Quando procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall'unità immobiliare in questione oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l'unità immobiliare.
Nel primo caso, l'Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente. L’Agenzia del territorio deve sempre comunicare e specificare le ragioni per le quali ha modificato il classamento catastale dell'immobile del contribuente. Il difetto di sopralluogo e di motivazione rende illegittima attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad una unità immobiliare a destinazione ordinaria. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 17122 dell’8 ottobre 2012. Il caso. Il giudice del gravame ha rigettato l’appello dell’ufficio e confermato l'annullamento, per difetto di sopralluogo e motivazione, della variazione di classamento catastale con innalzamento della rendita riguardo a cespite appartenente due contribuenti. Il giudice di legittimità, con la sentenza in commento, ha disatteso il precedente orientamento secondo cui «La revisione delle rendite catastali urbane, in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa visita - sopralluogo dell'ufficio non essendo condizionata, ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale l'avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all'obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale u.t.e. , trattandosi di dati, sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi». In particolare, la suprema Corte ha rigettato per infondatezza il ricorso del Fisco sulla base dell’ultimo approdo giurisprudenziale secondo cui «quando procede all'attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio, a pena di nullità del provvedimento per difetto di motivazione, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall'unità immobiliare in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unità immobiliare. L'Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Il contribuente deve poter conoscere i motivi che spingono al nuovo classamento. Tali specificazioni e indicazioni, infatti, sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere i presupposti del riclassamento, di valutare l'opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento e di approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nonché per impedire all'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 luglio – 8 ottobre 2012, numero 17122 Presidente Merone – Relatore Cirillo Svolgimento del processo - Motivi della decisione La Corte ritenuto che, a sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione Con atto del 18 ottobre 2010 l'Agenzia del territorio propone ricorso per cassazione, affidato a due mezzi, avverso la sentenza della CTR - Campania che, in data 14 ottobre 2009, ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento, per difetto di sopralluogo e motivazione, della variazione di classamento catastale con innalzamento della rendita riguardo a cespite appartenente a R.I. e A I contribuenti non spiegano attività difensiva. La ricorrente denuncia, con il primo mezzo, violazione del D.P.R. numero 1142 del 1949, articolo 11, comma 1 , D.M. numero 701 del 1994 articolo 1, comma 2 , D.L. numero 853 del 1984 articolo 4, comma 21 , D.L. numero 70 del 1988 articolo 11, comma 1 mentre, con il secondo, denunzia violazione della L. numero 212 del 2000, articolo 7 e dei principi afferenti la motivazione degli atti catastali. Entrambi i mezzi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. Infatti, va data continuità a Cassazione civile sez. trib., 30 giugno 2011 numero 14379 e 3 novembre 2000 numero 22313, secondo cui i La revisione delle rendite catastali urbane, in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa visita - sopralluogo dell'ufficio non essendo condizionata, ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale. Ne consegue che la motivazione dell'atto di riclassamento può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio, avendo l'esclusiva funzione di de limita ve l'ambito delle ragioni adducibili da esso nella successiva fase contenziosa nella quale al contribuente è consentito di esercitare il proprio diritto di difesa e di richiedere la verifica dell'effettiva corrertela dei parametri posti a base della riclassificazione eseguita. Tuttavia l'accertamento contenzioso non avrà ad oggetto l'idoneità della motivazione ma il merito della controversia, ii in tema d'imposta sui fabbricati, l'avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all'obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale u.t.e. , trattandosi di dati, sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi in senso conforme cfr. Cass. 1 luglio 2004 numero 12068 . Dagli enunciati principi di diritto si è, invece, discostato il giudice d'appello, così incorrendo nelle denunciate violazioni di legge. Conseguentemente il ricorso può essere deciso m camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., comma 1 . Rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e noti turata all'unica parte costituita osservato che la Sezione Tributaria di questa Corte, con recentissimo revirement contenuto nella Sent. Nr. 9629 del 13 giugno 2012, ha enunciato il seguente principio di diritto Quando procede all'atnbuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni, specifiche subite dalla unità immobiliare in questione oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l'unità immobiliare. Nel primo caso, l'Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare Patto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi, alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano rendendo così possibile la conoscenza dei. presupposti del riclassamento da parte del contribuente rilevato che, con numerose ordinanze del 21 giugno 2012, pure la sottosezione tributaria della Sesta Sezione di questa Corte ha conformemente modificato, il proprio orientamento sulla questione, costituente il nucleo logico-giuridico anche della presente vertenza, ricollegandosi espressamente alla Sent. numero 9629 del 13 giugno 2012 atteso che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo il riesame della normativa di settore L. numero 311 del 2004, articolo 1, commi 335 e 336 D.P.R. numero 138 del 1998, articolo 4 D.P.R. numero 1142 del 1949, articolo 9 e 61 compiuto negli ultimi approdi giurisprudenziali, rapidamente consolidatisi, ritiene che ricorra l'ipotesi dell'infondatezza del ricorso, dovendosi così modificare le conclusioni rassegnate nella relazione iniziale considerato, infatti, che la sentenza d'appello ha tratto dall'assoluta genericità dell'atto impugnato conseguenze non difformi dall'orientamento di legittimità da ultimo affermatosi, il che assorbe ogni questione anche riguardo all'omesso sopralluogo considerato, infine, che nessuna regolamentazione delle spese va adottata in assenza di attività difensiva delle parte contribuente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.