Il collegamento negoziale sussiste, anche quando i contratti sono stati stipulati da soggetti diversi

La fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche quando i singoli atti siano stati stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo divisato dalle parti.

Il caso. Un soggetto stipulava con una società a responsabilità limitata, un contratto avente ad oggetto la compravendita di un’autovettura. La moglie dell’acquirente a sua volta, per finanziare l’acquisto dell’auto, stipulava con una società finanziaria un contratto di mutuo la somma mutuata infatti, veniva immediatamente destinata alla società venditrice dell’automobile. Quest’ultima però, non consegnava la vettura venduta e, pertanto, si rendeva inadempiente. Per tale motivo, i coniugi convenivano dinanzi al Tribunale di Roma la società alienante e la società di prestito, chiedendo non solo che fosse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di compravendita, ma anche che il Tribunale accertasse che nulla era dovuto dalla moglie a tale titolo, nei confronti della mutuante. Il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto di vendita per colpa del venditore inadempiente, ma riteneva valide le pattuizioni contenute nel contratto di mutuo concluso dalla donna. In particolare, riteneva ancora efficaci le predette clausole ai sensi delle quali il cliente si impegnava ad effettuare i singoli pagamenti mensili a favore della mutuante anche in caso di inadempienze di qualsiasi genere da parte del fornitore, ivi compresa la mancata consegna del bene. Proposto ricorso in appello, anche la Corte rigettava l’impugnazione principale dei coniugi. I giudici territoriali non hanno infatti ravvisato la nullità delle clausole del contratto di mutuo. In altri termini le stesse non sono vessatorie, ma soprattutto - a dire della Corte d’Appello - il rapporto tra la donna e la finanziaria è “diverso anche se collegato” a quello di compravendita intervenuto tra l’acquirente e la società. I coniugi, non soddisfatti dell’esito del giudizio, proponevano quindi ricorso in cassazione. La definizione di collegamento negoziale La Suprema Corte, prima di entrare nel merito dei fatti di causa, si è soffermata sulla nozione di collegamento negoziale. Quest’ultimo - ricorda la Corte - è definito come un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente come collegato con gli altri. Le vicende dunque, che investono un contratto possono ripercuotersi sull’altro. ed i requisisti del collegamento negoziale. I giudici di legittimità inoltre, hanno chiarito quali sono i requisiti che contraddistinguono il collegamento negoziale essi sono due oggettivo e soggettivo. Il primo è costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario. Il requisito soggettivo, invece, è costituito dal comune intento pratico delle parti di volere sia l’effetto tipico dei singoli negozi, sia il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e che assume un propria autonomia dal punto di vista causale. E nel caso di specie vi è collegamento negoziale? Una serie di circostanze – affermano gli Ermellini – quali lo stretto legame funzionale esistente tra il contratto di compravendita e quello di mutuo destinato a finanziare l’acquisto del veicolo, nonché il rapporto di coniugio esistente tra l’acquirente e la mutuataria, rende evidente che il contratto di mutuo concluso dalla moglie era finalizzato esclusivamente all’acquisto dell’autovettura del coniuge. Inoltre, nel ribadire un principio già espresso in passato, la Suprema Corte ha chiarito che la circostanza che i singoli contratti compravendita e mutuo fossero stipulati da soggetti diversi rispettivamente dal marito e dalla moglie , non rileva in quanto il collegamento negoziale è configurabile anche in questo caso, a condizione che gli stessi risultino funzionalmente connessi ed interdipendenti tra loro, al fine di consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti. Nel caso di specie dunque, non solo è evidente l’esistenza di un collegamento negoziale, ma è altresì palese che il contratto di mutuo si atteggia quale “mutuo di scopo” in relazione alle previsioni contrattuali che prevedevano la specifica destinazione del finanziamento all’acquisto del veicolo. Da ciò ne discende che la risoluzione del contratto di compravendita, che comporta il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma non al mutuatario, ma direttamente al venditore. Dunque la Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza e rimetteva la causa alla Corte d’appello di Roma. E la clausola presente nel contratto di mutuo? E’ d’obbligo, seppur brevemente, affrontare la questione relativa alla clausola del contratto di mutuo secondo cui la mutuataria, si impegnava a consegnare la somma, indipendentemente dalla consegna del bene. Ebbene, su tale ultimo punto la Suprema Corte ha precisato che, seppur rientra nella libertà negoziale della parti prevedere tali pattuizioni, nell’attuale contesto questa clausola deve essere interpretata alla luce dei principi di correttezza e buona fede, quale canone generale e criterio di interpretazione costituzionalmente tutelato e riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Nella specie una siffatta clausola deve essere interpretata alla luce dei suddetti principi, tenendo presente, da un lato, l’interesse del mutuante che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale la aveva direttamente consegnata e, dall’altro, la condizione del mutuatario che anche a fronte della mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme mai percepite, ma entrate nella disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante della somma, anche senza aver adempiuto all’obbligo della consegna. Questi i principi dettati dai giudici di legittimità alla luce dei quali il giudice del rinvio dovrà esaminare la fattispecie in esame.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 maggio – 19 luglio 2012, numero 12454 Presidente Massera – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo G L. e M C. convennero, davanti al tribunale di Roma, la Tontini Auto srl e la Findomestic spa chiedendo fosse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di compravendita di un'autovettura, concluso fra la Tontini Auto srl ed il L. , dichiarando altresì che la C. - che aveva garantito la restituzione della somma versata a titolo di mutuo per l'acquisto dell'autovettura da parte della Findomestic spa - nulla doveva a tale titolo con l'ulteriore risarcimento dei danni. Il tribunale, con sentenza del 26.11.2002, dichiarò la risoluzione, per colpa del venditore inadempiente, del contratto di compravendita, ritenendo, invece, valide le pattuizioni relative al contratto di mutuo concluso dalla C. . Ad eguale conclusione pervenne la Corte d'Appello che, con sentenza del 27.7.2006, rigettò l'impugnazione principale del L. e della C. e quella incidentale della Findomestic Banca spa già Findomestic spa . Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria G L. e C.M. . Resiste con controricorso Findomestic Banca spa. L'altro intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. numero 40 del 2006, con riferimento, in particolare, all'articolo 366 bis c.p.c., trattandosi di provvedimento depositato nella vigenza della normativa richiamata. I quesiti rispettano i requisiti prescritti da tale norma. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 nnumero 3 e 5 cod.proc.civ Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod.proc. civ. e degli articolo 1469 bis, 1469 ter e segg. Cod.civ. oggi trasfusi nel codice del consumo , nonché del principio di diritto secondo cui la fattispecie del collegamento del contratto negoziale è configurabile anche quando i singoli atti siano stati stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo divisato dalle parti articolo 360 numero 3 c.p.c Insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia articolo 360 numero 5 c.p.c Con il terzo motivo si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 numero 5 cod.proc.civ I motivi, per l'intima connessione delle censure con gli stessi svolte, sono esaminati congiuntamente. Essi sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono. La Corte di merito, nel rigettare l'appello proposto dagli odierni ricorrenti fondato sulla mancata declaratoria di risoluzione - da parte del primo giudice -, oltre che del contratto di compravendita, anche del contratto di mutuo, per la nullità delle relative clausole, vessatorie e contrarie a buona fede, ha ritenuto che non può condividersi l'assunto degli appellanti, in quanto non si ravvisa la dedotta nullità delle clausole del contratto di mutuo, che fanno salva l'obbligazione della mutuataria C. anche nell'ipotesi di mancata consegna del bene da parte del venditore . Ed ha aggiunto Non rientra infatti tale previsione in alcuna delle ipotesi di vessatorietà delle clausole indicate dall'appellante, perché il rapporto di cui si controverte è quello tra la C. e la Findomestic, diverso, sebbene collegato rispetto a quello di compravendita intervenuto tra la Tontini Auto e il L. . Le conclusioni, cui è pervenuta la Corte di merito, non sono condivisibili. La Corte d'Appello ha valutato i due contratti - di compravendita e di mutuo - ritenendo l'autonomia del rapporto intercorso fra la mutuataria e la società finanziatrice rispetto a quello relativo al contratto di compravendita, affermando che fosse diverso sebbene collegato . Nulla ha detto, invece, circa un potenziale collegamento negoziale rivendicato dagli attuali ricorrenti nella specie. A tal fine debbono premettersi alcune considerazioni in tema di collegamento negoziale. Il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'articolo 1322 c.c. - è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro. Ciò che vuoi dire che, pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi v. anche Cass. 10.7.2008 numero 18884 . Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico - che impone la considerazione unitaria della fattispecie - sono quindi necessari due requisiti. Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario. Il secondo è quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione. di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale v. per tutte Cass. 17.5.2010 numero 11974 Cass. 16.3.2006 numero 5851 . Sul piano processuale, poi, l'accertamento della natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito ma un tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, solo se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici v. per tutte Cass. 17.5.2010 numero 11974 . Nella specie, la Corte di merito, nell'affermare l'autonomia dei due rapporti - quello di compravendita e quello di mutuo diverso sebbene collegato -. non ha considerato, né messo in rilievo le seguenti circostanze. a Lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo destinato a finanziare l'acquisto del veicolo oggetto della compravendita b La circostanza che le trattative per la concessione del mutuo erano state condotte all'interno dei locali della venditrice dell'autovettura Tontini Auto srl c La qualità delle parti, coniugi il L. acquirente del veicolo, la C. mutuataria d La destinazione immediata della somma mutuata alla società venditrice dell'autovettura. Tali circostanze, se complessivamente considerate, avrebbero reso evidente che il contratto di mutuo concluso dalla C. era finalizzato soltanto all'acquisto del veicolo del coniuge. In questo contesto, poi, alcun rilievo riveste la circostanza che i singoli contratti fossero stati stipulati tra soggetti diversi, posto che la fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche in questo caso, a patto che gli stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti Cass. 16.9.2004 numero 18655 Cass. 5.6.2007 numero 13164 . È altresì evidente che in ipotesi del genere, il contratto di mutuo si atteggi quale mutuo di scopo in relazione alle concrete previsioni contrattuali che prevedevano, tra l'altro, la specifica destinazione del finanziamento all'acquisto del veicolo in oggetto. Non può, invece, convenirsi, con la tesi dei ricorrenti, che si tratti di un'ipotesi di credito al consumo, posto che non vi è prova di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, ai sensi dell'articolo 125, comma 4, D.Lgs. numero 385 del 1993. Il mutuo di scopo - va sottolineato - generalmente è caratterizzato dalla consegna al mutuatario di somme di denaro od altre cose fungibili allo scopo esclusivo di raggiungere una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale v. anche Cass. 11.2.2011 numero 3392 . Nel caso in esame - come si desume dagli atti difensivi - su delega della mutuataria, la somma era stata versata direttamente al venditore dell'auto. La Corte di legittimità si è già pronunciata in analoghe circostanze v. da ultimo Cass. 16.2.2010 numero 3589 , enunciando il principio per il quale, nell'ipotesi di contratto di mutuo, in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, sussiste il collegamento negoziale tra tali contratti di compravendita e di mutuo , per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione. Da ciò deriva che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene - che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo - legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore Cass. 19.5.2003 numero 7773 Cass. 23.4.2001 numero 5966 Cass. 21.7.1998 numero 7116 Cass. 20.1.1994 numero 474 . Da ultimo, qualche considerazione merita l'argomento legato alle clausole del contratto di mutuo 1 e 3 secondo cui il cliente conferisce sin d'ora disposizione perché l'importo richiesto a Findomestic venga versato direttamente a favore del fornitore, senza obbligo di rendiconto alcuno e dopo aver ricevuto da questi dichiarazione di disponibilità del bene e, comunque, indipendentemente dalla sua effettiva consegna e 4 secondo cui il cliente si impegna ad effettuare i singoli pagamenti mensili a favore di Findomestic nei modi e nei termini convenuti anche in caso di inadempienze di qualsiasi genere da parte del fornitore, ivi compresa la mancata consegna del bene richiesto , che avrebbero fatti salvi gli effetti obbligatori derivanti dal contratto di mutuo anche nel caso in cui fossero venuti meno quelli del contratto di compravendita e che - secondo la Corte di merito - non erano contrarie ai principi di buona fede, dovendo escludersi un comportamento della Findomestic lesivo della buona fede della C. . Una clausola come quella enunciata al numero 4 - di rinuncia a far valere nei confronti del mutuante l'eccezione di mancata consegna del veicolo -, e che sarebbe potuta essere considerata astrattamente valida quale espressione della libertà negoziale delle parti, tale da far gravare il rischio della mancata consegna sul mutuatario, il quale non avrebbe potuto opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento così Cass. 24.5.2003 numero 8253 - nell'attuale contesto deve essere interpretata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza. Questi, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'articolo 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che attiene, non soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale ed alla sua interpretazione, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili v. anche Cass. 22.12.2011 numero 28286 . Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata v. ad es. Cass. 3.12.2008 numero 28719 Cass. 11.6.2008 numero 15476 . Ora, il giusto equilibrio degli opposti interessi - il balancing test - attraverso il quale deve essere interpretata la clausola negoziale in esame non è stato effettuato dal giudice del merito che l'ha ritenuta tout court pienamente valida alla luce di una pregressa giurisprudenza di questa Corte richiamata, ormai superata dalla evoluzione del principio di buona fede quale canone generale e criterio di interpretazione costituzionalmente tutelato e riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In sostanza, ciò che si vuoi dire è che la meritorietà della tutela, nella interpretazione della Corte di Cassazione, si è evoluta fino ad acquisire un ruolo determinante come ratio decidendi della controversia nel senso che non può essere accordata protezione ad una pretesa priva di meritorietà. Ora, nella specie, una siffatta clausola di rinuncia a far valere l'eccezione di mancata consegna del veicolo a fronte della consegna diretta della somma dal mutuante al venditore e della clausola del contratto di mutuo secondo la quale questo s'intendeva perfezionato con la messa a disposizione del venditore dell'importo finanziato, deve, invece essere interpretata alla luce dei principi enunciati tenendo presente, da un lato, l'interesse del mutuante che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata e, dall'altro, la condizione del mutuatario che, anche a fronte della mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante, della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna dell'autovettura v. anche Cass. 11.2.2011 numero 3392 . D'altra parte, nella specie, l’interpretazione della volontà negoziale - ai sensi degli articolo 1175 e 1375 - deve essere condotta alla luce degli evidenziati elementi di un collegamento negoziale in cui le condotte di buona fede delle parti s'inseriscono. Questi sono i principii alla luce dei quali il giudice del rinvio dovrà esaminare la fattispecie in esame. Conclusivamente, il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione, con l'assorbimento degli ulteriori profili. La sentenza è cassata, e la causa rimessa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.