Allevamento per cani non in regola: il Testo Unico per l’edilizia prevede sanzioni, ma la disciplina amministrativa salva la proprietaria

Se da un lato l’allevamento per gli amici a quattro zampe non rientra nel novero di “attività agricola” e necessita di dovute autorizzazioni ex d.p.r. numero 380/2011, dall’altro la disciplina di un parco naturale potrebbe riqualificare correttamente la struttura.

Lo ha spiegato la Cassazione Penale sentenza numero 38123 del 2 ottobre 2012 , passando al vaglio la Legge Regionale Toscana e la deliberazione di un Comune in tema di effettuazione di intereventi all’esterno di aree naturali protette. Il nulla osta dov’è? La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della statuizione di primo grado, riduceva a un mese di reclusione più ammenda la pena inflitta a una donna in ordine al reato previsto dall’articolo 44 d.p.r. numero 380/2001, disciplinante la materia dell’edilizia e le relative sanzioni penali. La realizzazione di numerose cucce e di strutture di supporto in area agricola è attività che necessità di preventiva autorizzazione. E non è stata neppure data comunicazione al Comune. Premesso che l’attività di ricovero di cani abbandonati in attesa di loro ricoloccazione non può essere fatta rientra nel novero dell’agricoltura, la Corte di Appello osservava che le dimensioni non esigue dell’intervento e l’assenza di qualsiasi collegamento con un attività di impresa agricola conferivano alla condotta una rilevanza autonoma. In ogni caso comunque non si poteva fare riferimento al concetto di “annessi agricoli” ex articolo 6 del Regolamento di attuazione della Legge regionale Toscana, per i quali occorre un’apposita comunicazione all’ente Comunale. Omissione del giudice di merito. Bocciata l’assimilazione – proposta dalla ricorrente – di un ricovero per animali alla realizzazione di strutture destinate all’allevamento, la Suprema Corte abbraccia l’altra doglianza. La sentenza impugnata ha infatti omesso di considerare la disciplina amministrativa del Parco della Piana e le indicazioni fornite dalla deliberazione del Comune di Sesto Fiorentino in ordine agli interventi consentiti nel Parco suddetto. Nel novero è citata l’effettuazione di opere di «riqualificazione, adeguamento e realizzazione di strutture adibite ad allevamento e custodia dei cani, all’esterno delle aree naturali protette». Sarà compito del giudice del rinvio verificare la consonanza della struttura di ricovero per i migliori amici dell’uomo con la disciplina amministrativa locale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 giugno – 2 ottobre 2012, numero 38123 Presidente Mannino – Relatore Marini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/12/2009 il Tribunale di Firenze ha condannato la sig.ra D. , previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, e di quella prevista dall'articolo 62, numero 4 cod. penumero , alla pena di tre mesi di arresto e 3.000,00 Euro di ammenda in ordine al reato previsto dall'articolo 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380, come accertato il 25/9/2007. 2. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato il giudizio di responsabilità penale, ritenendo che la realizzazione di numerose cucce e di strutture di supporto in area agricola resti attività che necessita di preventiva autorizzazione. Premesso che l'attività di ricovero di cani abbandonati in attesa di loro ricollocazione non può essere qualificata attività agricola, la Corte di appello osserva che le dimensioni dell'intervento due file di ricoveri di dimensioni di 45 per 10 metri ciascuna e l'assenza di qualsiasi collegamento con una attività di impresa agricola conferiscono alla condotta una rilevanza autonoma e che in ogni caso non può farsi riferimento al concetto di annessi agricoli ex articolo 6 del Regolamento di attuazione della legge regionale Toscana, numero 1 del 2005 DPGR 9/2/2007, numero 5 , per i quali occorre comunque una comunicazione all'ente comunale, che nella specie non è stata effettuata, in quanto non si è in presenza di opere precarie né facilmente rimuovigli, ma di opere aventi carattere di stabilità e un rilevante impatto sul territorio ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380. 3. Avverso tale decisione la sig.ra D. ha presentato ricorso personalmente, lamentando 1. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero in relazione all'articolo 41, comma 8, della legge Regione Toscana numero 1 del 2005 che consente di attribuire destinazione agricola a interventi relativi al ricovero di animali in area agricola, interventi che per loro natura debbono essere effettuati in zona lontana da insediamenti abitativi e risultano pienamente compatibili con la destinazione non residenziale dell'area stessa 2. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero e vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 6O6, lett. e cod. proc. penumero per omessa applicazione degli artt.41, comma 8, e 78, lett. b delle citata legge regionale in quanto le opere non comportano alcuna modificazione dello stato dei luoghi e hanno carattere precario dal momento che sono destinate a restare in vita fino a quando il Comune non metterà a disposizione un soluzione definitiva. 4. Con memoria depositata in data 9/5/2012 la ricorrente ha richiamato il contenuto del ricorso e trascritto il testo delle disposizioni normative applicabili al caso in esame. Considerato in diritto 1. La Corte ritiene in via preliminare che la ricorrente invochi in maniera infondata la disciplina regionale, e in particolare l'articolo 41 della legge Regione Toscana numero 1 del 3/1/2005, con riferimento alla disciplina delle attività agricole, posto che la realizzazione di un ricovero per animali non può essere in alcun modo parificato alla realizzazione di strutture destinate alle attività di allevamento, addestramento e selezione delle razze canine, che sole possono essere ricomprese fra le attività imprenditoriali agricole . 2. Ritiene, invece, la Corte che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare la rilevanza della disciplina amministrativa concernente il Parco della Piana e, in particolare, della disciplina che deriva dalla deliberazione 22/11/2005 del Comune di Sesto Fiorentino e dal contenuto del relativo articolo 12 in ordine agli interventi consentiti nel parco. Tale ultima disposizione consente, infatti al comma 4, coi limiti fissati dal successivo comma 5, l'effettuazione di interventi di riqualificazione, adeguamento e realizzazione di strutture adibite ad allevamento e custodia dei cani, all'esterno delle aree naturali protette . 3. La verifica della compatibilità delle strutture realizzate e gestite dalla ricorrente con tale disciplina non risulta essere stata effettuata e la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata sul punto con rinvio al giudice di appello per un nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.