Il pericolo deve essere attuale, quindi circoscritto nel tempo e nello spazio. Per questo non può invocarsi la scriminante dello stato di necessità se l’occupazione della casa cantoniera è avvenuta per far fronte ad esigenze abitative.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 24432/13, depositata lo scorso 5 giugno. Il caso. Invasione al fine di occupare e danneggiamento di appartamento della casa cantoniera in una località in provincia di Foggia, questa è l’accusa mossa a 3 persone, un uomo e 2 donne, scriminata, secondo il Giudice di Pace, dall’aver agito in stato di necessità articolo 54 c.p. . Non sono dello stesso avviso la parte civile ANAS e il Procuratore Generale, che propongono ricorso per cassazione. Ricorso che porta all’annullamento, con rinvio per nuovo giudizio, della sentenza impugnata. Il pericolo deve essere attuale La Cassazione ha dunque avuto modo di ribadire che «per la configurabilità dello stato di necessità» – la cui prova spetta all’imputato che la invoca – «occorre che il pericolo sia “attuale”» e che si tratti di un danno grave alla persona. Tuttavia, l’esigenza dell’agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi non configura di certo lo stato di necessità disciplinato dall’articolo 54 c.p non permanente. Questo perché – chiariscono ancora gli Ermellini – il pericolo deve essere imminente e, quindi, «individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio».
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 maggio – 5 giugno 2013, numero 24432 Presidente Petti – Relatore Casucci Ritenuto in fatto Con sentenza in data 5 giugno 2012, il Giudice di Pace di Bovino assolveva C.A., C.G. e I.M.C. dai delitti di cui agli articolo 110, 633 e 635 cod. penumero invasione al fine di occupare e danneggiamento di appartamento della casa cantoniera in località Giardinetto di omissis in data omissis per avere agito in stato di necessità a norma dell'articolo 54 cod. penumero Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi 1 la parte civile ANAS s.p.a., mezzo del difensore e procuratore speciale, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione dell'articolo 54 cod. penumero per insussistenza dell'attualità del pericolo, trattandosi di situazione non contingente tale quindi da comprimere in maniera non consentita alla luce dell'articolo 42 Cost. il diritto di proprietà 2 il Procuratore Generale della Repubblica, che ne ha chiesto l’annullamento per ragioni analoghe a quelle svolte dalla parte civile. Considerato in diritto I ricorsi sono fondati. Va ribadito che l’occupazione arbitraria di un immobile rientra nella previsione dell'articolo 54 cod. penumero solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi Cass. Sez. 2, 21.12.2011-1.2.2012 numero 4292 ed invero si è stabilito che e il Collegio condivide l'articolo 54 c.p. stabilisce che, “per la configurabilità dello stato di necessità la cui prova spetta all'imputato che la invoca , occorre che il pericolo sia attuale. Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius - al fine di evitare un danno grave alla persona - il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio Cass. 3310/1981 riv 148374 . L'attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo. Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto. Invero, il pericolo non sarebbe più attuale rectius imminente bensì permanente proprio perché l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona - necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo. Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 54 c.p. alla luce dell'articolo 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv. 237305 Cass. 7183/2008 riv. 239447. Quanto appena detto, porta, pertanto a ritenere che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa”. La sentenza deve essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Bovino che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, proceda a nuovo giudizio, attenendosi al principio di diritto enunciato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Bovino per nuovo giudizio.