . p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all'articolo 380 bis c.p.c., atteso che la Corte ha già deciso ricorsi basati su motivi analoghi a quelli che essi propongono, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all'avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte. Parte resistente ha depositato memoria. Considerato quanto segue p.1. Nella relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni “[ ] p.2. 11 ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all'articolo 380 bis c.p.c., in quanto appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all'articolo 366 numero 3 c.p.c Infatti, la sua struttura, per quanto concerne l'esposizione sommaria dei fatti della causa si articola a con la riproduzione in copia fotostatica del ricorso per decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto dalla allora s.p.a. Rodriguez Finleasing, del decreto emesso in calce ad esso, del conseguente precetto, ivi compresi gli avvisi relativi alla sua notificazione b con un intervallo esplicativo di una pagina e mezza, cui segue la riproduzione in copia fotostatica della citazione in opposizione al decreto, ivi compresa la relata di notifica, e, quindi, la riproduzione alla stesa maniera della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta c con successive sei righe alle quali segue la riproduzione della sentenza di primo grado e, quindi, quella della citazione in appello dello S. e della compresa di costituzione in quel grado della società appellata d con la successiva riproduzione della sentenza d'appello. p.2.1. Ora, anche recentemente, nel solco di una pregressa consolidata giurisprudenza, simili forme di adempimento dell'onere di cui all'articolo 366 numero 3 c.p.c. sono state ritenute inidonee allo scopo da Cass. sez. unumero numero 5698 del 2012, secondo la quale In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'articolo 366, numero 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto anche quello di cui non occorre sia informata , la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. In base a tale principio di diritto il ricorso appare inammissibile. p.2.2. Per mera completezza e ad abundantiam si rileva che i tre motivi su cui si fonda il ricorso sono anche irrispettosi del requisito di cui al numero 6 del'articolo 366 numero 6 c.p.c. e del tutto generici”. p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione alle quali nulla è necessario aggiungere. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione del d.m. numero 140 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilaquattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.