Regolamento di competenza e azione di adempimento nel correttivo del processo amministrativo

Come abbiamo anticipato il d.lgs. 160/2012 ha apportato nuove e ulteriori disposizioni correttive ed integrative al codice del processo amministrativo come, del resto, era previsto dalla stessa legge delega che consentiva proprio di apportare nei successivi due anni dall’approvazione del Codice modifiche che si fossero rese necessarie ed opportune in base all'applicazione pratica. Particolarmente importanti il gruppo di modifiche sulla «competenza» e sull’azione di «condanna» rispetto alle quali dedichiamo uno specifico approfondimento.

La verifica della competenza. Iniziamo, quindi, dalle regole di competenza ed in particolare dal labor limae del legislatore per raggiungere l’obiettivo da tempo perseguito di evitare e scoraggiare il più possibile il forum shopping delle parti specialmente in materia cautelare. Orbene, il legislatore riafferma chiaramente che sia la competenza territoriale inderogabile articolo 13 e la competenza funzionale inderogabile articolo 14 «è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari» olim era l’articolo 16, primo comma stesso testo . Peraltro, in sede cautelare, il giudice d’appello può anche rilevare d’ufficio il difetto di competenza del tribunale di primo grado adito per la misura cautelare e che magari l’ha già concessa come prevede l’articolo 62 CPA si tratta, quindi, di un rafforzamento già previsto del rispetto delle regole di competenza rispetto al giudizio ordinario dove la questione di competenza può essere devoluta al giudice di appello soltanto con uno specifico motivo di impugnazione ad opera delle parti articolo 15, comma 1, seconda frase CPA . Nel giudizio non cautelare, invece, ai sensi dell’articolo 15 primo comma, prima frase - oggi precisata sul modello dell’articolo 37 c.p.c. in materia di giurisdizione come interpretato dalla giurisprudenza - «il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non e' decisa in primo grado” e può essere eccepito dalla parte entro il termine per la costituzione in giudizio. Viene anche rafforzata la doverosità della verifica della competenza da parte del giudice cautelare dal momento che l’articolo 15 proprio sul rilievo dell’incompetenza al comma 2 stabilisce che «in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa». Ecco, poi, che il d.lgs. ridisegna l’articolo 16 intitolandolo al regolamento di competenza che, però, è soltanto un mezzo di impugnazione. È importante sottolineare che la pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Molto importante, poi, la precisazione sui termini del regolamento di competenza il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed e' depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Da quanto precede risulta agevole la constatazione che il regolamento preventivo di competenza olim previsto dall’articolo 15, comma 2 CPA è scomparso laddove dovesse sorgere una questione di competenza il presidente fisserà la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza articolo 15, comma 3 CPA . Pluralità di atti e competenza territoriale. Per completezza richiamiamo, infine, la norma chiave in base al quale la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere «attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti», salvo che si tratti di atti normativi o generali. La condanna dell’amministrazione all’emanazione del provvedimento. Con l’articolo 1 lett. e d.lgs. il legislatore torna ancora una volta sul potere del giudice di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio anche quando eventualmente è mancato illegittimamente un atto. Potremmo parlare a questo proposito come di una never ending story dal momento che il tema è strettamente connesso con la mancata introduzione nel codice dell’azione generale di adempimento nei confronti della pubblica amministrazione. Ebbene, secondo il testo originario del CPA una species di azione di adempimento era quella che poteva essere esercitata a fronte del silenzio della pubblica amministrazione ma soltanto quando - precisava il codice - si tratta di «attività vincolata» o quando «risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione». Orbene, la modifica introdotta oggi dal d.lgs. correttivo limita l’azione di cui parliamo dal punto di vista temporale ed infatti - sempre rimanendo fermi i limiti di cui al comma 3 dell’articolo 31 - «l'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio». Sentenza digitale. Particolarmente interessante l’aggiunta apportata all’articolo 136 CPA dal momento che afferma chiaramente che tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale così eliminando ogni dubbio sulla possibilità - ormai risalente al 1997 per tutti gli atti di diritto privato ivi compresi quelli amministrativi - di avere anche sentenze amministrative che «nascono» digitali. Criteri per il calendario delle udienze. Viene, poi, precisato legislativamente che il calendario delle udienze che dovranno essere predisposti all'inizio di ogni anno dai presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali, dovranno essere redatti «in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa». Adeguamenti «formali». Da ultimo, un cenno agli adeguamenti che potremmo chiamare formali relativi alle disposizioni di abrogazione di leggi contenute nell’Allegato 4. E così il decreto legislativo abroga il numero 19 del comma 1 dell’articolo 4 che aveva abrogato alcune norme in materia di procedimento sanzionatorio previste dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria. Norma abrogante ma oggi abrogata in uno con gli articolo 133 e 135 CPA peraltro già oggetto della sentenza di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale numero 162 del 2012 ed infatti, la Corte ha ritenuto che attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, e con cognizione estesa al merito , il legislatore delegato non ha tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto che riconosceva la giurisdizione del giudice ordinario. Viene, infine, modificato il comma 6- bis della legge 225 del 1992 istituzione del servizio nazionale della Protezione civile prevedendosi ora più compiutamente rispetto a prima che «la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo».