Azzerata la linea tracciata dal Giudice di pace, accolta la richiesta dei due automobilisti coinvolti di risarcimento dei danni. Decisivo l’accertamento compiuto dagli agenti della polizia stradale, anche a posteriori, sul malfunzionamento dell’impianto semaforico. A pagare i danni dovranno essere, a braccetto, Comune e ditta a cui è stata affidata la manutenzione dell’impianto.
Semaforo completamente in tilt ‘verde’ per entrambe le direzioni di marcia. E la ‘carambola’ all’incrocio è conseguenza logica E per certificare il black-out, e, quindi, la doppia responsabilità, è da ritenere sufficiente la ‘fotografia’ scattata a posteriori dalla polizia stradale Cassazione, sentenza numero 14927, terza sezione civile, depositata oggi . Semaforo out. Lo scontro, in pieno incrocio, tra le due automobili provoca danni consistenti ai rispettivi automobilisti, che, però, pur addebitando all’attimo di ‘follia’ del semaforo, la causa dell’incidente, non vedono accolta la richiesta di risarcimento. Almeno dal Giudice di pace Perché in Tribunale la prospettiva viene ribaltata i giudici accolgono la domanda dei conducenti delle due vetture coinvolte, sostenendo che lo scontro è stato provocato dal «cattivo funzionamento di un impianto semaforico», di «proprietà comunale» e «concesso in manutenzione» una ditta specializzata. E difatti a pagare dovranno essere, secondo i giudici di secondo grado, Comune e ditta Come da contratto Decisivo risulta il rapporto steso dalla polizia stradale, intervenuta sul posto per soccorrere i due automobilisti e per evitare che il traffico si bloccasse. E proprio questo elemento viene richiamato, a più riprese, nel ricorso proposto in Cassazione dalla ditta responsabile della manutenzione dell’impianto semaforico. Secondo il legale della ditta, difatti, il rapporto della polizia stradale ha valore probante solo per i «fatti che gli agenti attestano essere avvenuti alla loro presenza» mentre, in questa vicenda, «i giudici di merito hanno dato rilievo probatorio alle attestazioni successive all’incidente, a seguito di indagini e dichiarazioni de relato». Postilla ulteriore, da parte del legale, è quella relativa ai ruoli definiti dai giudici tra Comune e ditta più precisamente, viene sostenuto che «solo l’ente proprietario ha l’obbligo del controllo del funzionamento degli impianti semaforici e che tale obbligo non è estensibile alla società cui è affidata la manutenzione». Però la linea difensiva della ditta non trova accoglimento in Cassazione. Per i giudici di piazza Cavour, difatti, la decisione del Tribunale è assolutamente legittima, perché fondata su «constatazioni dirette degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto, che hanno verificato il malfunzionamento» si è trattato, quindi, di «accertamenti diretti dei fatti». E anche la tesi della presunta responsabilità unica del Comune viene considerata senza fondamento condivisa, anche in questo caso, la scelta del Tribunale, ossia chiamare in causa sia il Comune che la ditta, gravata dalla responsabilità contrattuale di «provvedere alla manutenzione ed al controllo dell’efficienza tecnica».
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 giugno – 6 settembre 2012, numero 14927 Presidente Finocchiaro – Relatore Armano Svolgimento del processo Con sentenza dei 15-3-2010 il Tribunale di Roma, a modifica della decisione del giudice di pace, ha ritenuto la responsabilità concorrente in egual misura ex articolo 2055 c.c. della società S. s.r.l., quale società addetta alla manutenzione dell’impianto semaforico, e dei Comune di Ardua, quale proprietario ex articolo 2051 c.c., ed ha accolto la domanda di risarcimento proposte nei loro confronti da C.B. e da A.A. per i danni riportati a seguito dello scontro fra i veicoli da loro condotti, dovuto al cattivo funzionamento di un impianto semaforico di proprietà comunale concesso in manutenzione alla S., che segnalava costantemente la luce verde verso le due direzioni contrapposte da cui provenivano i veicoli scontratisi ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni riportati dall’impianto semaforico proposta dalla S. nei confronti di C.B. e di A.A. e delle loro compagnie assicuratrici Sara e della Alliance, già Ras. Propone ricorso la S. s.r.l. con tre motivi illustrati da memoria. Resistono C.B., A.A. e la Sara s.p.a. Non presentano difese gli altri intimati. Motivi della decisione 1. Il Tribunale, sulla base del rapporto della polizia stradale, ha ritenuto che al momento dell’incidente l’impianto semaforico comunale posto all’incrocio dove è avvenuto l’incidente era mal funzionante, in quanto proiettava contemporaneamente la luce verde nei confronti della direzione di marcia di entrambi i conducenti coinvolti. Tale circostanza è stata confermata anche dalla deposizione di uno dei verbalizzanti che ha riferito che il semaforo posto nel punto in cui C.B. si è immessa nell’incrocio era mal funzionante in quanto proiettava la luce verde contemporaneamente nella direzione di marcia della C. e dell’A. e che un altro semaforo presentava il piegamento del palo di sostegno perchè urtato dall’autovettura della C. Sulla base di tale accertamenti della polizia stradale, il giudice di merito ha ritenuto che il malfunzionamento del semaforo è stata la causa esclusiva dell’incidente ed ha condannato il Comune di Ardea, quale proprietario della strada ed la S., sulla base dell’obbligo contrattuale di provvedere al controllo dell’efficienza tecnica dei dispositivi di accensione degli impianti semaforici, al risarcimento dei danni. 2. Con i primo motivo si denunzia violazione dell’articolo 2700 c.c. e insufficiente motivazione su un punto decisivo ex articolo 360 numero 3 e 5 c.p.comma Sostiene la società ricorrente che il giudice di merito hanno fondato il convincimento del mal funzionamento dell’impianto semaforico basandosi sulle risultanze del rapporto della polizia stradale, che fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti che gli agenti attestano essere avvenuti alla loro presenza o essere stati da loro compiuti, mentre i giudici di merito hanno dato rilievo probatorio alle attestazioni successive all’incidente a seguito di indagini e dichiarazioni de relato. 3. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha fondato la sua decisione su costatazioni dirette degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, confermate anche da dettagliata deposizione testimoniale, che hanno verificato il malfunzionamento di uno dei semafori consistente nel blocco della luce verde nella due direzioni di marcia contrapposte, come si legge nella annotazione trascritta sul disegno vicino alla rappresentazione grafica del palo e della lanterna e nel verbale a firma degli agenti. 4. Non vi è stata la dedotta violazione dell’articolo 2700 c.c., in quanto il Tribunale ha dato rilevo ad accertamenti diretti dei fatti da parte degli agenti della polizia stradale. 5. La denunzia di omessa motivazione infondata in quanto il giudice di merito ha fornito logica e non contraddittoria motivazione della sua decisione, basata su il controllo diretto degli agenti del malfunzionamento dell’impianto, mentre il motivo di ricorso richiede a questa Corte una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede legittimità. 6. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’articolo 2054 c.c. e insufficiente motivazione ex articolo 360 numero 3 e 5 c.p.comma Sostiene la ricorrente che il giudice di merito ha errato nella lettura del rapporto della polizia stradale e di conseguenza nel ritenere che il semaforo indicato come malfunzionante fosse quello posto nella direzione di marcia della C., quando dalla planimetria allegata al rapporto della polizia stradale si rileva che i due semafori sono posti sulla via Montagnano, nella direzione di marcia dell’A. Sulle base di tale errore hanno ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti ex articolo 2054 c.comma 7. Il motivo è inammissibile perché denunzia un vizio revocatorio. La censura secondo cui la ricostruzione fattuale, come effettuata dal Tribunale, è in contrasto con le risultanze probatorie, si risolve in una censura di travisamento del fatto. Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione poiché , risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex articolo 395, numero 4, c.p.c. Cass. 10/03/2005, numero 5251 Cass. 20/06/2008, numero 16809 Cass. 30.1.2003, numero 1512 Cass. 27.1.2003, numero 1202 . 8. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’articolo 14 del D.lgvo 285/92 e dell’articolo 2051 c.c. e difetto di motivazione su un punto decisivo. Sostiene la ricorrente che solo l’ente proprietario ha l’obbligo del controllo del funzionamento degli impianti semaforici e che tale obbligo non è estensibile alla società cui affidata la manutenzione. Assume che dal contratto di manutenzione, e precisamente dal capo B del capitolato di appalto risulta che non incombe alcun obbligo di vigilanza in capo alla società manutentrice. 9. Il motivo è infondato. Il giudice di appello non è incorso nella dedotta violazione di legge in quanto ha riconosciuto sia la responsabilità del Comune di Ardea quale proprietario dell’impianto semaforico, ma ha anche ritenuto la responsabilità concorrente della S. in quanto contrattualmente responsabile a provvedere alla manutenzione ed al controllo dell’efficienza tecnica dei dispostivi di accensione a fasi alterne delle lanterne semaforiche veicolari. 10. La ricorrente denunzia la insussistenza di tale obbligo contrattuale, ma non riproduce in ricorso il contratto di appalto per lo meno in modo idoneo per consentire a questa di valutare la fondatezza della censura. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate per ciascuno dei resistenti in euro 1.800,00 di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.